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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01053/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di XXXXudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di XXXX rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXX, di affidamento in prova al servizio sociale in relazione a due condanne per ricettazione e violenza sessuale nei confronti della moglie.

Tale rigetto è stato motivato dal Tribunale anche sulla base di quanto ritenuto sulla base di una precedente decisione del medesimo tenore laddove era stato ritenuto che, all’esito dell’osservazione, “non fossero state evidenziate e superate le cause psicologiche” delle gravi condotte (violenza sessuale continuata con schiaffi, pugni e vessazioni varie, con assorbimento dell’ulteriore contestato reato di maltrattamenti nella violenza sessuale) poste in essere dall’interessato, convinto di stare esercitando un proprio diritto, nei confronti della moglie.

Il mediatore culturale, inoltre, aveva già escluso che tali condotte, poste in essere sull’asserita ignoranza della legislazione italiana in materia, potessero “essere ascritte a specificità culturali, dopo oltre trenta anni di convivenza in Italia”.

Ciò premesso, l’ordinanza di rigetto riporta l’aggiornamento di sintesi del 23 aprile 2025 in cui si afferma che la detenzione, in corso dal 2022, ha favorito una “migliore comprensione del disvalore degli atti commessi” da cui è derivata una sufficiente revisione critica da parte del detenuto.

Dal Tribunale è stata anche espressamente negata rilevanza all’avvenuta riconciliazione tra i coniugi a causa della ritenuta non conoscenza dei reali rapporti tra loro “tenuto conto del contesto culturale di provenienza, che può esercitare forti pressioni psicologiche sulla donna”.

In questo modo, il Tribunale ha rigettato la richiesta per la ritenuta assenza di un approfondimento sulla “causa profonda” delle gravi condotte già poste in essere dal richiedente, con conseguente rischio di recidiva.

2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, XXXXXXXXXX denunciando, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 678, 666 cod. proc. pen. e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), nonché il vizio della motivazione rispetto all’inosservanza dei princìpi sottesi a tale ultima norma, stigmatizzando l’errata considerazione della relazione comportamentale in atti.

In particolare, i risultati dell’osservazione comportamentale sarebbero stati riportati dal Tribunale, in assenza di qualsivoglia approfondimento istruttorio, in modo non conforme rispetto al reale contenuto della relazione di sintesi da cui era emerso che vi fosse stata “una più chiara assunzione di responsabilità” da parte del detenuto il quale, senza giustificare il proprio comportamento, ha riconosciuto i propri errori e le conseguenze negative che ne sono derivate con conseguente “sufficiente revisione critica” che - insieme agli altri elementi di osservazione inframuraria - avevano portato l’equipe a concludere “per un’apertura ai benefici premiali ove accertata la disponibilità della famiglia ad accoglierlo”.

Il motivo di ricorso rappresenta, con l’allegazione della relazione comportamentale, che negli atti dell’osservazione inframuraria non si fa alcun cenno all’esistenza di “una causa profonda” con la quale il Tribunale ha motivato il rigetto per il suo mancato approfondimento, mentre si evidenzia come i fatti per cui è intervenuta la condanna si siano svolti tra il gennaio e l’agosto 2018 e, dopo il periodo di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con la supervisione del servizio sociale era intervenuta la riconciliazione tra i coniugi i quali avevano convissuto insieme per quattro anni, senza che si verificasse alcun ulteriore episodio di violenza, sino all’esecuzione della sentenza di condanna con l’ingresso in carcere del marito già condannato.

Il pericolo di recidiva, peraltro, era già stato escluso dai giudici di merito nel momento in cui la misura cautelare era stata da loro revocata.

Infine, è stato sottolineato, con l’allegazione di una relazione proveniente dalla Questura di XXXXXX del 15 aprile 2024, che la persona offesa vive da trenta anni in Italia con i figli e come non aveva avuto timore di denunciare il marito per gli episodi di violenza subìti; allo stesso modo, in occasione della riconciliazione, esprimendo la sua volontà di riaccogliere in casa il marito, ella non aveva rappresentato “alcun timore per la propria incolumità”.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Come correttamente richiamato in ricorso, la giurisprudenza di legittimità è consolidata da tempo (da ultimo, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151) in senso assolutamente univoco rispetto al fatto che “in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante)”.

3. La motivazione con cui è stato espresso il rigetto dell’istanza è lacunosa, in quanto non consente di rilevare le ragioni per le quali l’osservazione effettuata non sia stata sufficiente a dimostrare la revisione critica delle azioni commesse, né la ragione per cui si è reputato necessario un approfondimento sulla ritenuta “causa profonda” del reato senza, peraltro, indicare di quale natura dovesse essere tale approfondimento.

Non sono chiaramente espressi, infatti, i motivi per i quali il Tribunale ha ritenuto di disattendere la valutazione dell’equipe.

Il provvedimento impugnato, in questo modo, si pone in evidente distonia con i princìpi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, essendo apparentemente fondato, invece, su un pregiudizio ancorato alla sola analisi dei fatti per cui è intervenuta condanna, senza considerare i risultati raggiunti dal detenuto, come rilevati dall’equipe durante il periodo di osservazione in carcere.

La motivazione del provvedimento è basata su un asserito mancato approfondimento della “causa profonda” del reato di violenza sessuale (in esso assorbito l’ulteriore delitto di maltrattamenti) da cui sarebbe derivato un rischio di recidiva - come evidenziato in ricorso, smentito in fatto dalla convivenza pluriannuale, senza alcuna ulteriore condotta violenta, dello XXXXX con la moglie dopo la revoca della misura cautelare già applicata - che non trova alcun altro riferimento concreto se non il pregiudizio espresso sul “contesto culturale di provenienza” - non meglio specificato - che potrebbe esercitare forti pressioni psicologiche sulla donna mentre, invece, ella non ha esitato a sporgere denuncia contro il marito all’epoca dei fatti del 2018 ed ha successivamente espresso la volontà di riaccoglierlo in casa, anche dopo l’ingresso in carcere, affermando di non aver alcun timore per la propria incolumità.

4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di XXXX al fine di rivalutare la richiesta già rigettata sulla base dei princìpi sopra enunciati, così colmando le lacune motivazionali rilevate.

Si dispone, altresì, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, come imposto dalla legge.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di

XXXX. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di XXXXudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di XXXX rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXX, di affidamento in prova al servizio sociale in relazione a due condanne per ricettazione e violenza sessuale nei confronti della moglie. Tale rigetto è stato motivato dal Tribunale anche sulla base di quanto ritenuto sulla base di una precedente decisione del medesimo tenore laddove era stato ritenuto che, all’esito dell’osservazione, “non fossero state evidenziate e superate le cause psicologiche” delle gravi condotte (violenza sessuale continuata con schiaffi, pugni e vessazioni varie, con assorbimento dell’ulteriore contestato reato di maltrattamenti nella violenza sessuale) poste in essere dall’interessato, convinto di stare esercitando un proprio diritto, nei confronti della moglie. Il mediatore culturale, inoltre, aveva già escluso che tali condotte, poste in essere sull’asserita ignoranza della legislazione italiana in materia, potessero “essere ascritte a specificità culturali, dopo oltre trenta anni di convivenza in Italia”. Ciò premesso, l’ordinanza di rigetto riporta l’aggiornamento di sintesi del 23 aprile 2025 in cui si afferma che la detenzione, in corso dal 2022, ha favorito una “migliore comprensione del disvalore degli atti commessi” da cui è derivata una sufficiente revisione critica da parte del detenuto. Dal Tribunale è stata anche espressamente negata rilevanza all’avvenuta riconciliazione tra i coniugi a causa della ritenuta non conoscenza dei reali rapporti tra loro “tenuto conto del contesto culturale di provenienza, che può esercitare forti pressioni psicologiche sulla donna”. In questo modo, il Tribunale ha rigettato la richiesta per la ritenuta assenza di un approfondimento sulla “causa profonda” delle gravi condotte già poste in essere dal richiedente, con conseguente rischio di recidiva. 2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, XXXXXXXXXX denunciando, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 678, 666 cod. proc. pen. e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), nonché il vizio della motivazione rispetto all’inosservanza dei princìpi sottesi a tale ultima norma, stigmatizzando l’errata considerazione della relazione comportamentale in atti. In particolare, i risultati dell’osservazione comportamentale sarebbero stati riportati dal Tribunale, in assenza di qualsivoglia approfondimento istruttorio, in modo non conforme rispetto al reale contenuto della relazione di sintesi da cui era emerso che vi fosse stata “una più chiara assunzione di responsabilità” da parte del detenuto il quale, senza giustificare il proprio comportamento, ha riconosciuto i propri errori e le conseguenze negative che ne sono derivate con conseguente “sufficiente revisione critica” che - insieme agli altri elementi di osservazione inframuraria - avevano portato l’equipe a concludere “per un’apertura ai benefici premiali ove accertata la disponibilità della famiglia ad accoglierlo”. Il motivo di ricorso rappresenta, con l’allegazione della relazione comportamentale, che negli atti dell’osservazione inframuraria non si fa alcun cenno all’esistenza di “una causa profonda” con la quale il Tribunale ha motivato il rigetto per il suo mancato approfondimento, mentre si evidenzia come i fatti per cui è intervenuta la condanna si siano svolti tra il gennaio e l’agosto 2018 e, dopo il periodo di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con la supervisione del servizio sociale era intervenuta la riconciliazione tra i coniugi i quali avevano convissuto insieme per quattro anni, senza che si verificasse alcun ulteriore episodio di violenza, sino all’esecuzione della sentenza di condanna con l’ingresso in carcere del marito già condannato. Il pericolo di recidiva, peraltro, era già stato escluso dai giudici di merito nel momento in cui la misura cautelare era stata da loro revocata. Infine, è stato sottolineato, con l’allegazione di una relazione proveniente dalla Questura di XXXXXX del 15 aprile 2024, che la persona offesa vive da trenta anni in Italia con i figli e come non aveva avuto timore di denunciare il marito per gli episodi di violenza subìti; allo stesso modo, in occasione della riconciliazione, esprimendo la sua volontà di riaccogliere in casa il marito, ella non aveva rappresentato “alcun timore per la propria incolumità”. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Come correttamente richiamato in ricorso, la giurisprudenza di legittimità è consolidata da tempo (da ultimo, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151) in senso assolutamente univoco rispetto al fatto che “in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante)”. 3. La motivazione con cui è stato espresso il rigetto dell’istanza è lacunosa, in quanto non consente di rilevare le ragioni per le quali l’osservazione effettuata non sia stata sufficiente a dimostrare la revisione critica delle azioni commesse, né la ragione per cui si è reputato necessario un approfondimento sulla ritenuta “causa profonda” del reato senza, peraltro, indicare di quale natura dovesse essere tale approfondimento. Non sono chiaramente espressi, infatti, i motivi per i quali il Tribunale ha ritenuto di disattendere la valutazione dell’equipe. Il provvedimento impugnato, in questo modo, si pone in evidente distonia con i princìpi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, essendo apparentemente fondato, invece, su un pregiudizio ancorato alla sola analisi dei fatti per cui è intervenuta condanna, senza considerare i risultati raggiunti dal detenuto, come rilevati dall’equipe durante il periodo di osservazione in carcere. La motivazione del provvedimento è basata su un asserito mancato approfondimento della “causa profonda” del reato di violenza sessuale (in esso assorbito l’ulteriore delitto di maltrattamenti) da cui sarebbe derivato un rischio di recidiva - come evidenziato in ricorso, smentito in fatto dalla convivenza pluriannuale, senza alcuna ulteriore condotta violenta, dello XXXXX con la moglie dopo la revoca della misura cautelare già applicata - che non trova alcun altro riferimento concreto se non il pregiudizio espresso sul “contesto culturale di provenienza” - non meglio specificato - che potrebbe esercitare forti pressioni psicologiche sulla donna mentre, invece, ella non ha esitato a sporgere denuncia contro il marito all’epoca dei fatti del 2018 ed ha successivamente espresso la volontà di riaccoglierlo in casa, anche dopo l’ingresso in carcere, affermando di non aver alcun timore per la propria incolumità. 4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di XXXX al fine di rivalutare la richiesta già rigettata sulla base dei princìpi sopra enunciati, così colmando le lacune motivazionali rilevate. Si dispone, altresì, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, come imposto dalla legge. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di XXXX. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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