CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 34151/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 11492-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d agli avvocat i ANDREA R. CASTALDOed ANTONIO D'ALOIA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente - avverso la sentenza n. 13/2024 della [OSCURATO:PERSONA] – Sezione Prima giurisdizionale Centrale d’Appello -Roma, depositata il 25/01/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dei conti, con la impugnata sentenza, condannava [OSCURATO:PERSONA], Presidente della Regione Campania, al pagamento della somma di euro 100.910,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei confronti della Regione Campania. Era valutato che “la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è… quella di aver consentito che ai quattro collaboratori venisse corrisposta una indennità per così dire “maggiorata”, senza che ricorressero i necessari presupposti; né costui, agendo con evidente colpa grave, in modo del tutto superficiale e poco avveduto, nonostante la lunga esperienza maturata ai vertici di una pubblica amministrazione, si è mai premurato di acquisire, in merito alla legittimità del proprio operato, il parere dei competenti organi tecnico- amministrativi, in primis quello del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria o del Direttore generale, convinto che la discrezionalità esercitata nella riorganizzazione della Segreteria personale potesse spingersi ad equiparare i propri collaboratori ai responsabili delleSegreterie degli Assessori o dei Presidenti delle Commissioni regionali, indipendentemente dall’attività da costoro concretamente svolta”. Per quanto di rilievo in questa sede e con riferimento all’oggetto dell’attuale domanda, rispetto a tale decisione il presidente [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost.,avendo appreso, successivamente alla sentenza, che il presidente del collegio che aveva adottato la decisione all’epoca dell’udienza di discussione e di decisione (Cons. [OSCURATO:PERSONA]), aveva un incarico come consigliere giuridico del Ministro della Salute, incarico regolarmente autorizzato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Più specificamente, l’incarico era stato autorizzato in data 20.6.2023, quindi 5 mesi prima della udienza di discussione e decisione, con una durata di 4 anni (fino al giugno 2027), risultando tuttora in corso, e, soprattutto, in corso al momento in cui (24-30 novembre 2023) il giudizio era stato deciso. A fronte di tale circostanza il [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione cui resisteva con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.Parte ricorrente depositava successiva memoria. La Procura generale ha depositato memoria concludendo per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con l’unico motivo è denunciata violazione di legge e difetto di giurisdizione per irregolare costituzione e composizione del collegio giudicante; Violazione dei presupposti di attribuzione del potere giurisdizionale; Violazione dell’art. 1, comma 66 della legge n.190/2012 e conseguentemente degli artt.111 e 25 Cost. dell’art. 6 CEDU in conseguenza della partecipazione al collegio giudicante di un magistrato (con funzioni di presidente) contemporaneamente incaricato come consigliere giuridico di un ministro della Repubblica; Violazione del principio di imparzialità (anche nel senso della apparenza o della percezione di). 2)-Con la censura proposta il ricorrente ha evidenziato che il presidente del collegio che aveva emesso la sentenza in esame aveva un incarico come consigliere giuridico del Ministro della Salute, incarico regolarmente autorizzato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti in data 20.6.2023, quindi 5 mesi prima della udienza di discussione e decisione, con una durata di 4 anni (fino al giugno 2027), tuttora in corso. Ha sottolineato che in base all’art. 1, comma 66 della legge 190/2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), “Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semi apicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico…”. 3)-In ragione del disposto della norma sopra richiamata, ha dedotto che la presenza e la partecipazione al giudizio del magistrato in questione pongono oggettivamente, in conseguenza della precisa ed inequivocabile scelta del legislatore, un vizio inerente alla costituzione e alla composizione del Collegio giudicante, determinativa di una questione di giurisdizione con conseguente annullamento della sentenza impugnata. In particolare viene rilevato dal ricorrente che la ritenuta inosservanza di tale norma si sarebbe tradotta in un vulnus ai principi dell’indipendenza e dell’imparzialità del giudice, oltre che alle garanzie del giusto processo, contrastando con gli artt. 101, comma 2, 104, 108, comma 2, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione e contravvenendo anche all’art. 6, par. 1) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all’art. 47 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 4)-Si osserva preliminarmente -(dando continuità ad SU n. 26387/2020)- che nella giurisprudenza delle Sezioni Unite è da molto tempo acquisito e applicato il principio secondo cui í motivi inerenti alla giurisdizione ricomprendono non solo le ipotesi in cui il giudice amministrativo o contabile si sia pronunciato su una controversia o materia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario o ad altra giurisdizione speciale, ovvero abbia negato di esercitare la giurisdizione sull'erroneo presupposto che essa appartenga ad altri giudici o non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale, ma anche le ipotesi del cosiddetto difetto assoluto di giurisdizione, che si verifica quando il giudice, pur avendo la giurisdizione su una determinata controversia, emetta una decisione finale che invada le attribuzioni del legislatore o della pubblica amministrazione (tra le tante, Cass., Sez. Un., 18 maggio 1965, n. 964; Cass., Sez. Un., 15 marzo 1999, n. 137; Cass., Sez. Un., 29 aprile 2005, n. 8882; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2012, n. 22784; Cass., Sez. Un., 6 giugno 2017, n. 13976). 5)-Accanto a queste ipotesi tipiche, le Sezioni Unite hanno, da tempo (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1952, n. 3008; Cass., Sez. Un., 18 maggio 1965, n. 964), ricondotto nell'ambito del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, a condizione che il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità. 6)-In particolare, la carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione del giudice speciale, è ravvisabile quando è imputabile a illegittimità costituzionale della norma sulla composizione del collegio, o nei casi di alterazione strutturaledell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge; diversamente, si verte in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delleSezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15900; Cass., Sez. Un., 1° luglio 2009, n. 15383; Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9099; Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23539; Cass., Sez. Un., 30 luglio 2018, n. 20168; Cass., Sez. Un., 1° aprile 2019, n. 9042). 7)-Si è così stabilito che è viziata da difetto di giurisdizione, per irregolare composizione del collegio giudicante derivante da assoluta inidoneità di un suo membro a svolgere le relative funzioni, la decisione adottata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con un componente nominato in applicazione dell'art. 3, secondo comma, del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1976, in quanto prevedente la possibilità di riconferma dell'incarico per í membri del medesimo Consiglio designati dalla Giunta regionale, vertendosi in tema di vizio che si ricollega alla mancata assicurazione dell'indipendenza del giudice per effetto di un'investitura originariamente invalida (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1983, n. 6125; Cass., Sez. Un., 23 maggio 1984, n. 3168). In questa stessa prospettiva, è stato ritenuto ammissibile il ricorso alle Sezioni Unite proposto per difetto di giurisdizione avverso la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria che si assuma composta con un numero di giudicanti diverso da quello prescritto dalla norma organica che ne stabilisce la composizione (Cass. Sez. Un. 11 ottobre 1952, n. 3008). 8)-Si è invece escluso che le seguenti circostanze integrino carenza di giurisdizione del collegio giudicante: la partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi (Cass., Sez. Un., 1° giugno 2006, n. 13034; Cass., Sez. Un., 7settembre 2018, n. 21926); la prosecuzione e la decisione del giudizio a seguito della proposizione di istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. amm. (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2012, n. 12607; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2013, n. 27847); la sostituzione del presidente o l'integrazione del collegio con altro consigliere di Stato senza le prescritte autorizzazioni (Cass., Sez. Un., 11 dicembre 1992, n. 870); - la partecipazione al collegio dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, oltre al presidente dell'organo, anche di tre presidenti di sezione e non soltanto di consiglieri di Stato (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 753); la circostanza che, in una causa promossa davanti al Consiglio di Stato, il consigliere relatore risulti collocato fuori ruolo ed assegnato al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana con provvedimento di un giorno antecedente alla data dell'udienza e della camera di consiglio (Cass., Sez. Un., 1° luglio 2009, n. 15383); il vizio di costituzione del giudice collegiale amministrativo in dipendenza dei vizi, oltretutto non fatti valere nelle competenti sedi, di persistenza in servizio dei componenti del collegio (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2018, nn. 20168 e 20169); il contestuale svolgimento da parte di un giudice del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dell'incarico di componente della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto regionale (Cass., Sez. Un., 1° aprile 2019, n. 9042, cit.). 9.5. 9)-La giurisprudenza formatasi in materia insegna quindi che l’ipotesi oggi in esame, denunciata quale ragione di illegittimità del collegio giudicante, non possa essere annoverata tra le fattispecie integranti carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio giudicante di particolare gravità. 10)-Invero, il magistrato di cui si eccepisce la ritualità della presenza nel collegio è appartenente all’ordine giudiziario ed è dunque munito dello status di magistrato della Corte dei conti(SU n. 15383/2009), così inverandosi il requisito della legittimazione a far parte dell’organo giudicante. In tale sua veste ha esercitato legittimamente la potestas iudicandinon trovandosi nella condizione giuridica del “fuori ruolo” , essendo statoespressamente autorizzato a svolgere l’incarico da apposito provvedimento in tal senso emesso dall’organo competente. Tale ultima circostanza, e dunque la preesistenzadel provvedimento autorizzativo è dirimente ai fini della esclusione della operatività della disposizione ritenuta violata, difettandone la condicio legis, non potendo essere sindacata la legittimità di tale provvedimento a monte, non oggetto del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] è risultato composto da giudici muniti della potestas iudicandi, sotto il profilo dei requisiti giuridici generali. La mancanza di imparzialità e le ragioni di astensioni denunciabili in concreto sono fuori del perimetro di sindacabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale che caratterizzano il presente giudizio.La fattispecie in questione, in conclusione, a causa della espressa autorizzazione all’esercizio della giurisdizione contabile non integra condizione di deficit strutturale dell'organo decidente capace di incidere sul canone dell'imparzialità obiettiva del medesimo (SU n. 1395/2022). 11)-In conclusione, per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese. Si d ispone il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, in quanto ricorrono i presupposti processuali. P.Q.M La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell