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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 31009/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Messina del 16/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento in data 16.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diMessina ha dichiarato, ai sensi dell'art, 666, comma 2, cod. proc. pen.,l’inammissibilità di un'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto domiciliarein espiazione di pena, per essere autorizzato a recarsi a lavorare presso l'eserciziocommerciale di tessuti e abbigliamento di cui è titolare dal lunedì al sabato,trattandosi della mera riproposizione di un'istanza già rigettata in data 2.12.2025.2.

Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso il difensore diNatale [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale lamenta che l’istanza nonavrebbe potuto essere ritenuta una mera riproposizione di quella precedente, inquanto presentava plurimi elementi di novità in punto di fatto e in punto di diritto.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non ha tenuto conto della produzionedocumentale integrativa e, in particolare, della certificazione anagrafica del nucleofamiliare, della visura camerale dalla quale risulta la titolarità dell'eserciziocommerciale e della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.Un altro elemento di novità era costituito dall'ulteriore periodo di espiazionepena, che meritava apprezzamento sia per i risultati raggiunti in termini dirieducazione, sia perché sintomatico dell'aggravamento della condizione diindigenza prospettata.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 26.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, che si limita asegnalare elementi inidonei a escludere la identità della richiesta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.

La prima istanza di autorizzazione al lavoro del 28.11.2025 – purepresentata dal condannato “per potersi sostenere economicamente” – era statarespinta per avere il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ritenuto l’attività lavorativaincompatibile con il regime detentivo, anche con un rinvio a un precedenteprovvedimento con cui era stata evidentemente negata una più ampia misuraalternativa.Si tratta, al di là del merito della decisione, di una motivazione coerente conil disposto dell’art. 47-ter, comma 4, ord. pen., che richiama espressamente l’art.284 cod. proc. pen. e, quindi, la necessità di una valutazione della compatibilitàdell’autorizzazione con le esigenze contenitive della misura.Di conseguenza, quelli indicati nel ricorso come elementi “nuovi” rimanevanodel tutto irrilevanti nell’economia della seconda istanza, perché attinenti atematiche risultate del tutto estranee alla precedente decisione negativa e,dunque, insuscettibili di apportare inediti o aggiornati elementi di giudizio perl’autorità giudiziaria.Infatti, si trattava di elementi relativi alla situazione economica del detenuto,cui il precedente provvedimento non aveva fatto alcun riferimento, ovvero allaprova della titolarità dell’esercizio commerciale, che però non era stata affattomessa in discussione dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza.

Peraltro, l’ulteriore argomentodel progresso rieducativo collegato al decorso del tempo tra le due istanze (solopoco più di due mesi dal primo rigetto) non era stato specificamente rappresentatonella seconda richiesta.In definitiva, pertanto, l'inammissibilità dell'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è statacorrettamente dichiarata, trattandosi della mera riproposizione di una richiesta giàrigettata, fondata sui medesimi elementi e, comunque, su elementi che nonrivestivano carattere di novità o di rilevanza in concreto.3.

Anche il ricorso che l’avversa, dunque, deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto articola censure prive di correlazione con leargomentazioni poste alla base della decisione impugnata.A ciò consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta congrua, dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Messina del 16/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 16.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diMessina ha dichiarato, ai sensi dell'art, 666, comma 2, cod. proc. pen.,l’inammissibilità di un'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto domiciliarein espiazione di pena, per essere autorizzato a recarsi a lavorare presso l'eserciziocommerciale di tessuti e abbigliamento di cui è titolare dal lunedì al sabato,trattandosi della mera riproposizione di un'istanza già rigettata in data 2.12.2025.2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso il difensore diNatale [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale lamenta che l’istanza nonavrebbe potuto essere ritenuta una mera riproposizione di quella precedente, inquanto presentava plurimi elementi di novità in punto di fatto e in punto di diritto.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non ha tenuto conto della produzionedocumentale integrativa e, in particolare, della certificazione anagrafica del nucleofamiliare, della visura camerale dalla quale risulta la titolarità dell'eserciziocommerciale e della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.Un altro elemento di novità era costituito dall'ulteriore periodo di espiazionepena, che meritava apprezzamento sia per i risultati raggiunti in termini dirieducazione, sia perché sintomatico dell'aggravamento della condizione diindigenza prospettata.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 26.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, che si limita asegnalare elementi inidonei a escludere la identità della richiesta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. La prima istanza di autorizzazione al lavoro del 28.11.2025 – purepresentata dal condannato “per potersi sostenere economicamente” – era statarespinta per avere il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ritenuto l’attività lavorativaincompatibile con il regime detentivo, anche con un rinvio a un precedenteprovvedimento con cui era stata evidentemente negata una più ampia misuraalternativa.Si tratta, al di là del merito della decisione, di una motivazione coerente conil disposto dell’art. 47-ter, comma 4, ord. pen., che richiama espressamente l’art.284 cod. proc. pen. e, quindi, la necessità di una valutazione della compatibilitàdell’autorizzazione con le esigenze contenitive della misura.Di conseguenza, quelli indicati nel ricorso come elementi “nuovi” rimanevanodel tutto irrilevanti nell’economia della seconda istanza, perché attinenti atematiche risultate del tutto estranee alla precedente decisione negativa e,dunque, insuscettibili di apportare inediti o aggiornati elementi di giudizio perl’autorità giudiziaria.Infatti, si trattava di elementi relativi alla situazione economica del detenuto,cui il precedente provvedimento non aveva fatto alcun riferimento, ovvero allaprova della titolarità dell’esercizio commerciale, che però non era stata affattomessa in discussione dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza. Peraltro, l’ulteriore argomentodel progresso rieducativo collegato al decorso del tempo tra le due istanze (solopoco più di due mesi dal primo rigetto) non era stato specificamente rappresentatonella seconda richiesta.In definitiva, pertanto, l'inammissibilità dell'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è statacorrettamente dichiarata, trattandosi della mera riproposizione di una richiesta giàrigettata, fondata sui medesimi elementi e, comunque, su elementi che nonrivestivano carattere di novità o di rilevanza in concreto.3. Anche il ricorso che l’avversa, dunque, deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto articola censure prive di correlazione con leargomentazioni poste alla base della decisione impugnata.A ciò consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta congrua, dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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