CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 23888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15403/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti SIMONEGRISENTI e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende; -controricorrente - Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 15403/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 1272/2022 della CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositatail 15/04/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 15403/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 15/4/2022, la Corte d’appello di Milano , nel respingere l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed in accoglimentodell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quelche ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] alla consegna , in favore del primo, della documentazione amministrativa relativa a un’autod’epoca asseritamente venduta al Caldini da [OSCURATO:PERSONA], qualemandatario di [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva trasmesso il possesso all’attore; con la stessa d ecisione, la corte d’appello, in accoglimento della domandaoriginariamente proposta in via riconvenzionale dall’[OSCURATO:PERSONA], ha condannato il Caldini alla riconsegna della ridetta auto d’epoca,siccome detenuta sine titulo ; a fondamento della decisione as sunta, la corte territoriale ha sottolineato come il Caldini non avesse mai adeguatamente comprovatol’avvenuta conclusione, tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Vanarelli, di alcuncontratto di mandato per la vendita dell’autovettura, essendosi l’[OSCURATO:PERSONA] limitato a trasmetterne la disponibilità materiale al Vanarellial solo fine di procacciargli eventuali occasioni di vendita, con laconseguente insussistenza, in capo al Vanarelli, di alcun potere di disposizionedella proprietà dell’autovettura, da ritenere, perta nto, mai validamente trasmessa in favore del Caldini, rimasto, conseguentemente,mero possessore sine titulo ; avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sei motivi d’impugnazione; VirgilioAmadè Sarzi resiste c on controricorso; consideratoche, Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 15403/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1705, co. 1, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclus o la configurabilità in iure del mandato senza rappresentanzaa vendere beni mobili iscritti in pubblici registri; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1705, co. 2, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di riconoscere l’applicabilità, al caso di specie, del secondo comma dell’art. 1705 c.c., nella parte in cui prevede la facoltà del mandante di sostituirsi al mandatario nel l’esercizio delle prerogativederivanti dal negozio concluso dal mandatario, così come accaduto nel corso del presente giudizio a seguito della domanda, avanzatain via riconvenzionale dall’[OSCURATO:PERSONA], per la condanna del Caldinial pagamento del prezzo d i vendita dell’autovettura oggetto di lite; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osservail Collegio come l’odierno ricorrente non risulti aver còlto con esattezza la (principale) ratio posta dal g iudice d’appello a fondamentodella decisione impugnata ; atale riguardo, varrà a considerare come la corte territoriale abbia in prima battuta risolto la controversia in fatto ( non già in iure ) , rilevando come, nel contrasto insorto tra le parti, l’attore (il Caldini) nonavesse mai fornito la prova dell’avvenuta conclusione, tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Vanarelli, di un o specifico mandato per la vendita dell’autovettura(cfr. pagg. 10 - 11 della sentenza impugnata) ; intal senso, la questione (del tutto teorica) dell’ammissibilità del mandatosenza rappresentanza a vendere beni mobili registrati risulta esserestata richiamata dal giudice a quo solo in via condizionale (“ove Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 15403/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri invece...”), potendo, in ogni caso, trattarsi di un a mera argomentazione aggiuntiva destinata, in via del tutto autonoma, ad accostarsi alla precedente ratio decidendi , di per sé autonomamente dirimente; da qui la mancata dimostrazione di alcuna legittimazione sostanziale del Vanarelli al trasferimento della proprietà dell’auto d’epoca in favore del Caldini , con la conseguenza, da un lato, dell’infondatezza della domanda del Caldini v ò lta ad ottenere l’adempimento di un contratto di compra vendita mai validamente o efficacemente concluso e, dall’altro, dell’ inconfigurabilità di a lcun esercizio, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], del potere di sostituirsi al Vanarelli,quale preteso mandatario ai sensi dell’art. 1705, co. 2, c.c. ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessoesame di fatti decisivi controvers i (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanzaconsistita nell’avvenuta proposizione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], della domanda riconvenzionale di condanna del Caldini al pagamento del prezzo di vendita dell’autovettura oggetto di lite; occorrenza suscettibile di attestare l’avvenuta ammissione, da parte dell’AmadèSarzi, dell’intercorsa conclusione, tra lo stesso e il Vanarelli, diun contratto di mandato, e della volontà del mandante di sosti tuirsi al mandatario ai sensi dell’art. 1705, co. 2, c.c., con la conseguente legittimazione dell’ammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dal Caldini al fine di comprovare il fondamento delle domande originariamenteproposte; ilmotivo è inammissi bile; osservail Collegio come il ricorrente – attraverso l’evocazione del vizio di cu i all’art. 360 n. 5 c.p.c. – pretend a di dedurre, dalla proposizione “in via alternativa” della domanda di pagamento del prezzoda parte dell’[OSCURATO:PERSONA], il preteso rico rso di un fatto il cui Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 15403/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito e che, ove debitamente considerato, avrebbe determinato una sicura diversa decisionedella causa ; in contrasto con tale prospettazione – ferma l ’in configurabilità, quale ‘ fatto ’ rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c ., della proposizione (in sé considerata) di una domanda giudiziale – varrà rilevarecome, pur quando volesse accede rsi a tale prospettiva, il ‘ fatto ’ ilcui esame sarebbe stato pretesamente omesso dal giudice di merito non potrebbe in nessun caso assumere carattere decisivo ai fini del giudizio,atteso i l carattere dirimente del la circostanza per cui l’[OSCURATO:PERSONA] la domanda di condanna della controparte al pagamento del prezzo dell’autovettura solo in vi a ‘alternativa’ alla principale domanda di condanna alla restituzione dell’autovettura ( siccome detenuta sine titulo : pag. 2 della sentenza impugnata), con la conseguente esclusione di alcun riconoscimento dell’avvenuta valida conclusione,da un lato, di a lc un mandato con il Vanarelli per la vendita dell’autovetturae, dall’altro, di alc una compravendita tra il mandatario eil Caldini ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazi one all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l’erroneità della mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle prove testimonialiproposte dal Caldini, dal cui esperimento sarebbe emersa l’avvenutacorresponsione, da parte dello stesso, del prezzo di acquisto dell’autovetturaoggetto di lite; ilmotivo è inammissibile ; fermala discutibile evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. inrelazione a fatti (il pagamento del prezzo) che sarebbero stati solo eventualmente provati a seguito dell’assunzione delle prove non ammesse ( non potendo concepirsi l’identificazione del ‘fatto’ il cui Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 15403/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esamesarebbe stato asseritamente omesso dal giudice di merito nella mancataammissione in sé delle prove testimoniali ), varrà considerare come, pur quando voglia ritenersi comprovato l’avvenuto pagamento del prezzo dell’autovettura da parte del Caldini, la preliminare (già confermata) esclusione dell’intercorsa conclusione di un mandato a vendere tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Vanarelli fosse comunque valsa a impedire alla radice il riconoscimento di qualsivoglia efficacia della compravendita tra il Caldini e il Vanarelli (quale preteso mandatario senzarappresentanza), rimane ndo in ogni caso decisiva la circostanza dell’inopponibilitàdell’accordo tra il Vanarelli e il Caldini (e delle relative vicende esecutive) nei confronti del proprietario dell’autovettura ; premessa da cui discende l’evidente irrilevanza della decisione sul motivoin esame; conil quinto motivo, i l ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2735 co. 1 c.c. e 116 co. 1 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di attribuire valore di confessione stragiudiziale,della circostanza relativa all’avvenuta conclusione di un contratto di mandato tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Vanarelli per la vendita dall’autovettura de qua , alla missiva con la quale l’[OSCURATO:PERSONA], comunicando con il difensore del Caldini, aveva affermato di aver consegnatoal Vanarelli tale autovettura “in conto vendita”, attribuendo immotivatamente una prevalente efficacia probatoria alle contrarie dichiarazioniprocessuali rese dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è infondato ; osservail Collegi o come la circostanza che la corte territoriale abbia ritenuto che l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di aver consegnato al Vanarelli la propria autovettura “in conto vendita” significasse una consegna attuata al solo scopo di procacciare un affar e (ossia di individuare un possibile acquirente della stessa) , senza implicare Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 15403/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alcunaattribuzione di poteri dispositivi al Vanarelli quale mandatario, evidenzi con chiarezza come quell’espressione (“ in conto vendita ”) (riconosciuta dalla stessa corte territoriale com e ambigua: pag. 10 della sentenza impugnata) non potesse in alcun modo costituire oggetto di confessione, non trattandosi in alcun modo di un fatto (eventualmente ammesso dal confitente), bensì dell’incerta qualificazione giuridica degli effetti di un fatt o ; effetti nella specie limitatial solo potere del Vanarelli di esporre l’autovettura dell’[OSCURATO:PERSONA] pubblico a soli fini di procacciamento di affari e non di vend it a; ne deriva l’evidente infondatezza della pretesa dell’odierno ricorrente di riconos cere in quell a specifica espressione (“in conto vendita”)i termini di una inequivoca confessione stragiudiziale ; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 948 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di qualificarela domanda di restituzione proposta in via riconvenzionale dall’AmadèSarzi alla stregua di un’azione di rivendicazione, in tal modo trascurando di rilevare la mancata di mostrazione, da parte dello stesso,della proprietà dell’autovettura al fine di legittimarne la chiesta restituzione; ilmotivo è inammissibile ; ferma la novità della questione dedotta con la censura in esame (rilievodi per sé idoneo ad assumere carattere dirimente, nella misura incui introduce per la prima volta elementi d ’ indagine nuovi in questa sede di legittimità), varrà in ogni caso considerare come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazioneoperata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo dilegittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Co rte di Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 15403/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteriermeneutici assimilabili a que lli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenzan. 2467 del 6/02/2006, Rv. 586752 - 01); peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015,Rv. 637476 - 01); nellaspecie, il Caldini risulta essersi limitato a prospettare come indiscutibile l’interpretabilità della domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] alla streguadi un’azione di rivendicazione, in contrasto con il chiaro tenore delle espressioni contenute ne lle stesse conclusioni della parte riportate nella sentenza impugnata (“condanna alla restituzione siccome detentore sine titulo : pag. 2 della sentenza impugnata), e senza articolare alcuna argomentazione circa il modo attraverso il qualei giudici di meri to si sarebbero sottratti alla corretta applicazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale nel l’interpretazione della Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 15403/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri domandadell’[OSCURATO:PERSONA] , in tal modo risolvendo le censure proposte aduna questione di fatto non proponibile in sede di legittimità ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail rico rso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2.000,00, oltre alle spese forfetta