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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 9/1977

ECLI:IT:COST:1977:9
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel corso di un procedimento di lavoro tra il sindacato CISNAL e la [OSCURATO:PERSONA], concernente, tra l'altro, il problema dei locali da destinare alla rappresentanza aziendale del detto sindacato a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), il pretore di Milano, con ordinanza 26 novembre 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura) che disciplina il comportamento dei magistrati suscettibile di sanzioni disciplinari, per contrasto con gli artt. 21 e 101, della Costituzione.

In merito alla rilevanza della questione si sostiene che la norma impugnata ha costituito il fondamento del procedimento disciplinare cui lo stesso pretore di Milano è stato sottoposto a seguito del proprio decreto emesso per la decisione di identica vertenza.

In procinto di decidere la causa attualmente pendente, il giudice a quo considera menomata la propria indipendenza dall'esistenza dell'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, per il timore di essere nuovamente sottoposto a procedimento disciplinare.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si asserisce che la norma darebbe luogo ad un sindacato sull'ideologia del giudice violandone la libertà di pensiero, nonché l'indipendenza di giudizio.

2. - Non vi è stata costituzione di parti né ha esplicato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. : La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), concernente la responsabilità disciplinare dei magistrati, è stata sollevata nel corso di un procedimento avente per oggetto la destinazione di locali aziendali ad una associazione sindacale a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Risultando evidente l'assoluta estraneità al giudizio a quo della norma denunciata, la questione va dichiarata manifestamente irrilevante.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 101 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel corso di un procedimento di lavoro tra il sindacato CISNAL e la [OSCURATO:PERSONA], concernente, tra l'altro, il problema dei locali da destinare alla rappresentanza aziendale del detto sindacato a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), il pretore di Milano, con ordinanza 26 novembre 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura) che disciplina il comportamento dei magistrati suscettibile di sanzioni disciplinari, per contrasto con gli artt. 21 e 101, della Costituzione. In merito alla rilevanza della questione si sostiene che la norma impugnata ha costituito il fondamento del procedimento disciplinare cui lo stesso pretore di Milano è stato sottoposto a seguito del proprio decreto emesso per la decisione di identica vertenza. In procinto di decidere la causa attualmente pendente, il giudice a quo considera menomata la propria indipendenza dall'esistenza dell'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, per il timore di essere nuovamente sottoposto a procedimento disciplinare. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si asserisce che la norma darebbe luogo ad un sindacato sull'ideologia del giudice violandone la libertà di pensiero, nonché l'indipendenza di giudizio. 2. - Non vi è stata costituzione di parti né ha esplicato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. : La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), concernente la responsabilità disciplinare dei magistrati, è stata sollevata nel corso di un procedimento avente per oggetto la destinazione di locali aziendali ad una associazione sindacale a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Risultando evidente l'assoluta estraneità al giudizio a quo della norma denunciata, la questione va dichiarata manifestamente irrilevante. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 101 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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