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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 03268/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22649/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Co K G -intimata- avverso sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 966/2023 depositata il 4settembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 luglio 2023 la Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello di GFS [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza d e l Tribunale di Genova con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per il danno subito a seguito del trasporto commissionato da Genova fino a Tripoli per la mancata restituzione a suo favore delle polizze di carico che avrebbero consentito l’incasso del corrispettivo della merce, rimasto invece precluso.

Il Tribunale, a seguito della costituzione del vettore ed autorizzata la chiamata dello spedizioniere [OSCURATO:SOCIETA] e della venditrice primaria della merce [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Co KG, riteneva decorso il termine annuale di decadenza di cui all’art.3.6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 come modificato dal Protocollo di Visby nel 1968 dalla consegna delle merci in data 24 giugno 2014 per la proposizione delle domande relative al trasporto, domande introdotte invece con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18.2.2016 dopo l’invito alla negoziazione assistita con lettera raccomandata inviata in data 8.4.2015.

L’appellante aveva ivi dedotto che l’interpretazione del combinato disposto di cui al citato art.3.6 e dell’art.4 d.l.132/2014 operata dal Tribunale di prime cure con riferimento alla interruzione del termine di decadenza alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’ormai decorso anche del successivo termine di 30 giorni, doveva ritenersi erronea ed irragionevole dovendosi invece ritenere che dalla data di invio dell’invito alla negoziazione assistita dovesse tornare a decorrere un nuovo termine annuale.

La convenuta e le terze chiamate appellate costituitesi avevano contestato le argomentazioni dell’appellante chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Il giudice dell’impugnazione confermava la lettura delle norme invocate come già operata dal Tribunale di Genova rigettando l’appello.

Avverso tale pronuncia GFS [OSCURATO:PERSONA]. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] C.e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso.

Fissata l’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso; parte ricorrente e le parti controricorrenti ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ unico motivo la ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360 , primo comma,n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. 132/2014 –convertito con modifiche in l.10 novembre 2016 n.261 -. 1.1 Questa norma così recita: “ Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”.

L’invocato articolo 4, comma 1, si riferisce a trenta giorni dalla ricezione o dal rifiuto dell’invito a stipulare convenzione. 1.2 L a Corte d’appello ha ritenuto che l’impedimento della decadenza derivante dalla comunicazione dell’invito alla negoziazione assistita, seguita dal rifiuto o, alternativamente, dalla mancata accettazione nel termine di trenta giorni o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati, non generi un nuovo termine integrale di decadenza, bensì che l’azione giudiziale debba essere proposta nel termine di decadenza di trenta giorni di cui all’art. 4, comma 1, cit. decorrente dalrifiuto o dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] caso in esame, risulta che la merce è stata consegnata al porto di Tripoli in data 24.6.2014, l’invito alla negoziazione assistita è stato respinto da [OSCURATO:PERSONA] C. con raccomandata in data 8.4.2015 ed il ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Genova è stato depositato in data 18.2.2016. 1.2 Va ricordato che , con riferimento al rapporto di specie , trova applicazione la Convenzione 25.8.1924 di Bruxelles, in base alla modifica apportata dall’art. 1,comma 2, del Prot ocollo di Bruxelles del 23 . 2 . 1968, che rende applicabile la normativa speciale a “qualsiasi responsabilità relativa alla merce”, e che la predetta convenzione è stata ritenuta applicabile dai giudici di merito anche non risultandoprovato che la Libia, paese di destinazione della merce, vi avesse aderito.

L’art. 5 del Protocollo 1984, riversato n ella legge 12 giugno 1984 n.243, con il quale veniva modificato l’art. 10 della C onvenzione di Bruxelles, prevede infatti l’applicabilità della medesima alle polizze di carico relative ad un trasporto merci tra porti appartenenti a due Stati diversi, prescindendo dall’adesione di entrambi alla Convenzione.

L’art. 5 citato stabilisce, infatti , che le disposizioni della Convenzione si applic h in o ad ogni polizza di carico relativa ad un trasporto di merci tra porti appartenenti a due Stati diversi, quando: “a) La polizza di carico sia stata emessa in uno Stato contraente; b) il trasporto abbia avuto luogo con partenza da un porto di uno Stato contraente; c) la polizza di carico prevede che le disposizioni della presente Convenzione o di ogni altra legislazione che le applica o dà loro efficacia regoleranno il contratto, qualunque sia la nazionalità della nave, del vettore, del caricatore, del destinatario o di ogni altra persona interessata. [OSCURATO:PERSONA] applicherà le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico sopracitate.

Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato Contraente di applicare le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico non previste dai commi precedenti”. 1.3 La Corte territoriale, rilevato che il termine di cui all’art. 3 paragrafo 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 è termine di decadenza (in tal senso citando Cass. n. 5357/1987;ma cfr. pure C ass. 2798/1969), qualificazione non controversa in questa sede, ha ritenuto appunto fondata l’eccezione tempestivamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] C. per essere stato instaurato dall’appellante il giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., decorsi ben dieci mesi dalla data di comunicazione della volontà di non aderire all’invito alla negoziazione da parte dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] C. e quindi ampiamente oltrepassando il termine d i 30 giorni ut supra evidenziato.

Quanto si è illustrato, riassumendo il contenuto del motivo, dimostra chiaramente la fondatezza della sua scelta interpretativa e della conseguente applicazione.

Il passaggio interpretativo contestato riguarda la precisazione di cui all’art. 8 citato relativa al fatto che “se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’art. 4, comma 1 (ovvero trenta giorni dalla ricezione), la domanda giudiziale deve essere proposta, entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”.

La Corte d’appello sul punto ha correttamente escluso che per effetto dell’invito a controparte a stipulare un accordo di negoziazione assistita decorra un termine di decadenza per proporre la domanda che sia nuovo e pari a quello applicabile al rapporto sottostante - un anno - ; seguendo invece– come induce la sua netta inequivocità - la formula testuale per cuila domanda deve essere proposta nel ‘medesimo termine’ di cui all’art. 4 comma 1, ha individuato tale termine nel termine di trenta giorni dal rifiuto della parte, comunicato alla controparte, di stipulare l’accordo di negoziazione assistita, interpretando con esattezza il combinato disposto generato dagli artt. 4 e

8. .

Invero, è del tutto evidente che il termine di cui all’art 4 comma 1, attinente al tempo per accettare o rifiutare l’invito alla negoziazione, è il termine di trenta giorni.

Una tale interpretazione non si pone neppure in contrasto con quanto deciso in tema di mediazione da S.U. 17781/2013 , considerata la diversa natura del procedimento di mediazione che si svolge innanzi ad un soggetto terzo quale mediatore delle contrapposte posizioni delle parti.

2. Il ricorso, dunque , deve essere rigettato.

Le spese processuali vanno compensate tenuto in conto la novità e particolarità della questione oggetto di sindacato.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso, compensandole spese processuali.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22649/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Co K G -intimata- avverso sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 966/2023 depositata il 4settembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 luglio 2023 la Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello di GFS [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza d e l Tribunale di Genova con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per il danno subito a seguito del trasporto commissionato da Genova fino a Tripoli per la mancata restituzione a suo favore delle polizze di carico che avrebbero consentito l’incasso del corrispettivo della merce, rimasto invece precluso. Il Tribunale, a seguito della costituzione del vettore ed autorizzata la chiamata dello spedizioniere [OSCURATO:SOCIETA] e della venditrice primaria della merce [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Co KG, riteneva decorso il termine annuale di decadenza di cui all’art.3.6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 come modificato dal Protocollo di Visby nel 1968 dalla consegna delle merci in data 24 giugno 2014 per la proposizione delle domande relative al trasporto, domande introdotte invece con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18.2.2016 dopo l’invito alla negoziazione assistita con lettera raccomandata inviata in data 8.4.2015. L’appellante aveva ivi dedotto che l’interpretazione del combinato disposto di cui al citato art.3.6 e dell’art.4 d.l.132/2014 operata dal Tribunale di prime cure con riferimento alla interruzione del termine di decadenza alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’ormai decorso anche del successivo termine di 30 giorni, doveva ritenersi erronea ed irragionevole dovendosi invece ritenere che dalla data di invio dell’invito alla negoziazione assistita dovesse tornare a decorrere un nuovo termine annuale. La convenuta e le terze chiamate appellate costituitesi avevano contestato le argomentazioni dell’appellante chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Il giudice dell’impugnazione confermava la lettura delle norme invocate come già operata dal Tribunale di Genova rigettando l’appello. Avverso tale pronuncia GFS [OSCURATO:PERSONA]. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] C.e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso. Fissata l’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso; parte ricorrente e le parti controricorrenti ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ unico motivo la ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360 , primo comma,n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. 132/2014 –convertito con modifiche in l.10 novembre 2016 n.261 -. 1.1 Questa norma così recita: “ Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”. L’invocato articolo 4, comma 1, si riferisce a trenta giorni dalla ricezione o dal rifiuto dell’invito a stipulare convenzione. 1.2 L a Corte d’appello ha ritenuto che l’impedimento della decadenza derivante dalla comunicazione dell’invito alla negoziazione assistita, seguita dal rifiuto o, alternativamente, dalla mancata accettazione nel termine di trenta giorni o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati, non generi un nuovo termine integrale di decadenza, bensì che l’azione giudiziale debba essere proposta nel termine di decadenza di trenta giorni di cui all’art. 4, comma 1, cit. decorrente dalrifiuto o dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] caso in esame, risulta che la merce è stata consegnata al porto di Tripoli in data 24.6.2014, l’invito alla negoziazione assistita è stato respinto da [OSCURATO:PERSONA] C. con raccomandata in data 8.4.2015 ed il ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Genova è stato depositato in data 18.2.2016. 1.2 Va ricordato che , con riferimento al rapporto di specie , trova applicazione la Convenzione 25.8.1924 di Bruxelles, in base alla modifica apportata dall’art. 1,comma 2, del Prot ocollo di Bruxelles del 23 . 2 . 1968, che rende applicabile la normativa speciale a “qualsiasi responsabilità relativa alla merce”, e che la predetta convenzione è stata ritenuta applicabile dai giudici di merito anche non risultandoprovato che la Libia, paese di destinazione della merce, vi avesse aderito. L’art. 5 del Protocollo 1984, riversato n ella legge 12 giugno 1984 n.243, con il quale veniva modificato l’art. 10 della C onvenzione di Bruxelles, prevede infatti l’applicabilità della medesima alle polizze di carico relative ad un trasporto merci tra porti appartenenti a due Stati diversi, prescindendo dall’adesione di entrambi alla Convenzione. L’art. 5 citato stabilisce, infatti , che le disposizioni della Convenzione si applic h in o ad ogni polizza di carico relativa ad un trasporto di merci tra porti appartenenti a due Stati diversi, quando: “a) La polizza di carico sia stata emessa in uno Stato contraente; b) il trasporto abbia avuto luogo con partenza da un porto di uno Stato contraente; c) la polizza di carico prevede che le disposizioni della presente Convenzione o di ogni altra legislazione che le applica o dà loro efficacia regoleranno il contratto, qualunque sia la nazionalità della nave, del vettore, del caricatore, del destinatario o di ogni altra persona interessata. [OSCURATO:PERSONA] applicherà le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico sopracitate. Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato Contraente di applicare le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico non previste dai commi precedenti”. 1.3 La Corte territoriale, rilevato che il termine di cui all’art. 3 paragrafo 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 è termine di decadenza (in tal senso citando Cass. n. 5357/1987;ma cfr. pure C ass. 2798/1969), qualificazione non controversa in questa sede, ha ritenuto appunto fondata l’eccezione tempestivamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] C. per essere stato instaurato dall’appellante il giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., decorsi ben dieci mesi dalla data di comunicazione della volontà di non aderire all’invito alla negoziazione da parte dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] C. e quindi ampiamente oltrepassando il termine d i 30 giorni ut supra evidenziato. Quanto si è illustrato, riassumendo il contenuto del motivo, dimostra chiaramente la fondatezza della sua scelta interpretativa e della conseguente applicazione. Il passaggio interpretativo contestato riguarda la precisazione di cui all’art. 8 citato relativa al fatto che “se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’art. 4, comma 1 (ovvero trenta giorni dalla ricezione), la domanda giudiziale deve essere proposta, entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”. La Corte d’appello sul punto ha correttamente escluso che per effetto dell’invito a controparte a stipulare un accordo di negoziazione assistita decorra un termine di decadenza per proporre la domanda che sia nuovo e pari a quello applicabile al rapporto sottostante - un anno - ; seguendo invece– come induce la sua netta inequivocità - la formula testuale per cuila domanda deve essere proposta nel ‘medesimo termine’ di cui all’art. 4 comma 1, ha individuato tale termine nel termine di trenta giorni dal rifiuto della parte, comunicato alla controparte, di stipulare l’accordo di negoziazione assistita, interpretando con esattezza il combinato disposto generato dagli artt. 4 e 8. . Invero, è del tutto evidente che il termine di cui all’art 4 comma 1, attinente al tempo per accettare o rifiutare l’invito alla negoziazione, è il termine di trenta giorni. Una tale interpretazione non si pone neppure in contrasto con quanto deciso in tema di mediazione da S.U. 17781/2013 , considerata la diversa natura del procedimento di mediazione che si svolge innanzi ad un soggetto terzo quale mediatore delle contrapposte posizioni delle parti. 2. Il ricorso, dunque , deve essere rigettato. Le spese processuali vanno compensate tenuto in conto la novità e particolarità della questione oggetto di sindacato. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso, compensandole spese processuali. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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