CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/10/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento. In parziale riforma della sentenza di primo grado la Corte territoriale ha invece riconosciuto agli imputati l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) c.p., considerandola equivalente alla contestata aggravante e provvedendo conseguentemente a ridurre la pena. 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente i due imputati articolando ciascuno tre motivi invero sovrapponibili. Con il primo viene dedotta violazione di legge, lamentando che le dichiarazioni della persona offesa acquisite ai sensi dell'articolo 512 c.p.p. a seguito dell'intervenuto decesso della medesima nelle more del dibattimento di primo grado avrebbero costituito l'unico fondamento probatorio dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in violazione dei principi di segno contrario affermati dalla giurisprudenza di legittimità e da quella della Corte EDU. Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità dei ricorrenti sulla base del mero riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, mentre analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo con riguardo alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo dei due ricorsi è manifestamente infondato. Del tutto legittimamente i giudici del merito hanno fondato la prova della responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini preliminari dalla vittima del reato. Dirimente in tal senso è la circostanza, evocata in sentenza e non contestata dai ricorrenti, che le suddette dichiarazioni predibattimentali sono state acquisite non già sulla mera richiesta di una delle parti come previsto dall'art. 512 c.p.p., bensì sulla base del consenso di tutte le parti. Deve allora ribadirsi che le dichiarazioni predibattimentali acquisite con il consenso delle parti possono costituire base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, a prescindere dall'osservanza delle "adeguate garanzie procedurali" indicate dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c. [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c. Germania in relazione all'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e alla compatibilità delle dichiarazioni con i dati di contesto, in quanto tale acquisizione scaturisce dalla rinuncia delle parti al diritto di esaminare un testimone, che è consentita dall'art. 6 CEDU, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, alle sole condizioni che risulti consapevole, informata e inequivocabile, sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza e non si palesi in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo (Sez. 2, Sentenza n. 22 del 24/11/2021, dep. 2022, Poppi, Rv. 282509). Non avendo i ricorrenti eccepito il difetto di alcuna di tali ultime condizioni, l'acquisizione del contributo dichiarativo della vittima deve pertanto e per l'appunto ritenersi legittimamente acquisito ed utilizzato al fine di fondare la prova della responsabilità degli imputati, rimanendo irrilevanti le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte territoriale sulle condizioni di applicazione dell'art. 512 c.p.p. in relazione alla premorienza del teste d'accusa. 3. Parimenti inammissibili sono le censure svolte con il secondo motivo di entrambi i ricorsi in merito all'attendibilità e valenza probatoria dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla vittima, trattandosi di profilo solo genericamente attinto dai motivi d'appello. Non di meno i rilievi svolti con il ricorso risultano a loro volta oltremodo generici, valorizzando circostanze relative alle modalità di effettuazione dei riconoscimenti solo assertivamente evocate, fermo restando che l'individuazione fotografica, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata (ex multis Sez. F, Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471). Non meno generiche sono infine le doglianze articolate con il terzo motivo in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, le quali omettono il doveroso confronto con la logica ed ampia motivazione resa dalla Corte sul punto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav