CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara del 21 settembre 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro quattrocentododici di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.. 2. L'Esposito, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa derubricazione del reato contestato in quello previsto dall'art.624 cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, con atto pervenuto presso la Cancelleria di questa Corte in data 11 agosto 2023, l'imputato ha rinunziato al ricorso. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consi- stente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'ef- fetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura spe- ciale in tal senso. La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2