CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 20916/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad opera del Tribunale di Perugia in data 16 gennaio 2018, confermata in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della Quinta sezione di questa Corte, dalla Corte di appello di Firenze con sentenza in data 2 maggio 2023, è estinta per prescrizione. Invero, il termine di prescrizione, considerato il periodo di sospensione di quattro mesi e tredici giorni, risulta decorso alla data del 23 ottobre 2023. Il ricorso, come altresì supportato da memoria difensiva, non è "manifestamente infondato", quanto al lamentato mancato approfondimento da parte del Giudice del rinvio del dolo specifico dell'imputato (alla luce della volontà dello stesso di dimettersi dalla carica amministrativa e dei conflitti con l'altro amministratore circa la gestione sociale) e, quindi, del suo coinvolgimento nella scelta di omettere la tenuta della contabilità. 2. Pertanto, non risultando evidente dagli atti alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024