CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03188/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza di correzione proposta Avv.M.Cristallino [OSCURATO:CODICE_FISCALE] quale difensore del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2 [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto Premesso che: questa Corte con ordinanza n.17014/2022 emessa il 26 maggio 2022 nel proc.r.g.n.27326/2016 rigettava il ricorso proposto dalla ASL Napoli 2 Nord nei confronti del Laboratorio di Analisi cliniche [OSCURATO:SOCIETA], condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente costituita, senza provvedere sull’istanza di distrazione delle spese in favore del procuratoreavv.to Cristallino che ne aveva fatto richiesta; il difensore del detto Laboratorio ha presentato istanza di correzione di errore materiale relativamente alla questione della distrazione delle spese processuali; Considerato che l’istanza merita accoglimento, ricorrendo un’ipotesi di errore materiale in ordine alla mancata indicazione del diritto a distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa; Considerato che il ricorso merita dunque accoglimento, mancando nel provvedimento anzidetto ogni riferimento alla detta distrazione PQM Dispone la correzione dell’errore materiale di cui alla ordinanza n.17014/2022 emessa il 26 maggio 2022 nella parte dispositiva in modo che vengano inserite, al secondo rigo dopo la parola “della” le espressioni “del pro