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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03188/2024

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022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza di correzione proposta Avv.M.Cristallino [OSCURATO:CODICE_FISCALE] quale difensore del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2 [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

In fatto e in diritto Premesso che: questa Corte con ordinanza n.17014/2022 emessa il 26 maggio 2022 nel proc.r.g.n.27326/2016 rigettava il ricorso proposto dalla ASL Napoli 2 Nord nei confronti del Laboratorio di Analisi cliniche [OSCURATO:SOCIETA], condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente costituita, senza provvedere sull’istanza di distrazione delle spese in favore del procuratoreavv.to Cristallino che ne aveva fatto richiesta; il difensore del detto Laboratorio ha presentato istanza di correzione di errore materiale relativamente alla questione della distrazione delle spese processuali; Considerato che l’istanza merita accoglimento, ricorrendo un’ipotesi di errore materiale in ordine alla mancata indicazione del diritto a distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa; Considerato che il ricorso merita dunque accoglimento, mancando nel provvedimento anzidetto ogni riferimento alla detta distrazione PQM Dispone la correzione dell’errore materiale di cui alla ordinanza n.17014/2022 emessa il 26 maggio 2022 nella parte dispositiva in modo che vengano inserite, al secondo rigo dopo la parola “della” le espressioni “del pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza di correzione proposta Avv.M.Cristallino [OSCURATO:CODICE_FISCALE] quale difensore del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2 [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto Premesso che: questa Corte con ordinanza n.17014/2022 emessa il 26 maggio 2022 nel proc.r.g.n.27326/2016 rigettava il ricorso proposto dalla ASL Napoli 2 Nord nei confronti del Laboratorio di Analisi cliniche [OSCURATO:SOCIETA], condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente costituita, senza provvedere sull’istanza di distrazione delle spese in favore del procuratoreavv.to Cristallino che ne aveva fatto richiesta; il difensore del detto Laboratorio ha presentato istanza di correzione di errore materiale relativamente alla questione della distrazione delle spese processuali; Considerato che l’istanza merita accoglimento, ricorrendo un’ipotesi di errore materiale in ordine alla mancata indicazione del diritto a distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa; Considerato che il ricorso merita dunque accoglimento, mancando nel provvedimento anzidetto ogni riferimento alla detta distrazione PQM Dispone la correzione dell’errore materiale di cui alla ordinanza n.17014/2022 emessa il 26 maggio 2022 nella parte dispositiva in modo che vengano inserite, al secondo rigo dopo la parola “della” le espressioni “del pro
Sentenza Cassazione n. 03188/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris