CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46653/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'articolo 642 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza 16 aprile 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GIORGI Francesco, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del diniego della sospensione condizionale della pena in difetto di giudizio prognostico circa la probabilità che l'imputato possa commettere ulteriori reati e di specificazione di quali siano le condanne che hanno portato ad escludere la concedibilità del beneficio medesimo, potendosi escludere da tale novero delle sentenze di applicazione pena ai sensi dell'articolo 444 cod proc pen qualora si verifichino i presupposti di cui all'articolo 445 comma secondo codice di rito e i decreti penali di condanna. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Infatti, la doglianza sollevata in sede di ricorso non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi dì gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I