CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 43476/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PALMIciato-~-se-al-le-irerrti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. in sede di legittimità (la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata infatti ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116, - ipotesi non prospettata nel ricorso; quanto alla pena, il ricorrente fa valere soltanto la omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il e./10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estenso