Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2025

Cassazione n. 15971/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'innpugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce con provvedimento del 9 ottobre 2025 ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere un permesso premio per il mancato completamento dell'osservazione della pericolosità del condannato.

Ha rilevato il Tribunale che il difensore con atto sottoscritto anche dal condannato aveva depositato rinuncia al reclamo e che il 27 settembre 2025 il condannato aveva presentato revoca della rinuncia; ha ritenuto inammissibile tale revoca, poiché intervenuta dopo la scadenza del termine per il compimento dell'atto rinunciato.

12. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente ha concordato sulla ritenuta applicazione analogica dell'art. 99 cod. proc. pen., ritenendo però che il potere di ripensamento nel caso in esame potesse intervenire fino alla decisione del Tribunale; infatti, la rinuncia al reclamo e la revoca di tale atto sono intervenute nel corso del giudizio avanti al Tribunale, fra una udienza e quella successiva, pertanto nessun senso avrebbe il richiamo al termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per ragioni diverse da quelle su cui il Tribunale ha fondato la declaratoria di inammissibilità.

Nel caso in esame la rinuncia al reclamo è contenuta in un atto personale del detenuto, il quale, mentre era ristretto presso la Casa circondariale di Lecce, con atto depositato presso l'ufficio matricola aveva rinunciato al reclamo e contestualmente aveva effettuato la nomina del difensore di fiducia; entrambi gli atti avevano recato la sottoscrizione del detenuto autenticata dagli addetti all'ufficio matricola.

L'art. 99, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che l'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

La norma, variamente richiamata in atti, disciplina i rapporti di efficacia fra gli atti della parte e quelli del difensore, stabilendo la prevalenza dei primi sui secondi, che possono vanificare prima che su di essi si sia pronunciato il giudice.

Nel caso in esame, però, tale norma non può trovare applicazione alcuna, in quanto nel caso in esame quello rinunciato è atto personale della parte, che inizialmente aveva rinunciato al reclamo e poi ha revocato la rinuncia, con una manifestazione di volontà contraria che è inammissibile.

Come è noto, infatti, per costante insegnamento di questa Corte, la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale, abdicativo e recettizio, che, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sua revoca deve ritenersi priva di qualunque effetto. (Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 - 01; Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano, Rv. 255671; ). 2 ‘kvE' dunque evidente che l'atto con il quale la parte personalmente ha revocato la rinuncia al reclamo, che ha pacificamente natura impugnatoria con riferimento al provvedimento emesso in prima istanza, è privo di qualunque effetto.

2. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inamm P.Q.M, , CORTE.

SUPREMA D! CAS ',72,oNE Depositata infpir , U v ; lì ,, ........ .... . {:. 226IL (;), IL F UNZ I O TuDiZIAR,TO 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'innpugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce con provvedimento del 9 ottobre 2025 ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere un permesso premio per il mancato completamento dell'osservazione della pericolosità del condannato. Ha rilevato il Tribunale che il difensore con atto sottoscritto anche dal condannato aveva depositato rinuncia al reclamo e che il 27 settembre 2025 il condannato aveva presentato revoca della rinuncia; ha ritenuto inammissibile tale revoca, poiché intervenuta dopo la scadenza del termine per il compimento dell'atto rinunciato. 12. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente ha concordato sulla ritenuta applicazione analogica dell'art. 99 cod. proc. pen., ritenendo però che il potere di ripensamento nel caso in esame potesse intervenire fino alla decisione del Tribunale; infatti, la rinuncia al reclamo e la revoca di tale atto sono intervenute nel corso del giudizio avanti al Tribunale, fra una udienza e quella successiva, pertanto nessun senso avrebbe il richiamo al termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per ragioni diverse da quelle su cui il Tribunale ha fondato la declaratoria di inammissibilità. Nel caso in esame la rinuncia al reclamo è contenuta in un atto personale del detenuto, il quale, mentre era ristretto presso la Casa circondariale di Lecce, con atto depositato presso l'ufficio matricola aveva rinunciato al reclamo e contestualmente aveva effettuato la nomina del difensore di fiducia; entrambi gli atti avevano recato la sottoscrizione del detenuto autenticata dagli addetti all'ufficio matricola. L'art. 99, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che l'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice. La norma, variamente richiamata in atti, disciplina i rapporti di efficacia fra gli atti della parte e quelli del difensore, stabilendo la prevalenza dei primi sui secondi, che possono vanificare prima che su di essi si sia pronunciato il giudice. Nel caso in esame, però, tale norma non può trovare applicazione alcuna, in quanto nel caso in esame quello rinunciato è atto personale della parte, che inizialmente aveva rinunciato al reclamo e poi ha revocato la rinuncia, con una manifestazione di volontà contraria che è inammissibile. Come è noto, infatti, per costante insegnamento di questa Corte, la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale, abdicativo e recettizio, che, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sua revoca deve ritenersi priva di qualunque effetto. (Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 - 01; Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano, Rv. 255671; ). 2 ‘kvE' dunque evidente che l'atto con il quale la parte personalmente ha revocato la rinuncia al reclamo, che ha pacificamente natura impugnatoria con riferimento al provvedimento emesso in prima istanza, è privo di qualunque effetto. 2. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inamm P.Q.M, , CORTE. SUPREMA D! CAS ',72,oNE Depositata infpir , U v ; lì ,, ........ .... . {:. 226IL (;), IL F UNZ I O TuDiZIAR,TO 3
Sentenza Cassazione n. 15971/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris