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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 00761/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 8 giugno 2021, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato, con riferimento ai reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 81, secondo comma, cod. pen., 73 d.P.R. cit. (capo 2), la pena di anni quattro di reclusione, con la esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 80, la disapplicazione dell'aumento per la contestata recidiva, la confisca del denaro in sequestro e il dissequestro e conseguente restituzione dei telefoni cellulari.

2. Nel ricorso si deduce, con un primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo che la predetta aggravante non solo non risultava contestata in fatto, ma costituiva il frutto di un chiaro "errore materiale" là dove non si precisava nell'imputazione se si trattava dell'ipotesi di cui al secondo comma (ingente quantità di droga) ovvero al primo comma.

Con un secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione della medesima disposizione di legge su richiamata, in ragione della omessa statuizione di restituzione della chiave dell'autovettura dove è stato rinvenuto lo stupefacente.

3. Con requisitoria del 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che l'aggravante - per come risulta dalla chiara descrizione del fatto contenuta nel capo d'imputazione - risulta contestata in relazione al quantitativo di stupefacente detenuto e che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (ex multis v.

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842).

Il su indicato profilo di doglianza è altresì inammissibile per carenza d'interesse, atteso che l'aggravante è stata esclusa sia dalle parti, in sede di accordo negoziale prodromico alla definizione del rito ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., sia dallo stesso Giudice, in base ad un apprezzamento di merito che ha richiamato in tal senso proprio la richiesta di applicazione di pena concordata dalle parti.2.

Inammissibile, per aspecificità di formulazione, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, inerente la prospettata mancanza di statuizione riguardo alla restituzione della chiave dell'autovettura ove è stato rinvenuto lo stupefacente in sequestro: questione che, peraltro, può essere risolta presentando un'autonoma richiesta di restituzione dinanzi alla competente Autorità giudiziaria.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 8 giugno 2021, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato, con riferimento ai reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 81, secondo comma, cod. pen., 73 d.P.R. cit. (capo 2), la pena di anni quattro di reclusione, con la esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 80, la disapplicazione dell'aumento per la contestata recidiva, la confisca del denaro in sequestro e il dissequestro e conseguente restituzione dei telefoni cellulari. 2. Nel ricorso si deduce, con un primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo che la predetta aggravante non solo non risultava contestata in fatto, ma costituiva il frutto di un chiaro "errore materiale" là dove non si precisava nell'imputazione se si trattava dell'ipotesi di cui al secondo comma (ingente quantità di droga) ovvero al primo comma. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione della medesima disposizione di legge su richiamata, in ragione della omessa statuizione di restituzione della chiave dell'autovettura dove è stato rinvenuto lo stupefacente. 3. Con requisitoria del 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che l'aggravante - per come risulta dalla chiara descrizione del fatto contenuta nel capo d'imputazione - risulta contestata in relazione al quantitativo di stupefacente detenuto e che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (ex multis v. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). Il su indicato profilo di doglianza è altresì inammissibile per carenza d'interesse, atteso che l'aggravante è stata esclusa sia dalle parti, in sede di accordo negoziale prodromico alla definizione del rito ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., sia dallo stesso Giudice, in base ad un apprezzamento di merito che ha richiamato in tal senso proprio la richiesta di applicazione di pena concordata dalle parti.2. Inammissibile, per aspecificità di formulazione, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, inerente la prospettata mancanza di statuizione riguardo alla restituzione della chiave dell'autovettura ove è stato rinvenuto lo stupefacente in sequestro: questione che, peraltro, può essere risolta presentando un'autonoma richiesta di restituzione dinanzi alla competente Autorità giudiziaria. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2021
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