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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 08504/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 3414/2019 Proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Campobasso alla piazza

V. Emanuele 9 presso lo studio del difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- Cui è riunito il ricorso iscritto al n. 4580/2019 R.G. propostoda: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPOBASSO n. 440/2018 depositata il 26/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica per accertamento notificatole il 16 luglio 2015 con il quale veniva accertata una maggiore imposta comunale sugli immobili di sua proprietà, relativa all’annualità 2010, sul rilievo della illegittimità dell’atto impositivo, non preceduto dalla notifica dell’atto di classamento alla base del maggior accertamento, nonché per l’assenza dei presupposti oggettivi di imposizione ; chiedeva infine la disapplicazione delle sanzioni per l’omessa notifica dei provvedimenti attributivi della nuova rendita.

La CTP di Campobassorigettava sia l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché notificato neitermini che il ricorso stesso.Interposto gravame dal contribuente e appello incidentale da parte del Comune, la CTR del Molise, con sentenza n. 440/2018, ha accolto il ricorso principaledella società e respinto quello incidentale proposto dall’ente comunale.

In particolare, la Regionale ritenuta tempestiva la proposizione del ricorso originario della società, onerava il Comune della prova – a fronte della contestazione da parte della contribuente concernente il contenuto del plico, contenente più atti di comunicazione della rendita catastale, inoltrato dall’Agenzia –del contenuto della busta.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione - recante n.

Rg 4580/2019 - avverso la sentenza n. 440/2018 svolgendo due motivi.

Il Comune di Campodipietra successivamente ricorre per la cassazione della medesima sentenza della CTR del Molise n. 440/2018, depositata il 26 giugno 2018, svolgendo due motivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel giudizio instaurato dal Comune.

Il contribuente resiste con controricorso, replicando ad entrambi i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

2. In via preliminare, si impone, preliminarmente, la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento (Cass. sez. un. n. 1521 del 2013; conf.

Cass. n. 27550 del 2018).

Inoltre, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte [come nella specie], indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto deltermine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente daitermini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.

Dettotermine decorre dall'ultima notif icazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazioneincidentale (Cass. n. 2516 del 2016; conf.

Cass. n. 5695 del 2015; Cass.448del 14/01/2020 ).

3. L’agenzia delle Entrate censura, con ricorso principale, la sentenza impugnataattraverso due motivi, con cui denuncia la violazione degli artt. 160 e 149 cod.proc.civ., nonché degli artt. 3 e 4 della L. n. 890/1982 ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali affermata la nullità della notifica di plurimi atti impositivi contenuti in una unica busta, gravando erroneamente l’Ufficio dell’onere di dimostrare che la busta pervenuta al destinatario contenesse tutti gli atti inviati a notifica.

Con la seconda censura lamenta la ex art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., che la violazione degli artt. 2697, 27272, 2729 e 1335 cod civ.; per avere il decidente onerato l’ente comunale della prova che la busta contenesse effettivamente gli avvisi di classamento notificati dall’Agenzia.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale , il Comune denuncia sia l’omessa decisione su un punto controverso della decisione ex art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., che la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 218/1997, ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali ritenuta la tempestività del ricorso originario sulla base di una erronea valutazione del verbale contenente il rigetto dell’istanza di accertamento con adesione e confuso dal giudicante con il rigetto dell’istanza di autotutela precedentemente comunicato.

Assume che effettivamente il verbale contiene un lapsus calami e che, tuttavia, sia dalla premessa che dal contenuto si evince che si tratta del verbale di rigetto dell’istanza di accertamento con adesione; con la conseguenza che dalla data dell’11 dicembre 2015, data del verbale di rigetto della predetta istanza, la contribuente aveva solo sette giorni per impugnare l’atto impositivo,.

Detta conclusione si fonda sulla premessa che al momento del rigetto si interromperebbe la sospensione dei 90 giorni di cui all’art. 12 citato in rubrica, di guisa che essendo già decorsi 54 giorni dei sessanta previsti dal d.lgs 546/92 per impugnare l’atto impositivo, al contribuente rimanevano solo sei giorni per notificareil ricorso alla controparte.4.Con il secondo motivo, analogamente, l’amministrazione locale lamenta sia l’omessa decisione su un punto controverso della decisione ex art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ.;, che la violazione degli artt. 2697, 27272, 2729 e 1335 c.c. art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.;per aver il decidente onerato l’ente comunale della prova che la busta contenesse effettivamente gli avvisi di classamento notificati dall’Agenzia.

5. Occorre premettere che entrambe le censure prospettate dal Comune presentano profili di inammissibilità, per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse( Cass. n. 26874 del 23/10/2018 ; n. . 26790 del 2018 ; n.. 11603 del 2018; n. 36881 del 26/11/2021).

Tuttavia, nel caso in esame, sebbene i singoli motivi siano articolatiin più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo,comunque consentono di cogliere le doglianze prospettate onde consentirne, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati ( S.U.del 06/05/2015, n. 9100; Cass. del 24/08/2017 , n. 20335; Cass.del 11/04/2018, n. 8915; Cass. del 21/05/2021, n. 14041) .6.Il primo motivo del ricorso incidentale - da esaminare in via preliminare, in quanto involge la statuizione in ordine alla tempestività o meno del ricorso - in cui è individuabile la doglianza relativaalla violazione della normativa inerente alla interruzione della sospensione dei termini per impugnare, in caso di istanza di accertamento con adesione -è infondato. 6.1 A lla stregua del costante indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all'istanza di accertamento con adesione, sicché alla stessa non può riconoscersi il valore di atto idoneo all'interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dagli articoli 6 e 12 del d. lgs. n. 218 del 1997, connesso alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione» (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5,26 giugno 2015, n. 13248; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7734; Cass. sez. 5, 9 marzo 2012, n. 3762), inconformità a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 140/2011, che aveva ritenuto inammissibile la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 218/1997 «nella parte in cui non prevede che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione».Nel caso di specie, anche a voler ritenere che il verbale contenesse il rigetto dell’istanza di accertamento con adesione, non prevista dalla normativa citata, trattandosi di una procedura che o si conclude per il raggiungimento dell’accordo o per il mancato raggiungimento dell’accordo, questa Corte ha ritenuto che il verbale in cui si da atto del mancato raggiungimento dell’accordo – equivalente al rigetto dell’istanza - non po ssa essere qualificato come rinuncia all'istanza, che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso, affinché possa operare sin dalla chiusura del verbale di mancato accordo la ripresa del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Come è noto, l'art. 6 del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218 ("Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale") prevede che: «1.

Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la 6 formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 3.

Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento.

All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia».

Secondo l'orientamento costante di questa Corte, in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene, comunque, definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, la quale costituisce per l'Ufficio una facoltà -non un obbligo e, in ogni caso, non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo - da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2006, n. 15170; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2009, n. 28051; Cass., Sez. 5", 17 ottobre 2014, n. 21991; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31472; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26171; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12516; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39793; Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2022, n. 17816). 6.2 La società contribuente ha osservato il termine dei 150 giorni per notificare il ricorso originario, notificato in data 11 gennaio 2016 e dunque nei termini di cui all’art. 21 d.lgs. 546/92.

7. Le censure prospettate dall’Agenzia, con il ricorso principale, possono essere trattate congiuntamente con il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal Comune.

La prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso.

Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno (come nella specie, gli avvisi di accertamento per più annualità) ed il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico e ciò in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit,ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.

Come rilevato nel ricorso della difesa comunale, la contribuente non ha dedotto che la busta contenesse solo alcuni atti di classamento, ma ha eccepito l’omessa notifica degli atti classamento e successivamente l’illegittimità della notifica di plurimi atti in una unica busta e la carenza di prova in ordine al contenuto della stessa.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale.

Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova"poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimentoil plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso).

In altri termini, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/6/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018), «la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. 22 maggio 2015, n. 10630; conf.

Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978; cfr. Cass., ord. n. 20786 del 2/10/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe - con inversione dell'onere della prova - ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza).

L'orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d.

"vicinanza della prova", poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto.( cfr. Cass. n. 30787del 26/11/2019; n. 16528/2018).

In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art.1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.

Ne consegue che, avendo la società negato che la busta contenesse gli atti di classamento ( rectius, erroneamente allegato che la relativa prova del contenuto gravasse sull’Agenzia), gravava sul predetto l’onere della relativa prova.

In considerazione della formulazione di ulteriori censure non esaminate dalla regionale, la sentenza impugnata va cassata con riferimento alla seconda censura; con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise che regolamenterà anche le spese del presente procedimento.

P.Q.M. -dispone la riunione del giudizio n.

Rg 3414/2019 a quello recante n.

RG 4580/20019; - accoglie il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale , respinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 3414/2019 Proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Campobasso alla piazza V. Emanuele 9 presso lo studio del difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- Cui è riunito il ricorso iscritto al n. 4580/2019 R.G. propostoda: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO n. 440/2018 depositata il 26/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica per accertamento notificatole il 16 luglio 2015 con il quale veniva accertata una maggiore imposta comunale sugli immobili di sua proprietà, relativa all’annualità 2010, sul rilievo della illegittimità dell’atto impositivo, non preceduto dalla notifica dell’atto di classamento alla base del maggior accertamento, nonché per l’assenza dei presupposti oggettivi di imposizione ; chiedeva infine la disapplicazione delle sanzioni per l’omessa notifica dei provvedimenti attributivi della nuova rendita. La CTP di Campobassorigettava sia l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché notificato neitermini che il ricorso stesso.Interposto gravame dal contribuente e appello incidentale da parte del Comune, la CTR del Molise, con sentenza n. 440/2018, ha accolto il ricorso principaledella società e respinto quello incidentale proposto dall’ente comunale. In particolare, la Regionale ritenuta tempestiva la proposizione del ricorso originario della società, onerava il Comune della prova – a fronte della contestazione da parte della contribuente concernente il contenuto del plico, contenente più atti di comunicazione della rendita catastale, inoltrato dall’Agenzia –del contenuto della busta. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione - recante n. Rg 4580/2019 - avverso la sentenza n. 440/2018 svolgendo due motivi. Il Comune di Campodipietra successivamente ricorre per la cassazione della medesima sentenza della CTR del Molise n. 440/2018, depositata il 26 giugno 2018, svolgendo due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel giudizio instaurato dal Comune. Il contribuente resiste con controricorso, replicando ad entrambi i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 2. In via preliminare, si impone, preliminarmente, la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento (Cass. sez. un. n. 1521 del 2013; conf. Cass. n. 27550 del 2018). Inoltre, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte [come nella specie], indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto deltermine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente daitermini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Dettotermine decorre dall'ultima notif icazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazioneincidentale (Cass. n. 2516 del 2016; conf. Cass. n. 5695 del 2015; Cass.448del 14/01/2020 ). 3. L’agenzia delle Entrate censura, con ricorso principale, la sentenza impugnataattraverso due motivi, con cui denuncia la violazione degli artt. 160 e 149 cod.proc.civ., nonché degli artt. 3 e 4 della L. n. 890/1982 ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali affermata la nullità della notifica di plurimi atti impositivi contenuti in una unica busta, gravando erroneamente l’Ufficio dell’onere di dimostrare che la busta pervenuta al destinatario contenesse tutti gli atti inviati a notifica. Con la seconda censura lamenta la ex art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., che la violazione degli artt. 2697, 27272, 2729 e 1335 cod civ.; per avere il decidente onerato l’ente comunale della prova che la busta contenesse effettivamente gli avvisi di classamento notificati dall’Agenzia. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale , il Comune denuncia sia l’omessa decisione su un punto controverso della decisione ex art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., che la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 218/1997, ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali ritenuta la tempestività del ricorso originario sulla base di una erronea valutazione del verbale contenente il rigetto dell’istanza di accertamento con adesione e confuso dal giudicante con il rigetto dell’istanza di autotutela precedentemente comunicato. Assume che effettivamente il verbale contiene un lapsus calami e che, tuttavia, sia dalla premessa che dal contenuto si evince che si tratta del verbale di rigetto dell’istanza di accertamento con adesione; con la conseguenza che dalla data dell’11 dicembre 2015, data del verbale di rigetto della predetta istanza, la contribuente aveva solo sette giorni per impugnare l’atto impositivo,. Detta conclusione si fonda sulla premessa che al momento del rigetto si interromperebbe la sospensione dei 90 giorni di cui all’art. 12 citato in rubrica, di guisa che essendo già decorsi 54 giorni dei sessanta previsti dal d.lgs 546/92 per impugnare l’atto impositivo, al contribuente rimanevano solo sei giorni per notificareil ricorso alla controparte.4.Con il secondo motivo, analogamente, l’amministrazione locale lamenta sia l’omessa decisione su un punto controverso della decisione ex art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ.;, che la violazione degli artt. 2697, 27272, 2729 e 1335 c.c. art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.;per aver il decidente onerato l’ente comunale della prova che la busta contenesse effettivamente gli avvisi di classamento notificati dall’Agenzia. 5. Occorre premettere che entrambe le censure prospettate dal Comune presentano profili di inammissibilità, per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse( Cass. n. 26874 del 23/10/2018 ; n. . 26790 del 2018 ; n.. 11603 del 2018; n. 36881 del 26/11/2021). Tuttavia, nel caso in esame, sebbene i singoli motivi siano articolatiin più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo,comunque consentono di cogliere le doglianze prospettate onde consentirne, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati ( S.U.del 06/05/2015, n. 9100; Cass. del 24/08/2017 , n. 20335; Cass.del 11/04/2018, n. 8915; Cass. del 21/05/2021, n. 14041) .6.Il primo motivo del ricorso incidentale - da esaminare in via preliminare, in quanto involge la statuizione in ordine alla tempestività o meno del ricorso - in cui è individuabile la doglianza relativaalla violazione della normativa inerente alla interruzione della sospensione dei termini per impugnare, in caso di istanza di accertamento con adesione -è infondato. 6.1 A lla stregua del costante indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all'istanza di accertamento con adesione, sicché alla stessa non può riconoscersi il valore di atto idoneo all'interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dagli articoli 6 e 12 del d. lgs. n. 218 del 1997, connesso alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione» (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5,26 giugno 2015, n. 13248; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7734; Cass. sez. 5, 9 marzo 2012, n. 3762), inconformità a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 140/2011, che aveva ritenuto inammissibile la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 218/1997 «nella parte in cui non prevede che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione».Nel caso di specie, anche a voler ritenere che il verbale contenesse il rigetto dell’istanza di accertamento con adesione, non prevista dalla normativa citata, trattandosi di una procedura che o si conclude per il raggiungimento dell’accordo o per il mancato raggiungimento dell’accordo, questa Corte ha ritenuto che il verbale in cui si da atto del mancato raggiungimento dell’accordo – equivalente al rigetto dell’istanza - non po ssa essere qualificato come rinuncia all'istanza, che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso, affinché possa operare sin dalla chiusura del verbale di mancato accordo la ripresa del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Come è noto, l'art. 6 del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218 ("Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale") prevede che: «1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la 6 formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. 2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. 4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia». Secondo l'orientamento costante di questa Corte, in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene, comunque, definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, la quale costituisce per l'Ufficio una facoltà -non un obbligo e, in ogni caso, non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo - da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2006, n. 15170; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2009, n. 28051; Cass., Sez. 5", 17 ottobre 2014, n. 21991; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31472; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26171; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12516; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39793; Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2022, n. 17816). 6.2 La società contribuente ha osservato il termine dei 150 giorni per notificare il ricorso originario, notificato in data 11 gennaio 2016 e dunque nei termini di cui all’art. 21 d.lgs. 546/92. 7. Le censure prospettate dall’Agenzia, con il ricorso principale, possono essere trattate congiuntamente con il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal Comune. La prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno (come nella specie, gli avvisi di accertamento per più annualità) ed il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico e ciò in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit,ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. Come rilevato nel ricorso della difesa comunale, la contribuente non ha dedotto che la busta contenesse solo alcuni atti di classamento, ma ha eccepito l’omessa notifica degli atti classamento e successivamente l’illegittimità della notifica di plurimi atti in una unica busta e la carenza di prova in ordine al contenuto della stessa. Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale. Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova"poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimentoil plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso). In altri termini, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/6/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018), «la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978; cfr. Cass., ord. n. 20786 del 2/10/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe - con inversione dell'onere della prova - ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza). L'orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. "vicinanza della prova", poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto.( cfr. Cass. n. 30787del 26/11/2019; n. 16528/2018). In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art.1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova. Ne consegue che, avendo la società negato che la busta contenesse gli atti di classamento ( rectius, erroneamente allegato che la relativa prova del contenuto gravasse sull’Agenzia), gravava sul predetto l’onere della relativa prova. In considerazione della formulazione di ulteriori censure non esaminate dalla regionale, la sentenza impugnata va cassata con riferimento alla seconda censura; con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise che regolamenterà anche le spese del presente procedimento. P.Q.M. -dispone la riunione del giudizio n. Rg 3414/2019 a quello recante n. RG 4580/20019; - accoglie il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale , respinto
Sentenza Cassazione n. 08504/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris