CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 14974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9152/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di revisione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in legale in Piazza edl Martiri 1943-1945, n.1/2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via dei Gracchi n. 39; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]:rizio Cremonini, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, _M C presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale autenticata del 2 maggio 2017, apposta in calce al controricorso, e deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] 5 maggio 2017 n. 598 — controricorrente — [OSCURATO:PERSONA] ed impianti industriali Ing. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore pro tempore, - Intimato — avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, pubblicata ed emessa il 11.10.2016, non notificata; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di significazione per costituzione di collegio arbitrale e nomina di arbitro in data 9 ottobre 2009, notificato in clata 3 novembre 2009, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva domanda di arbitrato per la risoluzione della controversia insorta con la [OSCURATO:PERSONA]. 2. La società Forni e Impianti, in particolare, a seguito di gara ad evidenza pubblica, stipulò con la [OSCURATO:PERSONA], un contratto per la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti tossici nocivi dei centri di Piacenza e Parma per un importo complessivo di Lire 3.620.741.660 (oggi Euro 1.869.956,90). 3.1 lavori del centro di Parma, consegnati dalla Committente il 19 ottobre 1988 all'Appaltatore, sotto riserva di legge, vennero sospesi per ragioni di pubblico interesse in data 23 dicembre 1988. 4.La sospensione, intervenuta 18 giorni dopo la consegna, perdurò fino al 13 febbraio 1996, quando la Regione, in risposta a precedente lettera di diffida inoltrata dalla società, comunicò che "le condizioni per la realizzazione del centro di stoccaggio e trattamento a Parma, di cui al contratto rep. N. 1360 in data 5/12/1988, sono venute a cadere con la revoca del finanziamento disposta dal CIPE".5.Nel frattempo intervenne il fallimento della ditta appaltatrice e al contempo, quest'ultimo, in persona del curatore, avviò trattative al fine di ottenere il risarcimento danni derivante dalla indicata sospensione dei lavori. 6.Venne quindi deferita la questione al Collegio arbitrale che, con lodo 23 settembre 2011, accertò il diritto del Fallimento al risarcimento del danno per illegittima sospensione dei lavori per il periodo intercorrente tra la pubblicazione della delibera del C.I.P.E. sulla [OSCURATO:PERSONA] (24 settembre 1994) e la comunicazione della Regione in ordine alla avvenuta revoca del finanziamento, e, per l'effetto, condannò, utilizzando a tal fine il D.M. 29 maggio 1895, la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del predetto Fallimento di euro 200.405,03 (comprensivo di spese generali e mancato utile) oltre rivalutazione dal 24 settembre 1994 alla data di deposito del lodo, ed interessi legali dalla data di deposito. 7.11 lodo venne impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] e nelle more, il Tribunale di Milano omologò il concordato fallimentare del Fallimento e trasferì a Credit SUISSE International, società del Regno unito con sede a Londra, iscritta al Registro delle società dell'Inghilterra e del Galles al n. 2500199, tutto l'attivo fallimentare. 8.Sicché la società [OSCURATO:PERSONA] subentrò nelle posizioni giuridiche del [OSCURATO:PERSONA], ivi incluse le posizioni processuali relative ai contenziosi pendenti. 9.In data 24.2.2016 la società Sofir SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sottoscrissero un atto di cessione di crediti, e per l'effetto nella posizione processuale della parte cedente. 10.In data 11.10.2016 la Corte d'appello di Milano pubblicò la sentenza n. 3757 con la quale accolse l'impugnazione proposta dalla Regione e, per l'effetto, annullò l'impugnato lodo arbitrale, per violazione di regole di diritto ex art. 241, comma 5, bis del d.lgs. 163 del 2006, dichiarando che nulla fosse dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla risoluzione del contratto di appalto stipulato il 5.12.1988 e revocò le statuizioni di condanna al risarcimento dei danni contenute nel provvedimento impugnato. 11.[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ricorre con 1 motivo avverso la sentenza innanzi indicata, la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente impugna la sentenza con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione di norme di diritto per omessa applicazione dell'art. 345 della legge sulle opere pubbliche n. 2248/1865, all.F, dell'art. 20, comma 3, del D.M. 29 maggio 1895, così come sostituito dall'art. 14 della I. n. 741 del 1981, dell'art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, nonché dell'art. 122 del d.P.R. n. 554 del 1999, nonché degli artt. 2727 c.c, 2729 e 1382 c.c. In sostanza la società ricorrente si duole del fatto che il giudice di seconde cure abbia applicato alla fattispecie l'art. 1218 c.c., ritenendo necessario che ai fini del riconoscimento del danno sia onere del presunto danneggiato provare il danno subito, prova nella specie non fornita. 2.La Corte avrebbe, in particolare, errato affermando che il danno subito dalla società appaltatrice per illegittima sospensione dei lavori dopo la stipulazione del contratto sottoscritto tra le parti "pone semplicemente una presunzione di inadempimento conl:rattuale in capo a chi non adempie un'obbligazione contrattuale o comunque non si comporta nel binario della tutela dell'affidamento in tale ambito, senza con ciò modificare l'onere della prova del danno". 2.1.Secondo la prospettiva del ricorrente nella specie, trattandosi di appalto di opere pubbliche avrebbe dovuto trovare applicazione: l'art. 345 della legge sulle opere pubbliche n. 2248/1865, all. F, con riferimento al lucro cessante, con conseguente riconoscimento automatico del danno sofferto senza che sulla società danneggiata gravasse l'onere di provare l'entità del danno subito; con riferimento al danno emergente, egualmente la Corte avrebbe errato, atteso che in caso di appalto di opere pubbliche, ex 25 del D.M. n. 145 del 2000, ritenuto applicabile alla fattispecie, l'onere probatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., contrariamente a quanto rilevato dalla Corte non incombe sul danneggiato, ma è la stessa legge a determinare i criteri per quantificarlo, ed è quindi dovuto indipendentemente dalla prova del danno. La deroga all'art. 1382 c.c. sarebbe ulteriormente avvalorata, nell'ambito degli appalti di opere pubbliche, dal testo dell'art. 122 del d.P.R. n. 554 del 1999, ritenuto vigente all'epoca dei fatti, il quale prevede che la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Peraltro il ricorrente evidenzia che la stessa Regione avrebbe riconosciuto il proprio inadempimento, sebbene parzialmente, con riferimento al periodo di sospensione illegittima, seppur limitatamente ai soli oneri delle spese generali. 3.11 motivo è inammissibile e, pertanto, deve essere respinto. Per quanto rileva in questa sede, la Corte d'appello affronta le questioni circa la configurabilità della responsabilità della Regione e della sussistenza del danno. In particolare la Corte afferma che "non pare corretto aver riconosciuto profili di responsabilità contrattuale in capo alla Regione per aver violato la buona fede e le legittime aspettative della controparte contrattuale, soprattutto con riferimento alla mancata causazione di un danno, [OSCURATO:PERSONA], infatti avrebbe in più occasioni dimostrato, nel corso della sospensione dei lavori, di riporre ancora un legittimo affidamento in relazione agli impegni contrattuali assunti". 4.11 giudice di seconde cure, non condivide, espressamente, il ragionamento del lodo in tema di responsabilità dell'amministrazione pubblica per i danni conseguenti alla mancata comunicazione della risoluzione dopo la pronuncia di sospensione, non "essendo stato preso in considerazione in riferimento a quale attività effettivamente eseguita la ditta appaltatrice avrebbe avuto ragioni per far valere il diritto al risarcimento del danno". La Corte d'appello, nel dettaglio, considera assorbente la circostanza in forza della quale la ditta appaltatrice non sia stata in grado di indicare al collegio giudicante, in base a quali circostanze "avesse confidato nell'esecuzione del contratto fino alla comunicazione della risoluzione del contratto avvenuta solamente il 13 febbraio 1996 per un contratto sottoscritto il 5 dicembre 1988 e sospeso per i suoi effetti il 23 dicembre 1988, ad appena 18 giorni dalla sua sottoscrizione: difatti in atti si riscontra solo che l'appaltatore, dopo la comunicazione di sospensione dell'opera pubblica di cui al contratto, abbia semplicemente atteso le finali determinazioni dell'ente committente, posto che il cantiere non è mai stato aperto nel luogo di realizzazione né sono state documentate" spese specifiche. Quanto al danno lamentato la Corte d'appello di Milano afferma che "in sede di liquidazione del danno lamentato dal fallimento per l'illegittima sospensione degli impegni contrattuali, il Collegio arbitrale aveva riconosciuto il danno semplicemente sulla base del D.M. 29 maggio 1895 e così pervenendo a una somma pari ad euro 200,504,03 di cui E 97.907, 46 a titolo di spese generali; E 102.497, 972 a titolo di mancato utile, unitamente alla rivalutazione monetaria. Tale valutazione si fondava su semplici valutazioni ipotetiche, fondate, in via astratta, sul solo valore dell'appalto, un contratto che "pacificamente non ha mai avuto inizio di esecuzione, essendo la sospensione intervenuta a soli 18 giorni dalla sottoscrizione del c4t), contratto, allorché non erano state concretamente poste in essere infrastrutture e attrezzature dei cantieri". 5.In conclusione viene esclusa sia qualsivoglia responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] sia che, nella specie, possa riconoscersi all'impresa appaltatrice alcun danno in assenza di prova dello stesso. 6.Da quanto innanzi riportato risulta, all'evidenza, che la decisione impugnata si basi, nel presupposto che nella specie trattasi di appalto che non ha mai avuto inizio di esecuzione, su due ragioni: l'assenza di responsabilità dell'ente e, la consequenziale, assenza di prova del danno sofferto da parte della società ricorrente. 7.Dall'esame del ricorso, tuttavia, non risulta che sia stato adeguatamente censurato il capo della sentenza con il quale è stata esclusa la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sicché sullo stesso è sceso il giudicato con conseguente inammissibilità della doglianza. La ricorrente deduce infatti che la normativa relativa agli appalti pubblici prevederebbe espressamente che la sospensione illegittima delle lavorazioni da parte della stazione appaltante a danno dell'appaltatore comporterebbe automaticamente il diritto di questo al risarcimento del danno; prospetta ragioni di illegittimità della pronuncia con riferimento al danno emergente e cori riferimento al lucro cessante; evidenzia che "la sospensione dei lavori disposta dalla Regione se pur legittima al momento in cui viene disposta, diviene illegittima nel momento in cui l'amministrazione, pur avendone la possibilità, non receda tempestivamente dal contratto costringendo così l'appaltatore ad una inutile e dispendiosa attesa delle deliberazioni del committente"; osserva che "la sospensione illegil:tima causa un danno all'appaltatrice risarcibile da parte della stazione appaltante". La doglianza della ricorrente, tuttavia, non si confronta adeguatamente con la ratio della sentenza là dove la Corte d'appello, con congrua motivazione priva di mende logiche e giuridiche, sottolinea: (a) che l'appaltatrice non è stata in grado di indicare al collegio giudicante sulla base di quali circostanze l'impresa avesse confidato nell'esecuzione del contratto, tenuto conto della particolarità della specie, in particolare della circostanza che il contratto venne sospeso ad appena 18 giorni dalla sua sottoscrizione; (b) che non è stato considerato in riferimento a quale attività effettivamente eseguita l'appaltatrice avrebbe avuto ragioni per far valere il diritto al risarcimento del danno; (c) che l'appaltatore si è semplicemente limitato ad attendere le finali determinazioni dell'ente committente, posto che il cantiere non è mai stato aperto. Il ricorso per cassazione, invero, come costantemente affermato da questa Corte "non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione" (ex multis Cass. n. 4293/2016). Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile e le spese liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. 8 ot, P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5200,00, di cui 5000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d