CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.Q. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'ETTORRE conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Chieti, in data 20.3.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante, nel corso degli anni, della "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Chieti con sentenza del 2013, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo B), numeri da 1) a 7) dell'imputazione, nonché ai reati di intestazione fittizia e di evasione fiscale, di cui ai capi C) e D), dell'imputazione, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Bellia, in ordine a questi ultimi reati, perché estinti per prescrizione e assolveva, nel contempo, l'imputato dai reati contestatigli nei capi B.4 (limitatamente alla distrazione dei beni immobili e dell'autovettura Audi A6 oggetto di contratto di leasing), B.5, B.6. e B.7, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in favore del prevenuto, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Bellia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con un unico motivo, che viene specificato in relazione alle singole condotte distrattive per cui la sentenza di condanna è stata confermata. Preliminarmente l'imputato contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare che il Bellia è stato amministratore per periodi frammentati della società fallita, sottoposta a ben due amministrazioni giudiziali, società in cui svolgeva un ruolo fondamentale la coimputata [OSCURATO:PERSONA], amministratrice dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ad eccezione del periodo in cui la "Sidermetalli" era stata sottoposta ad amministrazione giudiziale) e cessionaria, in data 31.5.2008 ,del 70% del capitale sociale, che, lungi dall'essere succube del Bellia ovvero una mera testa di legno di quest'ultimo, come ritenuto dalla corte territoriale, era in realtà una ricca imprenditrice russa, in grado di finanziare la società fallita con ingenti somme di denaro, impegnata in contenziosi civili e penali con il Billia, sicché appare manifestamente illogico affermare che i due siano stati concorrenti nella contestata bancarotta e che il ricorrente debba essere chiamato a rispondere di fatti verificatisi quando amministratore della società era la Sedova. Ciò posto, con riferimento alla condotta distrattiva di cui al capo B.1), avente a oggetto somme di denaro per un importo complessivo di euro 1.600.000,00, rileva il Bellia che l'affermazione di responsabilità non può essere fondata solo sulla circostanza, accertata dal curatore fallimentare, che tali somme non sono state rinvenute nel patrimonio della società, posto che le relative operazioni dispositive risultano difficili da ricostruire, risalendo a cinque anni prima della dichiarazione di fallimento, nonostante l'imputato, assolto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, si sia adoperato, pur non essendo più amministratore, per ricostruirne le vicende. Ad avviso del ricorrente siffatte somme, pur entrate nelle attività della "Sidermetalli", da un lato, essendo in parte transitate da un conto all'altro della menzionata società, non sono mai uscite dal patrimonio della fallita; dall'altro, vennero in parte utilizzate per gli scopi sociali, in particolare per l'acquisto e il miglioramento di diversi immobili, come quello sito in località Vallemare di Cepagatti, senza tacere che, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, la ricostruzione dei relativi flussi finanziari è stata operata dal dott. lecco senza alcun tipo di difficoltà. In ordine alla condotta distrattiva di cui al capo B.2), avente a oggetto somme di denaro per un importo complessivo di euro 2.947.000,00, il ricorrente sottolinea come non si comprenda quale tipo di calcolo sia stato compiuto nella rilevazione dei relativi flussi finanziari e del loro utilizzo, posto che: 1) una parte della movimentazione di denaro è stata utilizzata per i pagamenti degli acconti relativi ai contratti preliminari di compravendita di [OSCURATO:PERSONA], restando le rimanenti quote nella disponibilità della "Sidermetalli"; 2) nel calcolo vengono ricomprese somme pervenute dalla Sedova, alcune già indicate come finanziamenti, sicché o fanno parte dell'indicata imputazione o vanno ricondotte all'imputazione precedente, ove si parla di rimesse in qualità di finanziamento socia; 3) la somma corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare di 297.500,00 euro trova giustificazione nella circostanza che, sebbene la fallita avesse cessato formalmente l'attività nel 2007, la sua attività era continuata, probabilmente senza alcuna tenuta ufficiale della contabilità; 4) i prelievi in contanti per un importo di 107.7000,00 euro, hanno formato oggetto di una contestazione generica, anche con riferimento al soggetto cui attribuirli, posto che in quel periodo l'amministratrice era la Sedova, senza tacere che se alcune di tali somme erano indirizzate al Bellia, si trattava di pagamenti a titolo di compenso per la sua attività di amministratore, mentre altre somme venivano utilizzate per il pagamento delle spese correnti. Con riferimento alla condotta distrattiva di cui al capo B.3), avente ad oggetto i beni strumentali della "Sidermetalli" di cui al contratto di comodato d'uso oneroso del 30.4.2012, il ricorrente evidenzia l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito nell'avere qualificato alla stregua di un affitto d'azienda quello che era un semplice comodato tra la "Sidermetalli" e la "Siderferroplast", concluso, a differenza di quanto ritenuto dalla corte territoriale, quando il Bellia era amministratore formale della società fallita, con cui la prima concedeva alla seconda l'utilizzo di alcune aree e dei macchinari, che, tuttavia, non venivano sottratti alla disponibilità della fallita, tanto che gli organi del fallimento erano in grado di recuperare i beni e i macchinari oggetto di comodato, che non erano stati affatto dispersi, essendo rimasti sempre, come si è detto, nella materiale disponibilità della "Sidermetalli". In ordine alla condotta distrattiva di cui al capo B.4), per la quale, come si è detto in premessa, è intervenuta una parziale pronuncia di assoluzione, il ricorrente rileva, quanto all'autovettura Audi A8, che la stessa non era nella disponibilità della fallita; quanto all'autovettura Lamborghini, che essa era in uso alla Sedova, all'atto della dichiarazione di fallimento; quanto all'escavatore, che lo stesso, pur formando oggetto di un contratto di leasing ancora in carico alla "Sidermetalli", era stato venduto dalla fallita molti anni prima e i proventi utilizzati dalla "Sidernnetalli". Il ricorrente conclude denunciando complessivamente violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la corte territoriale enunciato in sentenza le ragioni per le quali non ha ritenute attendibili le prove contrarie offerte dall'appellante. 2.2. Con requisitoria scritta del 3.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata richiesta nelle more la trattazione orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Preliminarmente occorre rilevare la presenza nella sentenza di secondo grado di un evidente errore di diritto, tale, tuttavia, da non determinare l'annullamento della decisione sul punto, potendo essere rettificato in questa sede, ai sensi del disposto dell'art. 619, co. 1, c.p.p. Come si evince dalla motivazione della sentenza oggetto di ricorso, infatti, la corte territoriale, con articolata argomentazione, ha confermato la sentenza di primo grado in relazione all'affermazione di responsabilità del Bellia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo B.7) dell'imputazione (cfr. pp. 14-15), laddove nel dispositivo, per un evidente errore di scrittura, l'assoluzione dell'imputato, con la formula "perché il fatto non sussiste", è stata estesa anche a tale reato (cfr. p. 17). Si tratta, come si diceva, di un errore emendabile, alla luce del consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269) Ne consegue che occorre procedere alla correzione del dispositivo della sentenza della corte di appello di L'Aquila, oggetto del presente ricorso, nel senso che va esclusa l'assoluzione dell'imputato dal capo B.7) della rubrica. 4. Ciò posto il ricorso risulta affetto da molteplici ragioni di inammissibilità. 5. Una prima ragione di inammissibilità, riguarda il modo con cui sono stati articolati i motivi di ricorso. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione (tale è la denuncia articolata dal difensore negli indicati motivi di ricorso) rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), c.p.p., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535). E invero, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare specificamente, in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame, su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Rv. 254329Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541). 6. Altra ragione di inammissibilità attiene sempre al profilo della genericità. Appare, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che debba essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. c) e d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., il ricorso per cassazione fondato, come nel caso in esame, su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi realmente con esse, devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710; Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Rv. 278716).7. Il ricorrente, infine, non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, anche in relazione al ruolo di amministratore effettivo della società fallita svolto dal Bellia (cfr. pp. 9-14 della sentenza di secondo grado). Al riguardo giova ribadire i principi affermati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Da un lato, in particolare, si è da tempo affermato che il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022, Rv. 283893), sicché, con riferimento al fatto distrattivo di cui al capo B.3), risulta del tutto irrilevante la qualificazione giuridica della disposta cessione in uso del complesso dei beni della "Sidermetalli" in termini di comodato oneroso, piuttosto che di affitto d'azienda, poiché quel che rileva è l'accertata mancanza di un congruo corrispettivo in favore della fallita, che abbia giustificato tale cessione, profilo che il ricorrente non affronta, se non i termini, per l'appunto, generici, facendo riferimento a "un minimo di liquidità" che l'operazione avrebbe assicurato "alle casse della "Sidermetallì". Dall'altro, in ordine ai fatti distrattivi di cui ai capi B.1), B.2) e B.4) dell'imputazione (nei limiti in cui, per quest'ultimo capo, è stata affermata la responsabilità del prevenuto), costante appare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta per distrazione, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in una condivisibile decisione, del resto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi e, in modo particolare, l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare, come si è detto, una lettura alternativa delle risultanze processuali, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Rettificato il dispositivo della sentenza impugnata nel senso