CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 05816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.445,00 di multa, in applicazione dell'istituto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 27/2023 emessa con rito abbreviato in data 08 febbraio 2023 e divenuta definitiva in data 26 maggio 2023. Il giudice ha precisato che, con tale sentenza, al reato contestato è stato ritenuto unito per continuazione quello giudicato con una precedente condanna, e la pena è stata determinata ritenendo più grave il reato di cui alla condanna già definitiva, sanzionato con la pena di sei anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, pena alla quale era stata perciò applicata l'ulteriore pena di anni uno di reclusione ed euro 5.000 di multa, per una sanzione complessiva pari a sette anni di reclusione ed euro 35.000 di multa. La riduzione di un sesto prevista all'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. porterebbe la pena per il delitto in questione, originariamente indicata in anni quattro di reclusione ed euro 17.334,00 di multa, ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.445,00 di multa, ma poiché tale pena è stata già ridotta a quella di un anno di reclusione ed euro 5.000 di multa, applicata a titolo di aumento per continuazione, l'applicazione dell'istituto richiesto non comporta, in realtà, alcun beneficio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. La sentenza n. 27/2023 emessa con rito abbreviato in data 08 febbraio 2023 e divenuta definitiva in data 26 maggio 2023, riconosciuta la continuazione tra il reato contestato e quello già giudicato con una precedente condanna, aveva irrogato la pena di un anno di reclusione ed euro 5.000 di multa quale aumento sulla sanzione irrogata con la precedente condanna. Il giudice dell'esecuzione, pur ritenendo sussistere i presupporti per l'applicazione della riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non ha applicato tale riduzione alla pena concretamente irrogata, bensì ha ridotto la pena che astrattamente sarebbe stata irrogata, se non fosse stata riconosciuta la continuazione con il precedente reato. Tale decisione è del tutto immotivata e in contrasto con la norma, la quale stabilisce che la riduzione deve essere effettuata sulla pena concretamente irrogata, nonché con il principio del favor rei, avendo il giudice stesso riconosciuto che la sua decisione non apporta alcun beneficio al condannato. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria depositata in data 05 dicembre 2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, avendo ottenuto, nelle more, la rideterminazione della pena nei termini richiesti, rendendo così l'impugnazione priva di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse alla sua trattazione. Lo stesso ricorrente ha precisato, con la memoria successivamente depositata, di avere ottenuto, dopo la presentazione del ricorso, un nuovo calcolo della pena da espiare, che accoglie di fatto le sue eccezioni ed elimina le conseguenze negative del provvedimento impugnato. Tale circostanza fa venire meno il suo interesse ad una decisione nel presente procedimento, avendo egli già ottenuto la riduzione della pena originariamente richiesta, e di fatto negata dal provvedimento impugnato. 2. La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente. Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile