CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12431/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa, a seguito di rinuncia al mandatodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Bonino-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.975/2024 depositatail 26/11/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e rilevato che non è intervenutaaccettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 1929/2025Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 12431/2026Data pubblicazione 04/05/2026che, stante l’assenza di accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente si può provvedere sulle spese e si ritiene di compensarleper tre quarti del loro ammontare, stante la desistenza dal giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente allarifusione alla resistente di un terzo delle spese di lite, liquidate, previacompensazione dei due terzi residui, in € 550, oltre 200 per esborsi,spese generali ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]