CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6525/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domicili at o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39/B , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresenta t o e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 586/2020depositata in data 10.9.2020; N. 6525/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Toscana rigettò l’ appell o di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “Cosmac di Guerrieri C.” , avverso l a sentenza n. 351 /201 8 della C.T.P. di Pisa , che aveva respinto il ricors o dallo stesso proposto in relazione ad avvisodi accertamento notifica t ogli , per l’anno d’imposta 2013, con conseguente ripresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA; nel confermare la prima decisione, la C.T.R. effettuò dapprima la ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della decisione [evidenziando, in particolare: a) che la delega ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in atti era nominativa, indicava il potere attribuito al delegato e la sua durata; b) che, quanto alla necessaria qualifica del delegato, la Corte di cassazione aveva affermato che l’operato del funzionario di area terza è legittimo, almeno fino alla pronuncia della Corte cost. n. 37/2015, e che l’atto impugnato era stato emessoin precedenza; infine, c) che, circa il regime delle spese, si applicano quelle forensi, con riduzione del 20%, ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992], per poi ritenere infondato l’appello “ nel merito della questione ” , richiamando a supporto gli estremi di quattro pronunce di questa stessa Corte di cassazione sul tema del difetto del potere di firma; avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; consideratoche: N. 6525/21R.G. 1.1 – co n il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione, quella resa dalla C.T.R. non consentendo di risalire all’iter decisorio seguito d al giudice del gravame per giungere al rigetto dell’impugnazione; sostiene poi il ricorrente che la C.T.R. avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi e di motivare sul primo e sul terzo motivo d’appello, concernenti rispettivamente la pretesa mancanza di motivazione della delega prodotta dall’Ufficio, nonché la pretesa illegittimità della condanna alle spese in favore della stessa Agenzia, difesasi per il tramite di un propriofunzionario; 1.2 –il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni ; si rileva anzitutto che, per quanto sintetica, la motivazione adottata dalla C.T.R. toscana rispetta comunque il “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., perché – pur essendosi la C.T.R. limitata a richiamare una serie di pronunce di legittimità sulla questione del difetto del potere di firma del funzionario delegato (in particolare: Cass. n.8814/2019; Cass. n. 11013/2019; Cass. n. 28793/2019; Cass. n. 4744/2020) – essa ha comunque dato chiaramente conto degli elementi di fattispecie rilevanti nella vicenda in esame, anche mediantela lettura “critica” contestualmente datane (v. supra ), sicché il percorso decisoriodeve ritenersi comprensibile ed intellegibile; sul punto, è stato infatti affermato che “In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti N. 6525/21R.G. minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento” (Cass. n. 17403/2018); 1.2 – quanto poi alla pretesa o messa pronuncia (e/o omessa motivazione) in relazione al primo e al terzo motivo d’appello, risulta in realtà che la C.T.R.li ha affrontati entrambi, disattendendoli; per quanto, in effetti, in una sedes apparentemente non pertinente (ossia, a seguire immediatamente la descrizione delle allegazioni delle parti, e prima di dar conto dello svolgimento dell’udienza, e ancor prima di esplicitamente affrontare il “merito” dell’appello), la C.T.R. ha in realtà preso posizione sulle relative questioni, dando una lettura delle risultanze processuali che s’è prima definita “critica”: come già detto, la C.T.R. ha esplicitamente ritenuto che la delega stessa fosse stata conferita per iscritto, e fosse nominativa e specifica, oltre che di durata determinata(e che quindi era evidentemente motivata), ed ha anche indicato la fonte normativa da cui deriva la condanna alle spese in favore dell’ente impositore che si difenda in giudizio per il tramite di propri funzionari, ossia l’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992; nessuna omessa pronuncia, né tampoco omessa motivazione, può dunque prospettarsi in proposito; 2.1 -co n il secondo motivo si denuncia l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per aver la C.T.R. omesso di considerare – dopo aver affermato che , all’esito di Corte cost. n. 37/2015 , gli avvisi di accertamento firmati da funzionari di area terza potevano considerarsi legittimi solo se emessi anteriormente a detta pronuncia – che l’avviso N. 6525/21R.G. impugnato era stato firmato in data 3.10.2017, ossia dopola ripetuta sentenza del giudice delle leggi; 2.2– il motivo è inammissibile; esso –proposto ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – attiene in realtà non già all’omesso esame di un fatto storico, fenomenicamente apprezzabile, bensì a “questione” (v., per tutte, Cass. n. 17761/2016), che avrebbe dovuto denunciarsi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (quella prospettata involgendo, in realtà, la tematica della violazione o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973), e per di più con la necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.); è noto, infatti, che detto ultimo requisito postula “per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (ex multis, Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021); è evidente che il mezzo in esame si pone al di fuori del pertinente binario normativo, donde la sua inammissibilità; 3.1 – i n definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); N. 6525/21R.G. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co