CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 ottobre 1969
Cassazione n. 04153/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi uditi I Difensori: avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, illustrando i motivi dei ricorsi, hanno insistito per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9/1/2019 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava, tra gli altri, gli odierni ricorrenti: 1. [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato contestatogli al capo B) e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), G), H) e I), e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, applicata la contestata recidiva, riconosciutegli le circo- stanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al quarto comma dell'articolo 74 d.p.r. 309/1990, lo condannava alla pena di anni 20 di reclusione. 3. [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritti al capo E), e riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e C 14.000 di multa; 4. [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), D), E), F) e, ritenuta la continuazione riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di quell'articolo 74 co. 4 d.p.r. 309 del 1990, lo condannava alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione; 5. [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato contestatogli al ca- po B) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava la pena di anni due mesi Otto di reclusione ed euro 14.000 di multa; Pronunciando sull'appello proposto dagli odierni ricorrenti, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 24/6/2020, in riforma della sen- tenza di primo grado assolveva il Margherita e il Matichecchia dal reato loro ascritto al capo A), nonché il Matichecchia dal reato ascrittogli al ca- po I) limitatamente al fucile mitragliatore, perché il fatto non sussiste e, riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi dell'art. 73 co. 4 DPR 309/90, con le già concesse circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, ritenute equivalenti alla recidiva per il Matichecchia, ridetermi- na la pena nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] in anni sei, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 26.133 di multa; [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 20.666 di multa; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.666 di multa ciascuno. Pena condizionalmente so- spesa per [OSCURATO:PERSONA] subordinata all'obbligo di prestazione di attività socialmente utile non retribuita a favore del Comune di residenza per la durata di mesi sei. Eliminava per Margherita la pena accessoria dell'in- terdizione legale e sostituiva quella dell'interdizione legale in perpetuo dai pubblici uffici con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di an- ni cinque. Riduceva la pena accessoria del divieto di espatrio e del ritiro della patente per Cafforio e Margherita alla durata di anni uno e mesi sei per ciascuno. Confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado. 2. La vicenda processuale ha riguardato in primo grado nove impu- tati, con riferimento a numerose imputazioni, concernenti nella quasi to- talità ipotesi di reato realizzate in concorso. Risultava contestato a taluni il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990, in relazione ad un'organizzazione dedita al narcotraffico, con canali di approvvigionamento provenienti dalla Calabria e dal [OSCURATO:PERSONA] e zone di smercio collocate essenzialmente nell'Italia settentrio- nale. La complessità del processo è stata determinata dal numero degli imputati e dalla natura delle imputazioni, che si riflette nella non trascu- rabile entità del materiale investigativo, formato essenzialmente da in- tercettazioni telefoniche e ambientali e da servizi di osservazione, non- ché da un sequestro di sostanza stupefacente. In estrema sintesi, veniva contestata l'esistenza di un'associazione ex art.74 dpr 309/90, nel cui ambito il Matichecchia, in collaborazione con il Cafforio, che non figura tra gli odierni ricorrenti, ha acquisito di- versi quantitativi di sostanza stupefacente, provenienti dalla Calabria e dalla Germania, rifornendo sistematicamente il Margherita, perché la droga fosse spacciata in provincia di Varese. Risultano perciò contestate plurime vicende di detenzione e cessio- ne di droga, realizzate con il concorso di diversi soggetti, tra cui lo Scarmato, il Gestra e il Vacca, per gran parte delle quali vi è stata dop- pia conforme affermazione di responsabilità. All'esito del doppio grado di merito, come detto, è caduta l'imputazione per il reato associativo. 3. Avverso la sopra ricordata sentenza della Corte fiorentina hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti stretta- mente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. gli imputati sotto indicati:1. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con un primo motivo si lamenta mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nonché errata applicazione di legge, in relazione all'accerta- mento del reato di cui all'art. 73 del DPR 309/90, nonché arbitraria lettura delle conversazioni intercettate, che sarebbero contraddette dalle prove documentali acquisite. In particolare, ci si duole che la sentenza: / non spieghi per quale ragione Vacca, con la sua auto, monitorato con il GPS dagli inquirenti, sarebbe andato sino a [OSCURATO:PERSONA]; 2. non indichi alcun elemento che provi l'avvenuto in- contro con Scarmato e l'avvenuta consegna dì sostanza stupefacente, senza neppure aver ipotizzato un luogo e un orario di questo fantomatico incontro; 3. non risponda alle specifiche doglianze difensive in ordine alla mancata perquisi- zione di Vacca e di Matichecchia, continuamente ascoltati e monitorati, che si in- contrano nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], intorno alle 12,30 del 28/2/2014; 4. sia illogica con riferimento alla qualificazione della sostanza stupefacente: la co- caina diventa marijuana, perché la sentenza utilizza il contenuto di una intercet- tazione dell'8/4/2014. di due mesi successiva ai fatti di cui all'imputazione, che non avrebbe, però, alcun collegamento con i fatti e con i soggetti indicati nella imputazione. Per il ricorrente -come viene spiegato nell'integrazione del ricorso depositata il 5/11/2020 con il richiamo a Sez. 3 n. 34132/2018 e 27434/2017, essendo di fronte ad un caso di c.d. "droga parlata" occorreva una motivazione rafforzata che nel caso in esame, soprattutto per quello che attiene alla cessione dello stu- pefacente da Scarmato a Vacca, nel provvedimento impugnato manca. Viene evidenziato che Vacca e Matichecchia, il 28/2/2014, sono stati inter- cettati e monitorati, mentre l'utenza in uso a Scarmato non è stata né intercetta- ta, né monitorata e neppure è stato addotto un indizio che possa far anche solo sospettare che il Vacca si sia incontrato quel giorno con lo Scarmato e che quest'ultimo gli abbia consegnato l'ipotizzato quantitativo di cocaina. Il contenuto delle conversazioni intercettate, che dovrebbe costituire il pre- supposto logico deduttivo di un accordo criminoso, apparirebbe, invece, coerente e congruente rispetto al compendio documentale che attesta trattative e com- pravendite di autovetture usate, unica ragione economica alla base dei rapporti di Vacca con le altre persone interessate dal procedimento. Nel corso dell'indagine, intorno alle 12,30 dei 28/2/2014, quando secondo l'ipotesi accusatoria Vacca avrebbe già ricevuto la sostanza stupefacente e si ap- presterebbe ad incontrare il Matichecchia, gli inquirenti non solo ascoltano le conversazioni tra i due indagati, ma sono nella condizione di monitorare i loro spostamenti e di individuare esattamente la loro simultanea presenza in Calabria nei pressi di [OSCURATO:PERSONA]. Questo è il momento in cui l'indagine - si sostiene in ricorso- poteva fare il salto di qualità e passare dal sospetto alla prova, ma si decide di non intervenire, si decide di non rischiare. Il rischio - si sostiene in ricorso- non era solo quello di scoprire l'indagine, in definitiva se la droga fosse stata trovata vi sarebbe stato l'arresto in fragranza e la chiusura del cerchio; il rischio vero era di non trovare la droga e di vanificare anni di indagine. Se le auto di Vacca e di Matichecchia fossero state fermate e perquisite il 28.02.2014, dopo le 12,30 la contestazione di cui al capo B dell'imputazione non sarebbe mai stata elevata, perché non sarebbe stata sequestrata alcuna quantità di sostanza stupefacente. La scelta investigativa di quel giorno non può, però, oggi penalizzare l'impu- tato e, al contrario, rappresenta il vuoto probatorio, deliberatamente non colma- to, che impedisce la pronuncia di condanna nei confronti del signor [OSCURATO:PERSONA]- nio. Alla carenza indiziaria che aveva indotto il Pubblico Ministero e il GIP a non disporre alcuna misura cautelare per VACCA non sono stati aggiunti elementi successivi di alcun genere. Con un secondo motivo la difesa del Vacca lamenta mancanza ed illogicità della motivazione nonché errata applicazione di legge in relazione alla mancata sussunzione della fattispecie nel meno grave reato di cui all'art. 73 co. 5 del Dpr 309/90. I giudici del secondo giudizio - ci si duole- hanno ritenuto che il quantitativo di stupefacente fosse ingente e che quindi la condotta non fosse sussumibile nel- la fattispecie in parola pur in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo che ne po- tesse supportare il giudizio. Ciò per il ricorrente è assorbente e solo in via subordinata viene dedotta la violazione delle disposizioni adottabili in materia di applicabilità dell'ipotesi di lie- ve entità, in relazione alla detenzione e commercio delle sostanze stupefacenti, nonché, sul punto, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata. In as- senza di riscontro oggettivo, per il principio del favor rei, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il quinto comma dell'art.73 del DPR 309/1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] (con due separati atti, a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Con il primo atto d'impugnazione, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.nonché carenze e illogicità motivazionali in relazione ai reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990 [capo B), C), D), E), F), G), dell'imputazione]. I capi B), C), D), E), F), G) dell'imputazione contestano al Matichecchia il trasporto di sostanza stupefacente: da [OSCURATO:PERSONA] a Grottaglie, nel caso della condotta di cui al caro B); dalla Germania all'Italia, nel caso della condotta di cui al capo C) dell'imputazione; da Grottaglie ad Arcisate, nel caso della condotta di cui al capo D) dell'imputazione; da Grottaglie all'area di servizio di [OSCURATO:PERSONA]- no, nel caso della condotta di cui al capo E) dell'imputazione; da Grottaglie all'a- rea di servizio [OSCURATO:PERSONA] sita sull'Autostrada A14 (Taranto-Bologna al km 741), nel caso della condotta di cui al capo E) dell'imputazione; da Grottaglie a Comeana-Frazione del Comune di Carmignano (PO) e successivamente a Calen- zano (FI), nel caso della condotta contestata al capo G) dell'imputazione. Il ricorrente tratta congiuntamente le doglianze relative agli indicati capi d'imputazione in quanto gli stessi integrerebbero un'ipotesi esemplare di droga parlata, dal momento che gli unici elementi probatori a fondamento delle deci- sioni dei giudici di merito sono consistiti in conversazioni captate. Vengono riportati i passaggi della motivazione della sentenza impugnata ri- guardo alla condotta di cui al capo B), e si afferma che gli elementi indicati dai giudici di appello a sostegno delle loro conclusioni non consentirebbero, per un verso, di superare il rilievo difensivo secondo cui si era al cospetto di una ipotesi di droga parlata e, per altro verso, di escludere - con specifico riferimento alla condotta contestata nel capo C) che le dichiarazioni del Matichecchia si fossero tradotte in una mera vanteria o in parole frutto di fantasia. Vengono richiamati i principi affermati da Sez. 3 n. 34132/2018, Sez. 4 n. 48008/2009, Sez. 4 n. 46299/2005, Sez. 6 n. 13904/1986, Sez. 6 n. 5073/2014. per lamentare l'inadeguatezza della motivazione in punto di respon- sabilità per i reati di cui ai capi B), C), D), E), F), G), poiché quest'ultima si è fondata su intercettazioni che non danno prova piena della colpevolezza del ri- corrente e il loro contenuto non è supportato da elementi oggettivi, quali perqui- sizioni o dichiarazioni di terzi, fatta eccezione per l'unico sequestro di 100 gram- mi di cocaina effettuato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Con un secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione in relazione al reato ex art. 73 Dpr. 309/90 di cui al capo B dell'imputazione. Si evidenzia che la Corte d'Appello ha fondato la sua decisione in merito all'imputazione sub B), in particolare, sull'utilizzo di un linguaggio, ritenuto crip- tico, da parte degli imputati nell'ambito della trattativa riguardante la citata au- tomobile Kia e sul coinvolgimento del Matichecchia nel viaggio intrapreso dal Vacca da Grottaglie alla piana di [OSCURATO:PERSONA] e viceversa.Quanto al primo aspetto, per il ricorrente non si comprende da dove risulti l'ambiguità del linguaggio impiegato in relazione alla compravendita del veicolo in parola. Sul punto, la difesa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte terri- toriale, ha dimostrato l'assenza di ambiguità nel linguaggio adoperato dagli inter- locutori delle conversazioni captate. Nella specie, come ricordato nell'atto di appello, i dialoghi tra il Vacca e lo Scarmato hanno riguardato la vendita di un'automobile [OSCURATO:PERSONA], la ven- dita di due gruppi elettronici nuovi , la possibilità di visionare il parco macchine della concessionaria MAF Auto di Grottaglie e la commercializzazione di autovet- ture). Tali elementi sono stati portati all'attenzione dell'organo giudicante e da essi si desume per il ricorrente, con ogni evidenza, che le conversazioni telefoniche intercorse, in più occasioni, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano realmente ad oggetto le automobili. Ne conseguirebbe che appare evidente come la trattativa relativa alla vettu- ra Kia non possa che inquadrarsi nella lecita e reale relazione commerciale che lega il Vacca e lo Scarmato dal momento che non sono emerse circostanze tali da poter ritenere che quest'ultima operazione celasse, nella realtà, una cessione di sostanza stupefacente. Pertanto, alcun linguaggio criptico e allusivo sarebbe stato utilizzato nelle conversazioni captate, come conferma il fatto che gli investigatori, nelle informa- tive, in relazione alla riconducibilità dell'acquisto delle auto alla compravendita di droga, si sono espressi in termini di «probabilità». Parimenti, per il ricorrente che il riferimento alle auto non fosse necessaria- mente riferibile a sostanze stupefacenti si evince anche dalla stessa sentenza di primo grado in cui è stato riconosciuto il carattere «potenzialmente equivoco» delle «conversazioni captate - nella misura in cui facevano riferimento all'auto- vettura Kia». Analoghe considerazioni valgono per il ricorrente anche per il riferimento alla coltivazione dei kiwi, a cui era interessato anche il Matichecchia, laddove depor- rebbero nel senso dell'assenza di ambiguità in ordine a tale aspetto: i documen- tati (con riprese fotografiche) contatti tra Scarmato, Vacca e Matichecchia con l'impresa dei fratelli Gallone; la conversazione tra lo Scarmato e il Vacca riguar- dante l'acquisto di paletti necessari per gli impianti di coltivazioni di kiwi e il rife- rimento che gli stessi hanno fatto ai fratelli Gallone; la visita di Scarmato e Vacca presso la suddetta impresa. Con riferimento, poi, al Matichecchia, la motivazione sarebbe carente lad- dove i giudici del gravame del merito, con un automatismo probatorio, hanno ri- tenuto che il coinvolgimento dell'odierno ricorrente abbia costituito «un ulteriore elemento a supporto della ipotesi accusatoria» dal momento che «il processo ha dimostrato coinvolto con certezza nel narcotraffico» (Sent. Corte d'Appello di Lecce, sentenza del 24.06.2020, p. 12, in atti), senza soffermarsi adeguatamen- te sull'episodio contestato nel capo B) dell'imputazione. Privo di un tessuto argomentativo è il richiamo operato dall'organo giudican- te alle altre contestazioni di narcotraffico (nella specie, come si vedrà, di droga parlata) mosse a [OSCURATO:PERSONA] in quanto non si comprende come possa essere ritenuto sufficiente a fornire un riscontro del trasporto da Grottaglie alla piana di Giia di [OSCURATO:PERSONA] e viceversa e della detenzione di sostanza stupefa- cente, men che meno della sua esistenza, dal momento che le suddette conte- stazioni - come detto nel paragrafo precedente - integrano una fattispecie di droga parlata. Con un terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché carenza motivazionale in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. n 309/90 in relazione all'imputazione sub C) perché la motiva- zione risulta, a parere del ricorrente carente laddove non si sofferma sulla ten- denza del Matichecchia a vantarsi della sua cerchia di conoscenze. Invero i giudici di secondo grado, a fronte di una specifica contestazione adeguatamente mossa dalla difesa con l'atto di appello, si sarebbero limitati a li- quidare frettolosamente i rilievi difensivi affermando, in termini apodittici, che «non vi sono elementi per dedurre che si tratti di una mera vanteria o di parole frutto di fantasia [...]» (p. 17). Eppure, tale affermazione si porrebbe in netto contrasto con quanto espres- samente riconosciuto nella sentenza di primo grado, ove si legge che «il Mati- checchia si vantava di aver conosciuto tramite "gli amici calabresi" un trafficante in Olanda, tramite il quale aveva fatto il "business"» (pag. 19, in atti). Con un quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione all'affermata responsabilità per il reato ex art. 73 Dpr. 309/90 di cui capo D) dell'imputazione sul rilievo che la sentenza impugnata sa- rebbe incorsa in una violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione alla detenzione del «coso» attribuendo a tale episodio «il significato di un tra- sporto di droga, anche alla luce dell'accertato coinvolgimento dei medesimi sog- getti nella vicenda, del tutto analoga, culminata nell'aprile del 2015 con il seque- stro di 100 grammi di cocaina» (pag. 24i). Per il ricorrente appare evidente che privo di decisività è il riferimento ad una «vicenda, del tutto analoga» in quanto integra un'ipotesi del tutto congettu- rale. Con un quinto motivo, sempre nella duplice e cumulativa prospettiva della violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e dell'illogicità motivazionale ci si duole che la Corte territoriale, in relazione all'imputazione sub E), abbia afferma- to che «Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dalla P. G. si evince che effettivamente i due [il Cafforio e il Gestral si sono incontrati presso detta area di servizio [ossia l'area di servizio [OSCURATO:PERSONA] sulla auto- strada A14], intrattenendosi per circa 13 minuti» (pag. 31). Orbene, si evidenzia che le immagini in questione «non» hanno «documen- tatato la consegna di un qualcosa» - come, peraltro, hanno ammesso gli stessi giudici di secondo grado (pag. 31) - e, quindi, mancherebbe del tutto la dimo- strazione della cessione di sostanza stupefacente. La Corte d'Appello avrebbe desunto, in via del tutto congetturale, l'avvenuta consegna «dalla dettagliata programmazione dell'incontro» (pag. 32). Con un sesto motivo si lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché carenze, illogicità motivazionali e travisamento della prova in rela- zione alla condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309/1990 di cui al capo F), laddove la Corte territoriale avrebbe omesso di moti- vare sui rilievi difensivi in merito alla cessione di un involucro da parte del Mar- gherita al Matichecchia, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, il difensore ricorrente ricorda di avere riportato la ricostruzione della sequenza delle immagini operata dagli investigatori e trasfuse nell'Informa- tiva di P.G. da cui si evince, con molta chiarezza, che «Alle ore 20.49 le riprese del sistema di videosorveglianza permettevano di notare l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'area di servizio "[OSCURATO:PERSONA]'. I due par- cheggiavano l'autoveicolo a loro in uso ed entravano all'interno dell'autogrill "[OSCURATO:PERSONA]. Qui incontravano [OSCURATO:PERSONA]. Alle ore 20.54 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano a conversare mentre [OSCURATO:PERSONA] si allontanava rimanendo in attesa vicino al [OSCURATO:PERSONA] targato NU0480. Alle 21.03, uscivano dall'autogrill anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vatore, rimanendo qualche minuto a parlare nelle adiacenze dell'ingresso. Alle 21.06, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si avvicinano al [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale vi era [OSCURATO:PERSONA], aprivano la portiera posteriore scorrevole lato passeggero e proseguivano la conversazione nelle vicinanze del [OSCURATO:PERSONA]. Alle 21.08 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si salutava- no rimanendo ancora in conversazione nelle vicinanze della [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco targata EK1 62SG in uso a quest'ultimo. Alle 21.10 [OSCURATO:PERSONA]- lo si allontanava dalla [OSCURATO:PERSONA] con a bordo [OSCURATO:PERSONA], dirigendosi verso la portiera anteriore lato guida del [OSCURATO:PERSONA]. Nel frattempo, Margherita si allontanava dal parcheggio antistante l'autogrill. Una volta all'interno del veicolo si notava Matichecchia che passava un involucro di colore chiaro a Lodeserto».L'involucro in questione certamente non conteneva sostanza stupefacente ma la somma di denaro che, come si è dato atto in sentenza, poi si sé sentita contare in auto. È la stessa sentenza di primo grado - si legge in ricorso- ad evidenziare che «le conversazioni captate all'interno dell'autovettura su cui viaggiava unitamente al Matichecchia (in particolare quella in cui si sente il rumore della carta e Lode- serto che, dopo aver contato le banconote, rassicura Matichecchia che l'involucro conteneva proprio la somma di 4.500,00 euro (progr. n. 1046 del 25.02.2015 - RIT 197712014) che sembrano dunque non univocamente riconducibili a quella causa. [OSCURATO:PERSONA] deve perciò essere assolto dall'imputazione di che trattasi, non essendosi raggiunta la certezza assoluta della sua responsabilità in proposi- to». La Corte territoriale si sarebbe limitata a dedurre dalla disponibilità del ricor- rente e del Margherita a incontrarsi e dal linguaggio dagli stessi utilizzato la sicu- ra dimostrazione della cessione di un involucro contenente della sostanza stupe- facente, senza, tuttavia, soffermarsi sulla validità della ricostruzione operata da- gli investigatori e riprodotta pedissequamente dalla difesa nell'atto di appello. Con un settimo motivo si lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché carenze motivazionali in relazione all'affermazione di respon- sabilità per il reato di cui agli artt. 110, 73 D.P.R. n. 309/1990 di cui al capo G) dell'imputazione, al cui riguardo la Corte territoriale ha affermato che «Il fatto che, dopo circa un mese da questo episodio [ossia, l'arresto del Margherita], il Matichecchia, nella conversazione n. 439 del 20.5.105, si interroghi sulle ragioni della perquisizione e conseguente arresto del Margherita, attesta, in realtà, il di- sappunto per l'accaduto, dal momento che il predetto non immagina di essere intercettato e ipotizza delle imprudenze da parte del Margherita (p. 45). Per il ricorrente, ancora una volta l'assunto dei giudici di secondo grado sa- rebbe fondato su una mera congettura, non essendo stato dimostrato il collega- mento tra il ricorrente e la sostanza stupefacente sequestrata al Margherita A ciò andrebbe aggiunta l'assenza di motivazione che ha connotato la deci- sione dei giudici di secondo grado in ordine ai rilievi difensivi riguardanti la con- dotta contestata al capo G) d'imputazione. Più precisamente, la sentenza impu- gnata non renderebbe alcuna motivazione con riguardo alla reale ragione dell'in- teressamento che il Matichecchia ha mostrato nei confronti del Margherita, che si sarebbe fondata sull'amicizia pluriennale che lega i due. La Corte territoriale non avrebbe vagliato tale spiegazione, omettendo com- pletamente esprimersi - nemmeno in chiave critica - su tale aspetto. Con un ottavo motivo il ricorrente lamenta carenze e illogicità motivazio- nali in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 c.p., 10 e 12 L. n. 497/1974 [ca- po H) dell'imputazione], a proposito dei quali i giudici del gravame del merito hanno ritenuto che «Attesa l'incontestabilità del controllo da parte dei Carabinieri nelle circostanze di tempo e di luogo, in cui si inserisce in modo coerente la suc- cessiva rievocazione da parte del Matichecchia, con l'affermazione della possibili- tà di aprire il fuoco, avendo egli la pronta disponibilità di due pistole, l'ipotesi al- ternativa di una mera vanteria risulta, oltre che generica, del tutto inconferente» (p. 49). La motivazione sul punto apparirebbe lacunosa laddove non si sofferma a vagliare il rilievo sollevato dalla difesa del Matichecchia in ordine al confronto, da un lato, tra la conversazione intercorsa tra il ricorrente e il Cafforio nell'immedia- tezza dei fatti e, dall'altro, tra quella intervenuta (mesi dopo l'episodio in argo- mento) tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, raccontando all'amico [OSCURATO:PERSONA] del controllo subito dai parte dei Carabinieri il 16.02.2015, aveva lasciato intendere che aveva con sé delle pistole e che le avrebbe utilizzate pur di non farsi arrestare. Tale versione, tuttavia, non potrebbe essere considerata veritiera, ma sa- rebbe plausibilmente frutto di una mera spavalderia da parte del Matichecchia e si inquadrerebbe nella tendenza di quest'ultimo di esaltarsi declamando delle ve- re e proprie vanterie. Inoltre, considerato che il Mastrolillo non era presente e che tra il controllo effettuato dai Carabinieri e il momento in cui il Matichecchia ha riferito l'episodio all'amico sono trascorsi circa tre mesi, il ricorrente avrebbe potuto raccontargli qualsiasi cosa e quindi dare una versione non corrispondere alla realtà dei fatti. Prova della fantasiosità del racconto riportato al Mastrolillo sarebbe la con- versazione tra il Matichecchia e il Cafforio, avvenuta e captata il giorno stesso del controllo effettuato dai Carabinieri (ossia il 16/1/2015), dalla cui intercettazione sono emersi, da un lato, la preoccupazione del Matichecchia e del Cafforio che i «cacciaviti e cose...» presenti nell'auto in cui viaggiavano potevano essere consi- derati dai militari quali arnesi atti allo scasso, e, dall'altro, l'assenza delle pistole. Inoltre, nessuna motivazione è stata fornita dal giudice di secondo grado in merito alla conversazione captata lo stesso giorno del controllo operato dai Ca- rabinieri ed intervenuta nell'immediatezza dei fatti. Con il secondo atto d'impugnazione, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si propon- gono quattro motivi di ricorso, tutti rubricati, cumulativamente, come viola- zione di legge e vizio motivazionale. Quanto al reato sub B), analogamente al primo motivo di ricorso visto in precedenza, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che nelle con- versazioni intercettate si utilizzasse un linguaggio criptico e ci si riferisse, dun- l 1 que, a sostanza stupefacente. E, in ogni caso, si evidenzia che vi sarebbe una to- tale incertezza sulla natura dello stupefacente. Così, per il reato di cui al capo C) non vi sarebbe alcun ulteriore elemento di riscontro, a fronte della rappresentata versione difensiva della truffa da parte del ricorrente nei confronti di tale Piero. Quanto al reato di cui al capo D) pure si contesta il reale significato della conversazione datata 27/11/2014 in relazione alla quale il difensore ricorda che aveva chiesto una perizia fonica. E a non diverse conclusioni deve pervenirsi per il ricorrente quanto ai capi E), F) e G), la cui affermazione di responsabilità deri- verebbe ancora una volta nella fumosa e contraddittoria lettura del contenuto delle intercettazioni. Con un secondo motivo si lamenta l'errata qualificazione giuridica delle fattispecie di cui ai capi B), C), D), E), F) e G) ai sensi dell'art. 73 co 1 D.P.R. n. 309/90 (o, limitatamente al capo B), comma 4°) invece che ai sensi del quinto comma e motivazione illogica in ordine all'esclusione della possibilità di qualifica- re il fatto in termini di lieve entità. Per il difensore ricorrente in mancanza di elementi concreti sulla natura ed il quantitativo dello stupefacente contestato, ben potevano essere ricomprese le fattispecie in contestazione negli spazi del comma 5° dell'art. 73 DPR n°. 309/90. Con un terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 10 e 12 L. n. 497/1974, 192 co. 3, 533 e 546 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. e motivazione illo- gica e contraddittoria nella ritenuta responsabilità dell'imputato per le armi. Si ricorda in ricorso che originariamente l'odierno ricorrente veniva ritenuto responsabile per la detenzione e porto in luogo pubblico di "armi da fuoco di tipo non definito", ovvero "di un fucile mitragliatore con bipede dotato di un cannoc- chiale di precisione ed una pistola marca Tanfoglio di modello non precisato". Con la sentenza impugnata veniva poi solo parzialmente accolta la doglianza difensiva, ritenendo la Corte territoriale fondata la censura limitatamente alla de- tenzione e porto del fucile mitragliatore indicato al capo I). Veniva al contrario confermato il giudizio di penale responsabilità per le ulteriori condotte delittuose in materia di violazione della legge sulle armi. Tanto - !amante il ricorrente- in mancanza di alcun riscontro, che si domanda perché mai, a fronte dell'acquisi- zione del dato "in diretta" della disponibilità delle citate armi, non si è mai inteso disporre una immediata perquisizione. La lettura delle conversazioni intercettate, in mancanza di idonei elementi di riscontro, non consentirebbe con certezza di concludere per la responsabilità (pe- raltro per entrambe le condotte delittuose di porto e detenzione) dell'odierno ri- corrente, valendo la possibile lettura alternativa della mera vanteria nella dispo- nibilità dì un'arma, magari al solo fine di acquisire credito nella conversazione. D'altronde la stessa giustificazione fornita dall'imputato appare più che plausibi- le, laddove va ricordato che il supplemento istruttorio attraverso la trascrizione delle intercettazioni utili è stata richiesta proprio dalla difesa, nella certezza della estraneità del Matichecchia alle citate condotte delittuose in contestazione. In mancanza di evidenze a riscontro, nella incertezza sulla funzionalità, ef- fettività e realtà dell'arma, non si ha modo di comprendere come possa giungersi alla certezza della responsabilità, all'individuazione del fatto che si trattasse di un'arma comune da sparo ed alla data del commesso reato rispetto alla presunta (e vantata) disponibilità della pistola Tanfoglio. La responsabilità per le "armi parlate" - ci si duole- non sembra rispondere ai canoni della certezza probatoria ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. Con un quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 99 cod. pen e moti- vazione illogica in punto dì mancata esclusione della recidiva. Si lamenta che la Corte territoriale, ricordati í precedenti penali del Mati- checchia, si sia limitata ad affermare che "i reiterati episodi di cessione di so- stanze stupefacenti - acquisite tramite canali collegati ad ambienti criminali cala- bresi ed a trafficanti transazionali operanti in Germania e Olanda - e l'accertata dimestichezza con le armi da fuoco dimostrano un'accresciuta pericolosità sociale che giustifica pienamente l'applicazione dell'aggravante in questione". Mancherebbe, pertanto, ad avviso del ricorrente la verificare in concreto che la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta. 3. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con un primo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motiva- zione nella parte in cui è stata accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 73 Dpr. 309/90, sul rilievo che non sarebbe possibile e sa- rebbe del tutto illogico che l'uso di un linguaggio presuntivamente criptico e il sequestro di cocaina operato a carico del Margherita quattro mesi dopo compor- tino automaticamente che in altra occasione Gestra abbia ricevuto dello stupefa- cente e che si trattasse di cocaina. Con un secondo motivo si censura la sentenza impugnata, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, lamentando il ricorrente che il capo d'imputazione per cui il Gestra è stato condannato è del tutto generi- co e non si capisce per quale ragione la Corte territoriale abbia escluso che ci si potesse riferire a droghe leggere e quindi potesse trovare applicazione il più mite regime sanzionatorio di cui all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90. Con un terzo motivo e con un quarto motivo si deducono l'errata applica- zione dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 nonché la mancanza, contraddittorietà o illo- gicità della motivazione assumendosi che la Corte territoriale non avrebbe rispo- sto al motivo di gravame sul punto, incentrato sul ruolo del tutto marginale che il Gestra avrebbe comunque avuto nell'agire delittuoso. Con un quinto motivo si lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 3 e 27 Cost., 133 cod. pen. e 73 Dpr. 309/90 in ragione dell'immotivato e differente trattamento sanzionatorio riservato al Gestra per l'episodio di cui al capo E) rispetto a quello previsto per [OSCURATO:PERSONA] e Scarma- to Domenico per il reato di cui al capo B), condotta praticamente identica. 4. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Con un primo motivo il ricorrente denuncia motivazione omessa o comun- que illogica e contraddittoria circa la sussistenza del fatto ovvero circa il concorso del Margherita nel delitto di cui al Capo D) in punto di illecita causale dell'incon- tro del 27/11/2014 (cessione di sostanza stupefacente) per come risulta dalla conversazione captata con la progr. 338 del 27.11.2014 trascritta dalla consu- lenza tecnica della difesa. Lamenta, inoltre, motivazione omessa o comunque il- logica sul rigetto della richiesta di disporre la perizia trascrittiva sulla progr. 338 del 27/11/2014 assolutamente necessaria ai fini della decisione. La motivazione del provvedimento impugnato si paleserebbe illogica e con- traddittoria in punto di conferenza delle captazioni intervenute prima dell'incon- tro tra i tre imputati del pomeriggio del 27/11/2014 ed in particolare in base alle conversazioni di cui alla progr. 232 e 238 del 26/11/2014. Con un secondo motivo si lamenta la motivazione omessa circa la previ- sione come reato del fatto di cui al capo D) in punto di destinazione allo spaccio della sostanza ritenuta ceduta nell'incontro del 27/11/2014 tra Margherita, Mati- checchia e Cafforio in assenza di qualunque dato fattuale che possa determinare, anche indirettamente, la qualità e/o la quantità della presunta sostanza ceduta; la mancanza di reperimento e men che mai di sequestro di attrezzatura destinata alla pesatura, al taglio, alla miscelazione, o di mezzi idonei alla preparazione e/o al confezionamento delle dosi; il mancato reperimento di denaro, mezzi di finan- ziamento o denaro, l'inserimento lavorativo, familiare e sociale dell'appellante, la sua capacità reddituale, dimostrata attraverso la produzione documentale effet- tuata nel giudizio abbreviato Con un terzo e con un quarto motivo si lamentano la motivazione omessa o comunque illogica risultante dal testo della sentenza impugnata e la violazione di legge circa la mancata derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 del delitto di cui al capo D). Per il ricorrente, se proprio si volesse rinvenire "un barlume di motivazione ermetica più che implicita", essa sarebbe del tutto contraddittoria in quanto se è stato intendimento della Corte valorizzare l'episodio del 25/4/2015 e se è vero come è vero che la Corte ha utilizzato, ad ogni piè sospinto, come logico argo- mento inferenziale l'accertamento delittuoso dell'episodio avvenuto il 25/4/2015 (100 grammi di cocaina), che ha portato alla condanna passata in giudicato a ca- rico del Margherita per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 per mezzo della sentenza n. 185/2015 del Gup di Lodi, non si comprende perché la Corte territoriale disattenda, senza alcuna motivazione, l'applicazione degli stessi crite- ri di giudizio che hanno portato il giudice di Lodi a derubricare quell'episodio nell'ambito delle previsioni del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 per la man- canza di diffusività e pericolosità della condotta, per la mancanza di prova circa l'esistenza di clientela e la sua ampiezza ovvero l'inserimento sistematico nel narcotraffico (il richiamo è alla pag. 3 della sentenza del Gup di Lodi, acquisita al fascicolo del PM). In ogni caso, per il ricorrente resterebbe il debito di motivazione, dal mo- mento che non è intervenuto nell'episodio specifico di cui al Capo D) alcun se- questro di sostanza, non è stato mai reperito un qualunque strumento per la preparazione, il taglio, il confezionamento di dosi a valle della presunta cessione. mai è stato reperito denaro o sono stati rintracciati mezzi di finanziamento per l'acquisto di stupefacente in misura non modesta. Ed è, invece, dimostrato l'inse- rimento lavorativo, familiare e sociale dell'appellante (il richiamo è alla la produ- zione delle buste paga effettuata all'udienza del 10 luglio 2018). Con un quinto motivo si lamenta motivazione illogica circa la causale dell'incontro del 29/12/2014 e, conseguentemente, circa il concorso del Marghe- rita nel delitto di cui al Capo E) (cessione di sostanza stupefacente) per come ri- sulta dalle conversazioni captate tra il 21/12/2014 ed il 29/12/2014 e nello spe- cifico dalle conversazioni di cui alle progr. 1704 del 27.12.2014 e 1750 del 28.12.2014. La Corte territoriale non avrebbe risposto adeguatamente, dal punto di vista della logica e dell'utilizzo delle massime di esperienza, ai motivi di appello che deducevano la sussistenza di più emergenze fattuali a contrasto dell'assunto ac- cusatorio per cui il 29 dicembre 2014 l'incontro tra Gestra e Cafforio abbia porta- to alla consegna di sostanza stupefacente destinata a Margherita, che a propria volta l'avrebbe poi ceduta a Sferruzza. I giudici del gravame del merito - si legge in ricorso- a contrasto dei motivi di appello su questo capo di imputazione argomentano sulla valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche assunte tra il 21 ed 29 dicembre 2014 a carico degli imputati, nonché sulla visione delle immagini registrate presso la stazione di servizio autostradale [OSCURATO:PERSONA] A14, che rappresentano l'incontro tra Caffo- rio e Gestra in quel luogo. Lo stesso giudice dell'appello prende atto, e non smentisce, la deduzione accusatoria contenuta nella richiesta di misura cautela- re, valorizzata nella impugnazione della difesa (ed anche degli altri imputati) per il quale "gli interessi illeciti degli indagati spaziavano dalla sostanza stupefacente al traffico di preziosi o addirittura allo spaccio di banconote false" (pag. 28 della sentenza impugnata). Ebbene, la doglianza è che la Corte di appello non avrebbe fondatamente confutato il rilievo difensivo secondo cui il solo dato costituito dall'episodio del 25 aprile 2015 culminato nell'arresto del Margherita e nel sequestro di cocaina, nella condanna da parte del GUP. di Lodi per l'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 non è suf- ficiente a far ritenere che anche gli altri contatti tra gli imputati abbiano avuto ad oggetto consegna di sostanza stupefacente. O circa i tempi troppo ristretti (4 ore) per poter approntare una fornitura di cocaina. Con un sesto motive si la- menta la motivazione omessa circa la previsione come reato del fatto di cui al Capo E) in punto di destinazione allo spaccio della sostanza ritenuta ceduta nell'incontro del 29.12.2014 tra Margherita, Gestra, Matichecchia e Cafforio. Sul punto il ricorrente evidenzia che l'assoluzione di Sferruzza rendeva anco- ra più stringente l'onere motivazionale a contrasto del motivo di impugnazione sollevato. Con un settimo motivo, che ripropone considerazioni analoghe a quelle ri- guardanti il capo D), si lamenta la motivazione illogica e la violazione di legge in punto di mancata derubricazione del delitto imputato aò capo F) nell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Con un ottavo motivo si lamenta motivazione illogica circa la causale dell'incontro del 25.2.2015 conseguentemente circa il concorso del Margherita nel delitto di cui al Capo F) per come risulta dalle conversazioni di cui alle progr. 4611 del 19.2.2015 e 993 del 25.2.2015 nonché dalla visione delle immagini contenute nell'Allegato 316 alla informativa di reato del 15.9.2016. Con lo stes- so motive si lamenta poi il travisamento di fatto per omessa valutazione della prova decisiva risultante dal testo della conversazione di cui alla progr. 993 del 25.2.2015. Con un nono motivo si lamenta la motivazione omessa circa la previsione come reato del fatto di cui al Capo F) in punto di destinazione allo spaccio della presunta sostanza ceduta nell'incontro del 25.2.2015 tra Matichecchia e Marghe- rita.Con un decimo ed un undicesimo motivo, analogo ai precedenti per gli al- tri reati, si lamenta motivazione illogica e violazione di legge circa la mancata derubricazione del delitto imputato al Capo F) nell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Con un dodicesimo motivo ci si duole dell'inosservanza ed erronea appli- cazione degli artt. 133 c.p., dell'art. 62bis c.p., dell'art. 81 c.p., dell'art. 649 cod. proc. pen., dell'art. 47 co. 12 ord. pen.. Art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.: motivazione omessa e comunque illogica in punto di determinazione del tratta- mento sanzionatorio principale. Con il tredicesimo ed ultimo motivo ci si duole dell'inosservanza ed erro- nea applicazione dell'art. 85 DPR 309/1990 e dell'omessa motivazione sul punto della applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 85 DPR 309/1990. Rileva il ricorrente che l'applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, a mente dell'art. 85 DPR 309/1990, non è obbligatoria per i reati per i quali vi è stata condanna per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/1990. E che nell'atto di appello i motivi circa il trattamento sanzionatorio principale erano stati estesi anche a quello accessorio come risulta palese dalla pag. 36 dell'appello dove in sede di conclusioni si è chiesto che "per l'effetto delle riduzioni di pena richieste, elisione delle pene accessorie conse- guenti alla condanna". Tuttavia- ci si duole- nessuna motivazione ha ritenuto di adottare la Corte territoriale rispetto all'applicazione di esse, ora che è venuta meno la più grave delle imputazioni e nonostante le considerazioni espresse nell'atto di appello in tema di sproporzione ed iniquità della pena finale irrogata che ad ogni effetto vanno qui considerate per trascritte e riportate. Pertanto, la comminatoria del trattamento sanzionatorio accessorio non solo risulterebbe sfornita della benché minima motivazione, pur in presenza della loro facoltatività (il richiamo è a Sez. 3 n. 10081/2019), ma il giudice del gravame del merito avrebbe pretermesso del tutto i motivi che invocavano la loro elisione e comunque la consistente riduzione della loro durata. 5. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con un unico, articolato motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt.192 e 533 cod. proc. pen. e 73 co. 4 Dpr. 309/90 e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità. Si ripropone in ricorso la motivazione con cui la Corte salentina, pur ricon- ducendola alla previsione di cui all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90, ha desunto la re- sponsabilità dello Scarnnato dalle conversazioni telefoniche intercettate il 25 e 26 febbraio 2014 - laddove i due interlocutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] disquisiscono in ordine ad un'autovettura Kia, al cui acquisto si mostrava interes- sato il Vacca (che lavorava per la MAF sri, autosalone con sede in Grottaglie) - dal tenore complessivo delle quali e, soprattutto dalle modalità e dai contatti in- tercorsi nel corso del viaggio effettuato dai Vacca fino alla provincia di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a detta trattativa, "risultano evidentemente incompatibili con una semplice e lecita compravendita di auto" (pag. 7 della sentenza). Per il ricorrente l'illogicità e l'insufficienza della motivazione si coglierebbe a piene mani perché frutto di una carica solo suggestiva che avrebbe portato la Corte territoriale a dare rilevanza a mere congetture, che peraltro sarebbero an- corate a una ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate non univoco che, come tale, non escluderebbe il senso alternativo e lecito dato alla vicenda dal ricorrente. Si lamenta che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di merito si baserebbe esclusivamente sui risultati delle intercettazioni aventi, in questo ca- so, una valenza puramente indiziaria, in assenza di elementi di prova oggettivi, dal momento che non vi è stato il sequestro dello stupefacente (che, peraltro, per il primo giudice era cocaina, mentre per il secondo collegio era marijuana), ed inoltre non sarebbero state effettuate attività tecniche di osservazione e/o in- gaggio per documentare il presunto incontro tra i sospettati Vacca e Scarmato, sebbene il primo fosse monitorato durante tutto il suo viaggio dalla Puglia alla Calabria (fino a [OSCURATO:PERSONA]), sicché i giudici di merito avrebbero dovuto operare una valutazione attenta su tali elementi indiziari, soprattutto alla luce delle deduzioni difensive esposte con l'atto di appello. Si richiamano i dicta di Sez. 6 n. 27434/2017, Sez. 1 n. 1792/2010 e Sez. 1 n. 23813/2009 per affermare che la sentenza impugnata sarebbe priva di una sua logica intrinseca laddove ha ritenuto che le conversazioni non potessero es- sere effettivamente riconducibili - come invece ritenuto per la [OSCURATO:PERSONA]- alla compravendita dell'auto Kia, di cui erano state fornite anche le caratteristi- che, e dell'esistenza della quale la difesa aveva fornito numerosi riscontri. Di fronte alle deduzioni difensive entrambi i giudici di merito - si duole il ri- corrente- non avrebbero fornito alcuna motivazione a sostegno della professata inattendibilità della trattativa relativa all'autovettura Kia, laddove si era anche sottolineato che le telefonate del 25 e del 26 febbraio 2014 aventi ad oggetto ta- le auto non danno minimamente contezza di un successivo incontro tra gli inter- locutori. La sentenza impugnata sarebbe illogica e affetta da carenza di motivazione anche nella parte in cui argomenta circa il presunto incontro avvenuto (non spie- ga però dove e come) tra lo Scarmato ed il Vacca il giorno 28 febbraio 2014 al- lorché è dimostrato in atti che quest'ultimo ha effettuato un viaggio in macchina da Grottaglie (TA) fino a [OSCURATO:PERSONA] (RC) e che il collegio di seconde cure ha giudicato finalizzato all'acquisto di una partita di stupefacente in quanto colle- gato ai colloqui telefonici intercorsi tra i due nei precedenti giorni 25 e 26 feb- braio 2014. In proposito, ci si duole che !a Corte di Appello per superare l'ostacolo rap- presentato dal fallimento dell'attività di indagine che non è stata all'altezza di provare né l'avvenuto incontro tra lo Scarmato ed il Vacca e men che meno la cessione dello stupefacente, neppure precisato nella quantità, né identificato per tipo e qualità, abbia conferito valore indiziante ai contatti e incontri successivi ri- spetto all'episodio del febbraio 2014, ritenuti non privi di significato (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), omettendo completamente la motivazione sul perché non si è operato alcun sequestro, né si è proceduto all'ingaggio del Vac- ca, nonostante costui fosse continuamente monitorato e gravato del sospetto che stesse effettuando quel viaggio dalla Puglia alla Calabria per acquistare una par- tita di droga. Si richiamano i precedenti di questa Corte di legittimità in tema di "droga parlata" (Sez. 3, n. 11655/2015; Sez.3 n. 50995/2013) per affermare che la Corte di merito li avrebbe completamente disattesi tale principio, posto che non si rinverrebbe nella sentenza un rigo di motivazione sul perché: 1. non si è prov- veduto ad attivare un servizio di osservazione dei movimenti del Vacca stante le continue informazioni che il sistema di rilevamento installato sul suo telefono cel- lulare forniva circa i suoi spostamenti sul territorio; 2. non si è predisposto un controllo neanche troppo invadente dei movimenti dello stesso Scarmato con cui il primo si sarebbe incontrato; 3. non si è proceduto al fermo del veicolo condot- to dal Vacca per un controllo di polizia durante il suo viaggio di ritorno verso la Puglia; 4. non si è proceduto ad alcun sequestro di sostanza stupefacente, né vi è stato alcun riscontro di trasferimenti di denaro. A tale vizio motivazionale della sentenza impugnata si aggiungerebbe l'illogi- cità del ragionamento seguito dal Collegio di seconde cure nella misura in cui non ha provveduto ad analizzare una serie di elementi indiziari favorevoli all'im- putato, già evidenziati nell'atto di appello, sui quali si è assistito ad una totale assenza di confutazione. Innanzitutto, Vacca e Scarmato si sono sentiti sempre con le loro rispettive utenze telefoniche e ciò è avvenuto anche nei due giorni che hanno preceduto la venuta in Calabria del Vacca, onde appare irragionevole pensare che tra i due non ci siano stati contatti anche solo per darsi un appuntamento utilizzando ma- gari lo stesso linguaggio criptico e convenzionale teorizzato più volte nella sen- tenza impugnata. Inoltre, posto che vi sarebbe stato l'incontro tra i due finalizza- to alla cessione di questa imprecisata quantità di droga, è illogico che il Vacca sia arrivato a scendere in autostrada fino a [OSCURATO:PERSONA], vale a dire 50 Km ol- tre lo svincolo di Rosarno, allungando così il percorso di oltre 100 Km. tra andata e ritorno; cosa ancor più irragionevole se solo si considera la fretta di rientrare più volte manifestata dal Vacca ai suoi interlocutori durante il viaggio di ritorno verso la Puglia. Ancora, considerato il monitoraggio continuo cui era sottoposto il Vacca, il ricorrente ritiene incomprensibile, visto il tempo avuto a disposizione dagli inqui- renti, che non si sia apprestato un servizio di polizia neanche troppo invadente (per es. fotografico, come fatto presso l'azienda dei F.11i Gallone di [OSCURATO:PERSONA] o allo stesso [OSCURATO:PERSONA]), finalizzato a immortalarne perlomeno l'incontro. La gravità di queste omissioni investigative, sulle quali la Corte di Appello di Lecce sfuggirebbe a qualsiasi onere motivazionale - e comunque assolutamente non giustificabile neppure con il rischio di vanificare l'intera attività di indagine - non potrebbe ricadere, vista la gravità delle contestazioni accusatorie, in capo agli imputati ricorrendo, come fatto in entrambe le sentenze di merito, a massi- me di esperienza, supposizioni e false suggestioni. Per il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe illogica e carente di motiva- zione anche perché non chiarisce dove e come si sarebbe consumata questa supposta cessione di stupefacenti e soprattutto perché il Vacca sia arrivato fino a [OSCURATO:PERSONA], 50 Km. più a sud dello svincolo di Rosarno. Il punto - ci si duole- era stato specificamente trattato nei motivi di appello e più volte ribadito in sede di discussione senza ricevere mai alcuna confutazio- ne, atteso che il ricorrente ritiene impossibile, visti i tempi di percorrenza impie- gati dal Vacca nel tratto calabrese della SA-RC che egli abbia potuto effettuare una fermata anche di pochi minuti nei pressi di Rosarno finalizzato ad una ces- sione di stupefacenti. Infatti, il 28/02/2014, alle ore 9:45, Vacca viene intercet- tato sulla SA-RC, direzione sud, all'altezza di [OSCURATO:PERSONA], località situata tra [OSCURATO:PERSONA] e Rosarno; alle successive ore 10:12, viene intercettato nella Piana di [OSCURATO:PERSONA], tra Rosarno e Polistena, comunque dopo avere già abbondante- mente superato lo svincolo di Rosarno, come dimostrato dalla cartografia ripro- dotta a pagina 39 dell'informativa conclusiva; alle successive ore 10:49, Vacca si trovava a [OSCURATO:PERSONA]. Già dall'analisi di questi dati, per il ricorrente sarebbe facile desumere che Vacca fino a [OSCURATO:PERSONA] non sia mai uscito dall'autostrada, né si sarebbe mai fermato; ciò si sostiene perché tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ci sono oltre 90 Km. di distanza che Vacca percorre in circa un'ora di viaggio, un tempo compatibile con una andatura neanche troppo moderata considerate le condizioni di traffico normalmente presenti sull'autostrada SA-RC. Tuttavia, ciò che non sa- rebbe compatibile e, per giunta, irragionevole sarebbe ipotizzare che siffatta ces- sione di stupefacente si sia potuta realizzare già in questa fase di discesa verso sud; certamente non a Rosarno o nei pressi, atteso il rischio per il Vacca connes- so ad un eventuale prosieguo del viaggio verso sud fino a [OSCURATO:PERSONA] con lo stupefacente in macchina. Parimenti impossibile sarebbe ipotizzare un incontro tra i due nella fase di risalita verso nord posto che Vacca, alle ore 11:50, si trova all'altezza di [OSCURATO:PERSONA] (10 km più a sud di Rosarno), mentre, alle ore 12:04, è localizzato nei pressi di [OSCURATO:PERSONA] (30 Km più a nord), quindi con una forbice temporale troppo ristretta per immaginare come possibile una fermata non si sa dove fina- lizzata a una cessione di stupefacente. Allora, analizzate oltre ogni possibile dettaglio le eventualità, non resterebbe che concludere con la certezza iniziale, ossia che tra i due quel 28/02/2014 non c'è stato alcun incontro al di là del motivo, peraltro sconosciuto allo Scarmato, che ha spinto il Vacca ad effettuare quel viaggio a [OSCURATO:PERSONA] evidente- mente sua destinazione finale già così programmata dalla partenza da Grottaglie. Davanti all'oggettività di tali rilievi difensivi, la Corte di Appello — ci si duole- non fornirebbe alcuna confutazione rifugiandosi invece in una motivazione apo- dittica nella quale fa risaltare il dato secondario e non dirimente delle telefonate successive al febbraio 2014, ritenute avvolte da dialoghi criptici e caratterizzati dall'approntamento di cautele e perciò meritevoli di valorizzazione in senso sfa- vorevole all'imputato, reo di non avere esplicitato con chiarezza espositiva il suo pensiero. Avvinta da vizio di motivazione in quanto frutto di pure congetture sarebbe altresì la connotazione indiziaria data all'incontro tra Scarmato e Cafforio avve- nuto in data 30/5/2015. L'illogicità della motivazione sul punto risiede nel fatto che trascura innanzi- tutto che i soldi di cui parla il Matichecchia_ potevano essere semplicemente rife- riti alle spese del viaggio (carburante, pranzo, ecc.) e, in secondo luogo, posto che il sospetto era relativo a una transazione illecita in cui si è ipotizzata una da- zione di denaro, dalla mancata considerazione dell'ulteriore vuoto investigativo grave rappresentato dal non avere gli inquirenti effettuato una analoga perquisi- zione personale e/o ambientale anche presso il luogo dove si trovava lo Scarma- to. La valenza meramente congetturale della vicenda emergerebbe plastica- mente dalla circostanza che rispetto ad essa l'ufficio di Procura non ha elevato alcun capo di imputazione nei confronti dei sospettati, segno evidente della non univocità della ricostruzione evincibile dall'analisi del materiale proveniente dalle intercettazioni. La sentenza impugnata sarebbe illogica e affetta da vizio di motivazione an- che nella parte in cui identifica l'oggetto della presunta transazione illecita in un quantitativo di sostanza stupefacente, seppure non vi sia stato mai alcun seque- stro a confortare il dato e a tacere del fatto che per il primo giudice era del tipo cocaina, mentre per il Collegio di seconde cure si trattava di marijuana. In proposito, si osserva che la Corte di Appello ha riqualificato il fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, co. 4, D.P.R. n. 309/90, nel rilievo che dal compen- dio probatorio acquisito non è possibile identificare la tipologia di sostanza stupe- facente oggetto di transazione e siccome in un'altra intercettazione in data 8/4/2014 il Vacca esplicitamente parla di "un chilo di erba" - e in ossequio al principio del favo rei, va affermata la responsabilità degli imputati per l'ipotesi delittuosa meno grave di cui all'art. 73, co. 4. In realtà, sostiene il ricorrente che proprio la mancanza di ogni accertamen- to sulla droga in questione non avrebbe dovuto giustificare una sentenza di con- danna, che risulta evidentemente emessa in assenza di prove certe da cui rica- vare gli elementi relativi al tipo, alla qualità e alla quantità di sostanza, con la conseguente violazione del principio secondo cui l'affermazione di responsabilità penale deve poter superare ogni ragionevole dubbio (il richiamo è a Sez. 6, n. 27434/2017). Nel caso di specie, ci si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto sufficienti gli elementi per nulla univoci desunti dalle sole intercettazioni che, invece, per i motivi sopra detti, presentano forti margini di incertezza in assenza della prova del rinvenimento della sostanza stupefacente e di ogni accertamento attinente alla sua qualità e efficacia drogante, situazione che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato. Ne sarebbe riprova il fatto che l'elemento di riscontro individuato dalla Corte di merito, rappresentato dalla telefonata intercettata l' 8/4/2014, nel corso della quale il Vacca parla con un interlocutore non identificato di un chilo di erba ("Ve- di che mo cosu si deve prendere un chilo d'erba... se ne vale la pena se no... ") apparirebbe del tutto decontestualizzato, atteso che dal tenore del colloquio cap- tato non si evince alcun coinvolgimento diretto del Vacca che riferisce una notizia appresa da altri ("...Così ho saputo") e che non presenta alcun serio e razionale collegamento con il fatto contestato nel capo di imputazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] mato Domenico. In ogni caso, risulterebbe del tutto insufficiente la motivazione della senten- za impugnata laddove si esprime in termini di certezza quanto al fatto che si trattasse di stupefacente (nella specie marijuana), mentre nulla riferisce in meri- to alla sua "buona o cattiva qualità", ciò che non consente di comprendere l'of- fensività o meno della condotta contestata agli imputati. La circostanza non sarebbe di poco conto, richiamandosi sul punto la giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 27434/2017 cit.).Nel caso di specie, la Corte avrebbe tentato di colmare il vuoto probatorio ri- sultante dal mancato sequestro dello stupefacente ipotizzato, riqualificato in dro- ga leggera per il principio del favor rei, attingendo però per la configurazione del reato ad un elemento tutt'altro che significativo (la telefonata del Vacca intercet- tata 1'8/4/2014) che risulterebbe del tutto neutra rispetto al capo di imputazione perché decisamente fuori contesto e per nulla attinente con la vicenda contestata all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. L'illogicità della motivazione in parte qua della sentenza impugnata si coglie- rebbe proprio nello sforzo ermeneutico fatto dalla Corte di merito per inquadrare ad ogni costo la presunta condotta di cessione di stupefacenti nell'ambito di un compendio indiziario più volte indicato come non univoco e perciò destinato a non configurare il superamento della soglia del ragionevole dubbio compendiato nell'art. 533 cod. proc. pen. Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. La Corte territoriale, in particolare valorizzando il linguaggio criptico delle conversazioni intercettate e l'adozione di cautele, come le c.d. "staffette" auto- strafali, che mal si concilierebbero con l'effettuazione di traffici leciti, ricostruisce in termini logici e coerenti con le evidenze probatorie in atto i fatti di reato di cui all'imputazione, laddove i ricorrenti operano una ricostruzione ipotetica della vi- cenda formulando ipotesi alternative del tutto inammissibili nel giudizio di legit- timità. 2. I ricorsi in esame hanno tutti la caratteristiche, quanto alle contestazioni in punto di responsabilità, di riproporre acriticamente questioni di fatto che sono state già sottoposte all'esame del giudice del gravame del merito e da questi puntualmente e motivatamente confutate, con una motivazione analitica, reato per reato e con attenzione specifica alle singole doglianze, che si palesa priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto e che, pertanto, appare immune dai denunciati vizi di legittimità. In premessa va evidenziato, quanto alla reiterata denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen. svolta da numerosi ricorrenti, che, secondo il conso- lidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, «poi- ché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, nutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. 2."; proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; in conformità v., già in prece- denza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306-01; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-01). Inoltre (vedasi il quinto motivo proposto nell'interesse del Gestra) la denun- cia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il principio che è inammissibi- le il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottoli- neato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti in- terposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costitu- zionalmente protetti). 3. Una tesi che accomuna parecchie delle doglianze suvviste è che siamo di fronte ad un caso di c.d. "droga parlata" e che, pertanto, non si avrebbe la cer- tezza che i colloqui intercettati si riferissero a stupefacente. O, almeno, che, per il principio del favor rei, si dovesse opinare comunque che si trattasse di droghe c.d. leggere e che si versasse nell'ipotesi di minor gravità di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. Orbene, detto che, diversamente che nei casi di cd. droga parlata, in quello che ci occupa un sequestro di 100 grammi di cocaina c'è stato, va comunque ri- cordato che la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di so- stanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinve- nimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie, quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni (cfr. proprio sullo specifico delle in- tercettazioni Sez. 2, n. 19712 del 6/2/2015, Alota ed altri, Rv. 263544; conf. Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Buonvicino, Rv. 268710; Sez. 4 n. 48008 del 18/11/2009, Palmerini, Rv. 245738; Sez. 4 n. 46299, del 28/10/2005, Secchi, Rv. 232826).È vero, come rileva il ricorrente, che questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consista- no in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano pro- spettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299 in una fattispecie relativa ad annullamento di condanna per traffico di stupefacenti, nella quale la Corte ha censurato la sen- tenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una conversazione intercettata, l'imputato accusava il suo interlocutore di averlo "truffato", circostanza che consentiva alla difesa di prospettare che la droga rice- vuta non aveva in realtà efficacia drogante; conf. Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356 in un caso relativo ad annullamento di con- danna per detenzione e cessione di hashish, eroina e cocaina, nella quale la Cor- te ha ritenuto la insufficienza probatoria di intercettazioni pur indizianti, a fronte di un solo elemento di riscontro oggettivo costituito da un sequestro di hashish nella disponibilità della madre dell'imputato, effettuato peraltro in contesto tem- porale successivo al periodo delle captazioni). Costituisce, dunque, ius receptum, il principio che, in tema di stupefacenti, l'esistenza del reato (anche quello di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) può essere desunto anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una atti- vità illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun se- questro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di af- fermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa moti- vazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle di- verse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981). Tuttavia, come si diceva in premessa, tali riscontri e tale analitica motiva- zione, nel caso che ci occupa, sono da ritenersi sussistenti. Al di là che non si sia riconosciuta in secondo grado la sussistenza del reato associativo, i giudici di merito danno, comunque, conto di vicende tra loro colle- gate e denotanti una professionalità nel delinquere.Il compendio probatorio a disposizione del giudice dal PM (trattandosi di rito abbreviato) è stato costituito da una gran mole di captazioni di conversazioni te- lefoniche relative a più mesi, a servizi di o.c.p. e al sequestro il 25/4/2015 di 100 grammi di cocaina. 4. La Corte territoriale, come anticipato, valorizza, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il linguaggio oggettivamente elusivo cui ricorrono gli imputati, lin- guaggio cifrato che non avrebbe alcuna ragion di essere ove il contenuto dei dia- loghi facessero effettivo riferimento a un lecito commercio. Non va trascurato, in proposito, il dictum granitico di questa Corte di legit- timità in tema di valore probatorio delle conversazioni captate e circa la loro in- terpretazione. Nel corso del 2015, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. un., 26 feb- braio 2015 n. 22471, Sebbar, Rv. 263715), hanno ribadito l'indirizzo consolidato secondo cui le dichiarazioni carpite nel corso di attività di intercettazione rego- larmente autorizzata, con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati, hanno piena valenza probatoria e non necessitano di ulte- riori elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. Al riguardo, in precedenza era stata giudicata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, captate nel corso di con- versazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino rattendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono rinutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della fa- coltà di non rispondere (Sez. 6, 20/2/2014 n. 25806, Caia, Rv. 259673). La stessa decisione delle Sezioni Unite dapprima indicata ha affrontato il te- ma dell'interpretazione dei risultati delle captazioni, che è strettamente legato a quello del valore probatorio delle stesse. Secondo l'indirizzo consolidato, recepito dalla sentenza, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, rappresenta una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di me- rito e si sottrae ai giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in base alle massime di esperienza utilizzate. Non solo il significato attribuito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlo- cutori, ma anche la stessa natura convenzionale di esso, invero, costituisce una valutazione di merito insindacabile in cassazione. La censura di diritto può ri- guardare soltanto la logica della chiave interpretativa impiegata dal giudice di merito. Una di tali chiavi di lettura può essere integrata dal frequente ricorrere di termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso e che, invece, si spiegano nel contenuto ipotizzato nella formulazione dell'accusa oppu- re dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi (Sez. 5, 14/7/1997, n. 3643, Ingrosso, Rv. 209620). Sebbene l'interpretazione delle conversazioni debba fondarsi sul tenore complessivo delle indagini, indispensabili pure per la corretta identificazione degli interlocutori, essa può riposare anche su "massime di esperienza" (Sez.6, 11/12/2007 n. 15396 dep. il 2008, Sitzia, Rv. 239636; Sez. 6, 30/10/2013 n. 46301, Corso, Rv. 258164). Queste ultime sono costituite da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione (Sez. 6, 28/5/2014 n. 36430, Schembri, P.v. 260813; Sez. 2, 6/12/2013 n. 51818, Bru- netti, Rv. 258117). Al riguardo, trova applicazione il principio secondo cui il ri- corso alle "massime d'esperienza" ed al criterio di verosimiglianza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 6, 22/10/2014 n. 49029, Leone, Rv. 261220). In questo caso, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sen- tenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fat- to ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod ple- rumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesa re- gola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, 11/2/2014 n. 18118, Marturana, Rv. 261992; Sez. 6, 27/11/2013 n. 1686 dep. il 2014, Kel- ler, Rv. 258135). Il giudice del gravarne del merito dà dunque conto di una prova indiziaria, ma al contempo certa ed in alcun modo confutabile, Sono stati, dunque, ritenuti motivatamente superati, nel solco della ricorda- ta sentenza 11655/2015 di questa Corte, i motivi di gravame nel merito con i quali si era dedotta la carenza di prova certa dei fatti contestati per l'assenza di riscontri oggettivi (sequestri di stupefacente e di denaro), ben potendo emergere la ricostruzione dei fatti, com'è avvenuto, dalle comunicazioni intercettate e dalle risultanze dei servizi di P.G..6. Più specificamente, il ricorso del Margherita si caratterizza per una gene- rica indicazione in rubrica di "motivazione illogica" del provvedimento impugnato, senza che tale illogicità venga poi spiegata, visto che si fa seguire, nell'esplicazione dei motivi, la riproposizione di temi e situazioni in fatto che sono stati già argomentatamente confutati dal giudice di merito. Reato per reato si ripropone la tesi che non si può far discendere dall'unico sequestro di 100 grammi di cocaina la considerazione che in tutte le telefonate ci si riferisse ad un traffico di stupefacenti, alla mancanza di prova che comunque l'eventuale stupefacente fosse destinato allo spaccio, al fatto che in difetto di ul- teriori sequestri si sarebbe potuto e dovuto considerare quanto meno l'ipotesi lieve di cui all'art. 73 co. 5, anche perché il GUP di Tivoli per quei 100 grammi di cocaine sequestrate al Margherita così aveva opinato. Tanto il ricorso del Vacca che quello del Maticheccia e dello Scarmato indu- giano poi sulla questione della riconducibilità alla lecita compravendita di un'autovettura Kia di quello che, invece, è stato ritenuto il reato di cui al capo B) dell'imputazione. I giudici del gravame del merito danno atto che il linguaggio criptico utilizza- to non avrebbe alcuna ragion di essere ove il contenuto dei dialoghi facessero ef- fettivo riferimento a un lecito commercio di autoveicoli seppur condotto paralle- lamente all'attività ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], attività parallela ma non illecita, e dunque che non avrebbe dovuto avere necessità di cautele di alcun tipo. E come, in ogni caso, non sussista prova rispetto alla transazione, che avrebbe avuto ad oggetto due autovetture mentre la documentazione riguarda una sola delle due, rilievi che hanno indotto il collegio dell'appello a ritenere che si trattasse di un af- fare concluso senza l'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo la Corte territoriale ha rilevato come né Vacca, né Scarma- to né Matitecchia hanno introdotto nel processo dettagli verificabili delle circo- stanze di tempo, luogo e persone interessate alla transazione . Logico e dirimente è stato allora ritenere che l'adozione di cautele evidenti nelle conversazioni tra gli imputati deponesse per l'illiceità dell'oggetto delle transazioni. Inoltre, logici appaiono i rilievi dei giudici del gravame del merito re- lativi alle conversazioni intercettate il 26/2/2014, nel senso che oggetto della trattativa non potessero essere le autovetture laddove si assiste ad una chiara organizzazione del viaggio in Calabria di Vacca e Matitecchia e di un terzo sog- getto che fungeva da staffetta, tutte circostanze che depongono per la necessità degli imputati di predisporre presidi che allertassero i complici dell'eventuale pre- senza delle forze dell'ordine La Corte territoriale ha già confutato argomentatamente anche il rilievo ri- proposto in questa sede acriticamente laddove ha ritenuto evidente che il 28/2/2014 non sì sia registrata tra gli imputati alcuna conversazione perché le conversazioni del 25 e del 26 febbraio intercorse con Scarmato avevano già con- sentito di programmare quanto era necessario per il recupero dello stupefacente in Calabria. Analoga trattativa veniva poi rilevata, dai dialoghi intercettati, tra il 1 e e il 15 aprile del 2014, condotta con le stesse modalità, attività che subiva una stop a causa della presenza di un posto di blocco della Guardia di Finanza che induce- va Matitecchia a tornare indietro, programmazione che prevedeva una staffetta. I giudici del merito danno atto nelle loro pronunce che la presenza di staffet- te, il linguaggio criptico, le cautele adottate dagli imputati sono elementi che si- nergicamente valutati depongono per la conduzione da parte degli imputati di af- fari illeciti che necessitano di uno schermo rispetto al rischio di essere intercettati dagli inquirenti. In particolare, dalle conversazioni intercettate è emerso che negli acquisti, o presunti tali, di autovetture risulta formalmente coinvolta la società per la quale presta ufficiale attività lavorativa [OSCURATO:PERSONA], circostanza che smentisce radi- calmente la motivazione spesa dall'imputato per giustificare il ricorso a un lin- guaggio criptico. E nello stesso senso depone la riservatezza che cela il viaggio che l'imputato sta effettuando a Rosarno, come a chi lo chiama dica di essere di- retto a Bari mentre percorre la A3 Salerno-[OSCURATO:PERSONA], all'altezza di [OSCURATO:PERSONA]- logero, all'altezza tra [OSCURATO:PERSONA] e Rosarno. Rileva altresì l'assenza di contestazioni in ordine alle modalità del viaggio del 28/4/2014. Tramite le localizzazioni delle utenze mobili in uso agli imputati è stato accertato che nelle stesse ore Matitecchia era in viaggio sulla dorsale jonica SS 106 in direzione [OSCURATO:PERSONA] per incontrare Vacca che viaggiava in dire- zione RC-Selerno . Allo stesso modo nessuna giustificazione è stata data alla ne- cessità di Matitecchia di avvertire Vacca che avrebbe tardato venti minuti- mezzora tutti elementi che sinotticamente considerati depongono per la fonda- tezza della contestazione dei fatti di cui al capo B). Rispetto ad una logica e coerente pronuncia di secondo grado, in cui si dà conto anallecamente, reato per reato per ciascun imputato, degli elementi di prova che hanno portato alla condanna, rispondendo alle specifiche doglianze dei motivi di gravame, tutti i ricorrenti finiscono per chiedere una rilettura degli ele- menti di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri dl ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.7. La Corte ha anche già risposto all'altro motivo comune a tutti i ricorrenti, oggi riproposto tout court evidenziando che non è in alcun modo configurabile l'ipotesi lieve di reato di cui all'art.73 V comma. E lo ha fatto, anche in questo caso, reato per reato, con una motivazione che si palesa priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto. Così per il reato di cui al capo B) -pag. 15 della sentenza impugnata- nel ri- spondere al rilievo difensivo che dalle intercettazioni utilizzate dal Gup non è da- to desumere né la quantità, né la qualità della sostanza stupefacente presunti- vamente ceduta, i giudici di appello hanno evidenziato come, al contrario, si può osservare che, attesa l'organizzazione del viaggio per centinaia di chilometri, con la partecipazione del Vacca, del Matichecchia e di un terzo soggetto che fungeva da "battistrada", ognuno a bordo di una distinta autovettura, è del tutto ragione- vole ritenere che si trattasse di sostanza stupefacente di una certa quantità, dal significativo, e comunque non modesto, valore commerciale. E hanno aggiunto, che dalle successive vicende, poste in essere con modalità operative analoghe, che hanno coinvolto sempre come "attore" principale il Matichecchia, con il con- corso di altri soggetti con funzioni prevalentemente "esecutive" (Cafforio, Gestra ed ed altri), sono emersi episodi di cessioni di sostanza stupefacente, che di vol- ta in volta hanno comportato transazioni per migliaia di euro, come verrà espo- sto nella trattazione nei capi C, D, E, F, G. Quanto al reato di cui al capo E), nel disattendere le richieste di derubrica- zione del reato contestato nelle fattispecie di cui ai commi 4 e 5 dell'art73 dpr 309/90, i giudici di appello (pagg. 34-35 della sentenza impugnata) evidenziano come il rilievo che dalle intercettazioni non si evince la natura della res traspor- tata, non risulta dirimente. Ciò in quanto, come più volte detto, emerge l'uso di un linguaggio allusivo e criptico, dal momento che i parlatori adoperano espres- sioni, di volta in volta diverse (ricambi per la moto, ricambi per il furgone, olio, cerchi, pacco viveri, macchina, gomme, ecc.) dirette a celare il reale oggetto del- la richiesta e della consegna, ciò che dimostra - alla luce del sequestro operato a carico del Margherita e di altre captazioni meno "velate" - la sua natura illecita, in termini di sostanza stupefacente di tipo cocaina. E quanto al rilievo che si trat- terebbe di un quantitativo non ingente di sostanza stupefacente e quindi ricon- ducibile alla fattispecie del 5° comma citato, la Corte territoriale ne rileva l'infondatezza posto che, sotto il profilo ponderale, la pianificazione di un viaggio per diverse centinaia di chilometri, con l'intervento di quattro soggetti, esclude logicamente un quantitativo così modesto da rientrare nei parametri della norma invocata, senza considerare che le modalità organizzate della cessione assumono certamente rilievo nella qualificazione del fatto nei termini contestati nel capo di imputazione.Ad analoga ed altrettanto logica conclusione i giudici del gravame del merito pervengono giungono al reato di cui al capo F) pag.39 della sentenza impugna- ta- sul rilievo che risulta difficilmente contestabile che la pianificazione di un viaggio per diverse centinaia di chilometri, preceduto da plurimi contatti che hanno interessato intermediari ed esecutori, esclude logicamente un quantitativo così modesto da rientrare nei parametri della norma invocata. Senza considerare che le transazioni intercorse tra i medesimi soggetti, con modalità del tutto ana- loghe a quella in esame, hanno interessato corrispettivi per migliaia di euro pro- prio nell'episodio di cui al capo F) il Margherita consegna la somma di 4.500 euro - o cessioni di quantitativi di sostanza non riconducibili al fatto di lieve entità (sequestro di 100 grammi di cocaina di cui al capo G). Nè poteva vincolare i giudici del merito -come vorrebbe ad esempio il ricor- rente Margherita- la circostanza che il GIP di Tivoli, nel giudicare il coimputato, cui pure erano stati sequestrati 100 grammi di cocaina, abbia diversamente opi- nato di ritenere la fattispecie sussumibiie nell'ipotesi meno grave di cui al quinto comma dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 Il fatto che non si sia potuta accertare la quantità di principio attivo costitui- sce circostanza che è stato altrettanto logicamente ritenuta irrilevante in relazio- ne ai quantitativi di cui si parla nelle intercettazioni ed alle modalità organizzati- ve del traffico che dalle stesse traspaiono. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al costante dic- tum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fatti- specie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desu- mibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr. ex multis, sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nei tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, . 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'at- tenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 8. In ultimo, va rilevato che anche il tredicesimo motivo di impugnazione proposto nell'interesse del Margherita, afferente alla motivazione con cui è stata irrogata la pena accessoria ex art, 85 Dpr. 309/90 della sospensione della paten- te di guida per un anno e sei mesi, si palesa manifestamente infondato. Il richiamato art. 85 Dor. 309/90 prevede, infatti, al primo comma, che, con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni. In primo grado, a fronte di una condanna anche per il più grave reato asso- ciativo ex art. 74 Dpr. 309/90, il GUP irrogava al Margherita "il ritiro (rectius: la sospensione) della patente di guida per tre anni". La statuizione in questione non veniva in alcun modo investita criticamente dai motivi di appello (cfr. atto di appello del 22/8-6/9/2019 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nucara, anche se, a pag. 36, effettivamente, come si legge in ricorso, si chiede "per effetto delle riduzioni di pena richieste, elisione delle pene accessorie con- seguenti