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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 28487/2023

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN 10989-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SCHITTONE, rappresentato e difeso in proprio e dall’avvocatoGAETANO MARANO, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2232/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Come si evince dalla lettura degli atti di causa, i fatti possono essere così ricostruiti.

1. In data 14/04/2004, con due distinti contratti preliminari di vendita, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] promettevano in vendita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] i loro limitrofi fondi rustici siti in Gibellina(c.da Salinella di [OSCURATO:PERSONA]) per il prezzo di € 169.500,00 ciascuno, immettendolo nella disponibilità degli immobili.

2. Con scrittura privata del giorno successivo (15/04/2004), il sig. [OSCURATO:PERSONA] si accollava il pagamento di una cambiale agraria con scadenza al 31 dicembre 2004 (cambiale garantita oltre che dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo estraneo al successivo giudizio).

3. Con atto del 27.06.2006, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] prometteva in vendita al sig. [OSCURATO:PERSONA] i due fondi che erano stati a lui promessi in vendita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo complessivamente convenuto in € Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -3- 357.000,00, fissando per la conclusionedel definitivo la data del 5.7.2006 (data coincidente con quella in cui avrebbe dovuto procedersi alla stipula dei contratti definitivi di compravendita dei due fondi rustici di cui al punto 1).

Contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, [OSCURATO:PERSONA] versava all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 207.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.

4. In data 5.7.2006 non veniva stipulato alcun contratto: né quello tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né quello tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il signor [OSCURATO:PERSONA].

5. Con scrittura privata del 19.10.2007, i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promettevano in vendita al signor [OSCURATO:PERSONA] i fondi da loro precedentemente promessi in vendita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, con atti del 22.10.2007 e 24.10.2007, diffidavano l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla stipula del definitivo di vendita in adempimento dei preliminari del 14.4.2004 con invito a presentarsi dinanzi al Notaio in data 5.11.2007, previo pagamento del residuo prezzo e della cambiale agraria, precedentemente oggetto di accollo da parte dellostesso avv. [OSCURATO:PERSONA].

6. Il giorno 5.11.2007 l’atto non veniva stipulato, come da redazione di specifico verbale da parte del notaio.

7. In data 12.11.2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trasferivano a [OSCURATO:PERSONA] i terreni già promessi in vendita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comunicava successivamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la volontà di recedere dal preliminare chiedendo contestualmente il pagamento del doppio della caparra da lui versata, pari ad € 207.000,00.

8. Da questifatti discendevano due giudizi.

Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -4-

9. Con atto di citazione notificato il 29.10.2008, [OSCURATO:PERSONA] – premettendo di essere divenuto proprietario d e i due terrenti siti nella c.da Salinella di [OSCURATO:PERSONA] – chiedeva al Tribunale di Partanna di condannare l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare gli stessi e a risarcir gli il danno per il loro mancato godimento.

10. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, contestando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere immesso nel possesso dei terreni stante la legittimità del suo possesso, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere da loro garantito dalle pretese possessorie di [OSCURATO:PERSONA] e per sentirli condannare alla restituzione delle somme loro versate in conto prezzo di vendita dei due fondi pari, rispettivamente, a € 107.000,00 (in favore della Lombardino) e € 57.000,00 (versati al Fontana).

11. I chiamati in causa si costituivano e ccep endo l’inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni assunte con le scritture private del 14.04.2004 e del 15.04.2004, chiedendo la risoluzione alla data del 5.11.2007 dei preliminari di vendita del 14.04.2004, la condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per il mancato godimento dei fondi e all’immissione nel possesso dei fondi del sig. [OSCURATO:PERSONA].

I chiamati in causa chiedevano altresì dichiarar si quest’ultimo obbligato al pagamento della complessiva somma di € 164.000,00, quale debito di restituzione dei terzi chiamati in causa Lombardino e Fontana derivante dalla risoluzione dei contratti preliminari del 14.4.2004, ciò per effetto della scrittura privata del 19.10.2007.

Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -5-

12. Il Tribunale di Marsala – S ezione distaccata di Partanna, con sentenza n. 5/2013, depositata il 22 gennaio 2013, ha pronunciato la risoluzione per inadempimento da parte dei signori Lombardino e Fontana ai due contratti del 14.4.2004 con i quali erano stati promessi in vendita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] i due terrenie ha condannato i terzi chiamati, e per essi [OSCURATO:PERSONA], a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 164.000,00 da loro complessivamente ricevuta in acconto prezzo, con condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei due fondi in favore di [OSCURATO:PERSONA].

13. Contro la sentenza hanno proposto appello (RGN. 408/2013) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si sono costituiti in giudizio [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche appello incidentale condizionato contro il terzo motivo incidentale di appello di Onorio.

14. Il secondo giudizio è stato avviato con atto di citazione notificato il 17.03.2009: con esso il signor [OSCURATO:PERSONA], premettendo che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era reso inadempiente alle obbligazioni assunte con la promessa di vendita del 27.6.2006, in quanto il giorno 5.07.2006 non si era potuto procedere alla stipula del definitivo di compravendita dei due terreniper non essersi il Ferro procurato la proprietà dei fondi, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 207.000,00 versata a titolo di acconto prezzo edi € 207.000,00 quale caparra confirmatoria.

15. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via principale il rigetto della domanda attrice, in via riconvenzionale il riconoscimento dell’inadempimento di Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -6- [OSCURATO:PERSONA] ed il proprio diritto a ritenere la caparra confirmatoria; chiedeva altresì la chiamata in causa di Lombardino e Fontana per essere da questi ultimi garantito rispetto alle pretese attoree.

16. Nel costituirsi in giudizio, i signori Lombardino e Fontana hanno opposto l’inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ai due contratti preliminari del 14.4.2004 e dell’accollo del 15.04.2004.

17. Il Tribunale di Marsala–Sezione distaccata di Partanna, con sentenza n. 61/2013 ha accolto le domande di [OSCURATO:PERSONA] e, disattese le domande proposte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’attore e dei terzi chiamati, ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione, a favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 136.500,00, oltre interessi (a titolo di restituzione della caparra confirmatoria ricevuta e di pagamento, previa riduzione ex art. 1384 c.c. della metà della somma ai sensi dell’art. 1385, co 2 c.c., detratto l’importo di € 164.000,00) in conseguenza della colpevole grave inadempienza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’impegno, assunto con contratto del 27.6.2006, a vendere a [OSCURATO:PERSONA] i beni immobili a lui precedentemente promessi da Lombardino e Fontana.

18. Contro la sentenza ha proposto appello (RGN. 1955/2013) l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il 13.11.2013.

Gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre proposto appello incidentale.

19. La Corte di Appello di Palermo, riuniti i giudizi RGN. 408/2013 e 1955/2013per ragioni di connessione, con sentenza n. 2232/2017,depositata in data 27.11.2017, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala–Sezione distaccata di Partanna n. 61/2013, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -7- pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 250.000,00, pari a 207.000,00x 2 –

164. 000 ,00 , oltre interessi legali dalla data della domanda , confermando per il resto la predetta sentenza.

Inriforma della sentenza n. 5/2013 dello stesso Tribunale, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato la risoluzione per “mutuo dissenso” dei contratti preliminari di vendita stipulati il 14.4.2004 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le manifestazioni di volontà reciprocamente volte alla risoluzione dei contratti in questione, pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, abbiano prodotto, conformemente all’intento delle parti, lo scioglimento del contratto con effettoex nunc.

Compensava integralmente le spese del giudizio tra le suddette parti e confermavaper il resto la sentenzagravata.

20. Avverso tale sentenza ha propostoricorso per Cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi di ricorso.

21. Hanno resistitoConsuelo Lombardino e [OSCURATO:PERSONA] , da un lato, nonchè [OSCURATO:PERSONA] , dall’altro, con i rispettivi controricorsi.

22. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

23. In prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie il ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Santo. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c. ed in via conseguenziale dell’art. 1453 c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto poco seria, Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -8- e non conforme all’art. 1220 c.c., la dichiarazione “di essere pronto a pagare il residuo prezzo della compravendita” resa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] il 5.11.2007 avanti al Notaio, presso il cui studio era stato diffidato dai signori Lombardino e Fontana ad intervenire per la stipula del definitivo.

La sentenza, prosegueil ricorrente, non ha nemmeno valutato l’obbligo del creditore di mettere il debitore nelle condizioni di potere effettuare la prestazione, così come riconosciuto da Cass. 15352/2006, richiamata dalla sentenza impugnata.

In particolare, il ricorrente si duole del fatto che i signori Lombardino e Fontana hanno subordinato la stipula del definitivo al pagamento, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], della cambiale agraria, che nulla aveva a che vedere con i preliminari dei due fondi rustici; tale circostanza avrebbe dovuto portare la Corte di Appello a ritenere valida ed efficace l’offerta non formale effettuata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di pagare a Lombardino e Fontana il saldo del prezzo delle compravendite.

Aggiunge in memoria che la positiva risposta all'invito di recarsi dal notaio per stipulare l'atto di compravendita, unitamente alla dichiarata prontezza ad adempiere la propria obbligazione verbalizzata dal notaio deve fare riconoscere sussistenti i requisiti dell'offerta non formale, idonea ad escludere la mora del debitore.

La C orte distrettuale avrebbe dovuto valutare la rilevanza della condotta delle parti e dichiarare inadempienti i promittenti venditori. 2.-Il motivo è privo di fondamento.

La sentenza richiama precedenti di questa Corte ( Cass. n. 15352/2006) che hanno ritenuto l’offerta non formale della prestazione“idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia seria, tempestiva e completa, e consista nell'effettiva Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -9- introduzione dell'oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonchè nella comunicazione di tale fatto al medesimo.

Il parametro valutativo della sussistenza dei caratteri della serietà e della completezza è costituito dalla esaustività della posizione assunta dal debitore con l'offerta stessa, nel senso che il creditore deve potervi aderire senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'idoneità dell'offerta non formale di pagamento di canoni di locazione effettuata mediante deposito di somma su un libretto non intestato al locatore, né formalmente posto nella piena disponibilità del medesimo)”(sulla necessità che la condotta del debitoresia idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione cfr. anche Cass. 22734/2014e Cass. 25155/ 2010 , secondo la quale “l'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art.1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa)”.

Con un accertamento non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, come nella specie, la decisione impugnata ha ritenuto cheil succinto verbale redatto dal notaio Cancemi il 05/11/2007 non possavalere a dimostrare la serietà dell'intento sotteso alla posizione manifestata in quell'occasione Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -10- dai promittenti venditori, posto che Giuseppe F erro avrebbe dovuto,oltre che dichiararsi pronto ad adempiere, introdurre in qualche modo (esibendo ad esempio un assegno circolare,come correttamente osservato dal Tribunale ) , l'oggetto della sua prestazione nella disponibilità dei creditori. 3.-Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la v iolazione dell’art. 106 c.p.c.in relazione all’art. 1453 c.c., ai sensi dell’ art. 360 n. 3 c.p.c., contestando alla Corte di Appello di avere ritenuto infondata e di avere rigettato la domanda di garanzia spiegata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei signori Lombardino e Fontana (perché ritenuto anch’egli inadempiente ai preliminari di vendita del 14.4.2004) senza considerare che è stata la condotta dei signori Lombardino e Fontana a rendere impossibile il perfezionamento delle compravendite di cui ai preliminari del 14.4.2004 e dunque di conseguenza a non rendere possibile il perfezionamento del contratto definitivo t ra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente contesta l'erronea applicazione del disposto di cui all'art.1453 c.c. per non avere la Corte d'appello accertato quale delle condotte sia maggiormente rilevante e causa della risoluzione contrattuale per inadempimento: secondo l'orientamento delineato dalle Sezioni U nite della Corte di Cassazione n. 329/1983, laddove il giudice debba decidere su contrapposti domande di risoluzione per mancato rispetto delle obbligazioni assunte deve scegliere se accogliere l'un a o l'altra ma non può respingerle entrambe o dichiarare lo scioglimento per mutuo dissenso perché violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

4. - Il motivo è inammissibile, perché volto ad ottenere una riconsiderazione dei fatti e delle risultanze di causa non Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -11- consentita in questa sede, peraltro a fronte di una motivazione ampia e scevra da pecche logiche e giuridiche, che ha fatto corretta applicazione dei principi affermat i in materia dalla prevalente e ormai consolidata giurisprudenza di questo Giudice.

Il quale ha affermato “ nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienzereciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degliinadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma.

Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, relativamente ad uncontratto di compravendita di un suolo edificatorio, aveva ritenuto l’inadempimentodel venditore, consistito nella mancata cancellazione di pesi e vincoli gravanti sul bene venduto, prevalente rispetto alla sospensione del pagamento da parte dell'acquirente, stante una specifica previsione contrattuale che, in presenza di simile condotta dell'alienante, consentiva espressamente tale sospensione, oltre a contemplare la risoluzione delcontratto)”: Cass. n. 13627/2017; conf. , tra altre,Cass. n. 13827/2019.

Invero, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve, comunque, dichiarare lo scioglimento del contratto, atteso che le due antitetiche manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -12- negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (c.d. mutuo dissenso) (Cass. n. 26907/2014).

In queste ipotesi deve ritenersi che il contratto non possa avere più esecuzione, perchè le contrapposte manifestazioni di volontà, quali espresse in sede giudiziale, sebbene non determinino un accordo negoziale risolutorio, proprio perchè muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto (Cass.n. 767/2016; n. 19706/2020).

Deve dunque ritenersi superato l'orientamento espresso da Cass.

S.U. n. 392/1993, invocata nel motivo di ricorso (sulla cui linea non si erano per vero poste già decisioni immediatamente successive, come Cass. n. 5065/1993), che conduce al mantenimento dei vincoli e degli altri effetti prodotti dal contratto, in contrasto con la volontà risolutoria manifestata da ambo le parti, avendo questa Corte di legittimità anche precisato che non sussiste “violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposte reciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, non pronunzia "ultra petita" il giudice che dichiari risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c., ancorché le due contrapposte manifestazioni di volontà non Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -13- configurino un mutuo consenso negoziale risolutorio” (Cass. n. 6675/2018). 4.1.- Il caso trattato dalla decisione presenta questa particolarità: le inadempienze reciprocamente addotte da una parte a carico dell’altra sono state ritenute entrambe non già insussistenti, ma esistenti eper di più fra loro equivalenti.

Il giudice del merito ha infatti compi uto un’attenta opera di verificadei comportamenti delle parti in relazione al risultato che l’operazione contrattuale avrebbe dovuto loro garantire ed ha ritenuto i reciproci addebiti non infondati ma entrambi fondatie tali da superare la soglia della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c., in quanto riferiti “ ad inadempienze coeve e perduranti tra loro eziologicamente non correlate, in egual misura contrariealla buona fede contrattuale, causalmente del tutto equivalenti ( quindi refrattari e ad una valutazione comparativa in termini di incidenza prevalente/subvalente sull'equilibrio sinallagmatico e sulla funzione del contratto)” e d ha di conseguenza applicato al caso di specie i principi su ricordati, per identità diratio, al caso sottoposto al suo esame .

La sentenza appare condivisibile.

Qualora il giudice del merito pervenga, a valle di questa delicata opera di verifica e di valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, da condurre con riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione del contratto stipulato tra le parti e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, al risultato di ritenere impossibile attribuire all’una o all’altra parte l’esclusiva responsabilità, ritenendo sostanzialmenteequivalenti gli inadempimenti delle parti, dovrà dichiarare anche in questo caso lo scioglimento del contratt o, Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -14- evitando di fare sopravvivere un contratto per la cui esecuzione è venuto meno l’interesse di entrambe le parti e che presenta profili patologici che ne giustificherebbero la risoluzione giudiziale.

Correttamente il giudice di appello non ha pronunciato la risoluzione del contratto per colpa di entrambi i contraenti ex art. 1453 c.c., con gli effetti posti dall’art. 1458 c.c. (principio che è stato escluso da precedenti di questo Giudice in funzione dell’unitarietà della valutazione della colpa nell’inadempimento: Cass. nn.14648/2013; 25847/2008), ma ha dichiarato sciolto il contratto con effetto dal 4.02.2009, ossia dalla data in cui “con la notificazione della citazione per chiamata in causa dei terzi, si è realizzata la confluenza delle contrapposte manifestazioni di volontà dei promittenti venditori e del promittente compratore in direzione dell'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale”.

5. - Con il terzo motivo, espressamente condizionato all’accoglimento dei precedenti due motivi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1272 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ritenendo che i giudici di seconde cure abbiano errato laddove, riconoscendo [OSCURATO:PERSONA] creditore della somma di € 414.000,00 nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno provveduto, senza espressa dichiarazione liberatoria di quest’ultimo, a detrarre dalla suddetta somma il credito di € 164.000,00 vantato da questi nei confronti di Lombardino e Fontana.

In particolare, il ricorrente – deducendo di non aver mai liberato Lombardino e Fontana dall’obbligo di restituirgli le somme loro versate in conto prezzo delle vendite (€ 107.000,00 ed € 57.000,00) -chiede la cassazione della sentenza nella parte Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -15- in cui ha dispo sto la detrazione del credito vantato da Lombardino e Fontana dalle somme che la decisione riconosce dovute dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. 6.-Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha così motivato sul punto:pur ritenendo che l'atto definitivo del 12/11/2007 non contenga menzione della compensazione tra il debito dei promittenti verso Onorio e, per pari importo, il debito del compratore verso i venditori , ha ritenuto che tale circostanza non infici l'immediato effetto liberatorio dell'estromissione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e confermi, “ sotto un profilo sostanziale, la fondatezza della doglianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale, a recepire il convincimento del Tribunale, dopo avere liberato [OSCURATO:PERSONA] dall'obbligo di corrispondergli la somma di euro 164.000,00, verrebbe ingiustamente gravato dell'obbligo di restituire al Ferro la medesima somma, senza essersi nemmeno giovato della compensazione tra il suo debito di prezzo verso Fontana e Lombardino e il debito da espromissione di costoro verso di lui”.

Dalla decisione emerge dunque che il debito da espromissione era stato assunto da Fontana e Lombardino nei confronti di Onorio.

Come dedotto da quest’ultimo nel controricorso, l’argomentazione circa il fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe liberato Lombardino e Fontana dall’obbligo di restituire le somme loro versate è inconferente,dal momento che la dichiarazione di liberazione è quella che avrebbe potuto fare il creditore ([OSCURATO:PERSONA]) nei confronti del debitore originario ([OSCURATO:PERSONA]), al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente.

PoichèOnorio risulta creditore della maggiore somma di euro 414.000,00nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a titolo del doppio della caparra confirmatoria riconosciuta, è dunque legittim a la Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -16- compensazione con il suindicato debito di restituzione di euro 164.000 operata dalla Corte territoriale ai termini dell'art.1272 c.c.

Si deve infatti ricordare che l'espromissione “ si perfeziona verso il creditore, senza bisogno di un suo atto diaccettazione, quando egli venga a conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente”,posto che “la causa del contratto è costituita puramente e semplicemente dall'assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente accordo con l'obbligato”(Cass.21102/2021).

Costituisce inoltre principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5003/1979) quello per cui “ r avvisare in un determinato contratto un'espromissione - la quale, per il disposto del primo comma dell'art 1272 cod civ, comporta la solidarietà tra l'espromit tente e il debitore originario non espressamente liberato dal creditore - costituisce tipico giudizio di fatto, insindacabile, pertanto, in sede di legittimità, se frutto di un'indagine condotta senza violazione dei canoni di ermeneutica ed immune da vizi logico-giuridici”, come nel caso de quo. 7.-Con il quarto motivo (con il quale si contesta la “violazione dell’art. 91 c.p.c, ex art. 360 n. 3 c.p.c.”)il ricorrente ritiene che i giudici di seconde cure abbiano errato nel non avere condannatoLombardino e Fontana al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio e, “ stante l’impossibilità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -17- Ferro a trasferire i fondi rustici a [OSCURATO:PERSONA]”, avrebbero dovuto compensare anche tra questeparti le spese del giudizio. 8.-Anche l’ultimo motivo è infondato.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di liquidazione delle spese di lite, visto l’esito del giudizio.

Nessuna censura può essere rivolta anche sul punto alla Corte di appello di Palermo: vi è infatti censurabile violazione dell’art. 91 c.p.c. solo quando le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa(Cass.

SS.UU. n. 32061/2022), circostanza che non ricorre nel caso di specie.

Il giudice di seconde cure ha inoltre specificato in sentenza i giusti motivi della compensazione delle spese, come previsto dal testo previgente dell’art. 92 c.p.c., applicabile nel caso di specie ratione temporis. 9.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 10.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, s e dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, Ric. 2018 n. 10989 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 -18- oltre alle spese forfettarie nella misu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN 10989-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SCHITTONE, rappresentato e difeso in proprio e dall’avvocatoGAETANO MARANO, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2232/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Come si evince dalla lettura degli atti di causa, i fatti possono essere così ricostruiti. 1. In data 14/04/2004, con due distinti contratti preliminari di vendita, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] promettevano in vendita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] i loro limitrofi fondi rustici siti in Gibellina(c.da Salinella di [OSCURATO:PERSONA]) per il prezzo di € 169.500,00 ciascuno, immettendolo nella disponibilità degli immobili. 2. Con scrittura privata del giorno successivo (15/04/2004), il sig. [OSCURATO:PERSONA] si accollava il pagamento di una cambiale agraria con scadenza al 31 dicembre 2004 (cambiale garantita oltre che dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo estraneo al successivo giudizio). 3. Con atto del 27.06.2006, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] prometteva in vendita al sig. [OSCURATO:PERSONA] i due fondi che erano stati a lui promessi in vendita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo complessivamente convenuto in € Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -3- 357.000,00, fissando per la conclusionedel definitivo la data del 5.7.2006 (data coincidente con quella in cui avrebbe dovuto procedersi alla stipula dei contratti definitivi di compravendita dei due fondi rustici di cui al punto 1). Contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, [OSCURATO:PERSONA] versava all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 207.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. 4. In data 5.7.2006 non veniva stipulato alcun contratto: né quello tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né quello tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il signor [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con scrittura privata del 19.10.2007, i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promettevano in vendita al signor [OSCURATO:PERSONA] i fondi da loro precedentemente promessi in vendita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, con atti del 22.10.2007 e 24.10.2007, diffidavano l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla stipula del definitivo di vendita in adempimento dei preliminari del 14.4.2004 con invito a presentarsi dinanzi al Notaio in data 5.11.2007, previo pagamento del residuo prezzo e della cambiale agraria, precedentemente oggetto di accollo da parte dellostesso avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il giorno 5.11.2007 l’atto non veniva stipulato, come da redazione di specifico verbale da parte del notaio. 7. In data 12.11.2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trasferivano a [OSCURATO:PERSONA] i terreni già promessi in vendita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comunicava successivamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la volontà di recedere dal preliminare chiedendo contestualmente il pagamento del doppio della caparra da lui versata, pari ad € 207.000,00. 8. Da questifatti discendevano due giudizi. Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -4- 9. Con atto di citazione notificato il 29.10.2008, [OSCURATO:PERSONA] – premettendo di essere divenuto proprietario d e i due terrenti siti nella c.da Salinella di [OSCURATO:PERSONA] – chiedeva al Tribunale di Partanna di condannare l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare gli stessi e a risarcir gli il danno per il loro mancato godimento. 10. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, contestando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere immesso nel possesso dei terreni stante la legittimità del suo possesso, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere da loro garantito dalle pretese possessorie di [OSCURATO:PERSONA] e per sentirli condannare alla restituzione delle somme loro versate in conto prezzo di vendita dei due fondi pari, rispettivamente, a € 107.000,00 (in favore della Lombardino) e € 57.000,00 (versati al Fontana). 11. I chiamati in causa si costituivano e ccep endo l’inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni assunte con le scritture private del 14.04.2004 e del 15.04.2004, chiedendo la risoluzione alla data del 5.11.2007 dei preliminari di vendita del 14.04.2004, la condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per il mancato godimento dei fondi e all’immissione nel possesso dei fondi del sig. [OSCURATO:PERSONA]. I chiamati in causa chiedevano altresì dichiarar si quest’ultimo obbligato al pagamento della complessiva somma di € 164.000,00, quale debito di restituzione dei terzi chiamati in causa Lombardino e Fontana derivante dalla risoluzione dei contratti preliminari del 14.4.2004, ciò per effetto della scrittura privata del 19.10.2007. Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -5- 12. Il Tribunale di Marsala – S ezione distaccata di Partanna, con sentenza n. 5/2013, depositata il 22 gennaio 2013, ha pronunciato la risoluzione per inadempimento da parte dei signori Lombardino e Fontana ai due contratti del 14.4.2004 con i quali erano stati promessi in vendita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] i due terrenie ha condannato i terzi chiamati, e per essi [OSCURATO:PERSONA], a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 164.000,00 da loro complessivamente ricevuta in acconto prezzo, con condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei due fondi in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 13. Contro la sentenza hanno proposto appello (RGN. 408/2013) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si sono costituiti in giudizio [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche appello incidentale condizionato contro il terzo motivo incidentale di appello di Onorio. 14. Il secondo giudizio è stato avviato con atto di citazione notificato il 17.03.2009: con esso il signor [OSCURATO:PERSONA], premettendo che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era reso inadempiente alle obbligazioni assunte con la promessa di vendita del 27.6.2006, in quanto il giorno 5.07.2006 non si era potuto procedere alla stipula del definitivo di compravendita dei due terreniper non essersi il Ferro procurato la proprietà dei fondi, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 207.000,00 versata a titolo di acconto prezzo edi € 207.000,00 quale caparra confirmatoria. 15. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via principale il rigetto della domanda attrice, in via riconvenzionale il riconoscimento dell’inadempimento di Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -6- [OSCURATO:PERSONA] ed il proprio diritto a ritenere la caparra confirmatoria; chiedeva altresì la chiamata in causa di Lombardino e Fontana per essere da questi ultimi garantito rispetto alle pretese attoree. 16. Nel costituirsi in giudizio, i signori Lombardino e Fontana hanno opposto l’inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ai due contratti preliminari del 14.4.2004 e dell’accollo del 15.04.2004. 17. Il Tribunale di Marsala–Sezione distaccata di Partanna, con sentenza n. 61/2013 ha accolto le domande di [OSCURATO:PERSONA] e, disattese le domande proposte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’attore e dei terzi chiamati, ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione, a favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 136.500,00, oltre interessi (a titolo di restituzione della caparra confirmatoria ricevuta e di pagamento, previa riduzione ex art. 1384 c.c. della metà della somma ai sensi dell’art. 1385, co 2 c.c., detratto l’importo di € 164.000,00) in conseguenza della colpevole grave inadempienza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’impegno, assunto con contratto del 27.6.2006, a vendere a [OSCURATO:PERSONA] i beni immobili a lui precedentemente promessi da Lombardino e Fontana. 18. Contro la sentenza ha proposto appello (RGN. 1955/2013) l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il 13.11.2013. Gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre proposto appello incidentale. 19. La Corte di Appello di Palermo, riuniti i giudizi RGN. 408/2013 e 1955/2013per ragioni di connessione, con sentenza n. 2232/2017,depositata in data 27.11.2017, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala–Sezione distaccata di Partanna n. 61/2013, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -7- pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 250.000,00, pari a 207.000,00x 2 – 164. 000 ,00 , oltre interessi legali dalla data della domanda , confermando per il resto la predetta sentenza. Inriforma della sentenza n. 5/2013 dello stesso Tribunale, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato la risoluzione per “mutuo dissenso” dei contratti preliminari di vendita stipulati il 14.4.2004 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le manifestazioni di volontà reciprocamente volte alla risoluzione dei contratti in questione, pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, abbiano prodotto, conformemente all’intento delle parti, lo scioglimento del contratto con effettoex nunc. Compensava integralmente le spese del giudizio tra le suddette parti e confermavaper il resto la sentenzagravata. 20. Avverso tale sentenza ha propostoricorso per Cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi di ricorso. 21. Hanno resistitoConsuelo Lombardino e [OSCURATO:PERSONA] , da un lato, nonchè [OSCURATO:PERSONA] , dall’altro, con i rispettivi controricorsi. 22. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 23. In prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie il ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Santo. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c. ed in via conseguenziale dell’art. 1453 c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto poco seria, Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -8- e non conforme all’art. 1220 c.c., la dichiarazione “di essere pronto a pagare il residuo prezzo della compravendita” resa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] il 5.11.2007 avanti al Notaio, presso il cui studio era stato diffidato dai signori Lombardino e Fontana ad intervenire per la stipula del definitivo. La sentenza, prosegueil ricorrente, non ha nemmeno valutato l’obbligo del creditore di mettere il debitore nelle condizioni di potere effettuare la prestazione, così come riconosciuto da Cass. 15352/2006, richiamata dalla sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che i signori Lombardino e Fontana hanno subordinato la stipula del definitivo al pagamento, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], della cambiale agraria, che nulla aveva a che vedere con i preliminari dei due fondi rustici; tale circostanza avrebbe dovuto portare la Corte di Appello a ritenere valida ed efficace l’offerta non formale effettuata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di pagare a Lombardino e Fontana il saldo del prezzo delle compravendite. Aggiunge in memoria che la positiva risposta all'invito di recarsi dal notaio per stipulare l'atto di compravendita, unitamente alla dichiarata prontezza ad adempiere la propria obbligazione verbalizzata dal notaio deve fare riconoscere sussistenti i requisiti dell'offerta non formale, idonea ad escludere la mora del debitore. La C orte distrettuale avrebbe dovuto valutare la rilevanza della condotta delle parti e dichiarare inadempienti i promittenti venditori. 2.-Il motivo è privo di fondamento. La sentenza richiama precedenti di questa Corte ( Cass. n. 15352/2006) che hanno ritenuto l’offerta non formale della prestazione“idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia seria, tempestiva e completa, e consista nell'effettiva Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -9- introduzione dell'oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonchè nella comunicazione di tale fatto al medesimo. Il parametro valutativo della sussistenza dei caratteri della serietà e della completezza è costituito dalla esaustività della posizione assunta dal debitore con l'offerta stessa, nel senso che il creditore deve potervi aderire senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'idoneità dell'offerta non formale di pagamento di canoni di locazione effettuata mediante deposito di somma su un libretto non intestato al locatore, né formalmente posto nella piena disponibilità del medesimo)”(sulla necessità che la condotta del debitoresia idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione cfr. anche Cass. 22734/2014e Cass. 25155/ 2010 , secondo la quale “l'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art.1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa)”. Con un accertamento non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, come nella specie, la decisione impugnata ha ritenuto cheil succinto verbale redatto dal notaio Cancemi il 05/11/2007 non possavalere a dimostrare la serietà dell'intento sotteso alla posizione manifestata in quell'occasione Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -10- dai promittenti venditori, posto che Giuseppe F erro avrebbe dovuto,oltre che dichiararsi pronto ad adempiere, introdurre in qualche modo (esibendo ad esempio un assegno circolare,come correttamente osservato dal Tribunale ) , l'oggetto della sua prestazione nella disponibilità dei creditori. 3.-Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la v iolazione dell’art. 106 c.p.c.in relazione all’art. 1453 c.c., ai sensi dell’ art. 360 n. 3 c.p.c., contestando alla Corte di Appello di avere ritenuto infondata e di avere rigettato la domanda di garanzia spiegata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei signori Lombardino e Fontana (perché ritenuto anch’egli inadempiente ai preliminari di vendita del 14.4.2004) senza considerare che è stata la condotta dei signori Lombardino e Fontana a rendere impossibile il perfezionamento delle compravendite di cui ai preliminari del 14.4.2004 e dunque di conseguenza a non rendere possibile il perfezionamento del contratto definitivo t ra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta l'erronea applicazione del disposto di cui all'art.1453 c.c. per non avere la Corte d'appello accertato quale delle condotte sia maggiormente rilevante e causa della risoluzione contrattuale per inadempimento: secondo l'orientamento delineato dalle Sezioni U nite della Corte di Cassazione n. 329/1983, laddove il giudice debba decidere su contrapposti domande di risoluzione per mancato rispetto delle obbligazioni assunte deve scegliere se accogliere l'un a o l'altra ma non può respingerle entrambe o dichiarare lo scioglimento per mutuo dissenso perché violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 4. - Il motivo è inammissibile, perché volto ad ottenere una riconsiderazione dei fatti e delle risultanze di causa non Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -11- consentita in questa sede, peraltro a fronte di una motivazione ampia e scevra da pecche logiche e giuridiche, che ha fatto corretta applicazione dei principi affermat i in materia dalla prevalente e ormai consolidata giurisprudenza di questo Giudice. Il quale ha affermato “ nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienzereciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degliinadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, relativamente ad uncontratto di compravendita di un suolo edificatorio, aveva ritenuto l’inadempimentodel venditore, consistito nella mancata cancellazione di pesi e vincoli gravanti sul bene venduto, prevalente rispetto alla sospensione del pagamento da parte dell'acquirente, stante una specifica previsione contrattuale che, in presenza di simile condotta dell'alienante, consentiva espressamente tale sospensione, oltre a contemplare la risoluzione delcontratto)”: Cass. n. 13627/2017; conf. , tra altre,Cass. n. 13827/2019. Invero, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve, comunque, dichiarare lo scioglimento del contratto, atteso che le due antitetiche manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -12- negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (c.d. mutuo dissenso) (Cass. n. 26907/2014). In queste ipotesi deve ritenersi che il contratto non possa avere più esecuzione, perchè le contrapposte manifestazioni di volontà, quali espresse in sede giudiziale, sebbene non determinino un accordo negoziale risolutorio, proprio perchè muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto (Cass.n. 767/2016; n. 19706/2020). Deve dunque ritenersi superato l'orientamento espresso da Cass. S.U. n. 392/1993, invocata nel motivo di ricorso (sulla cui linea non si erano per vero poste già decisioni immediatamente successive, come Cass. n. 5065/1993), che conduce al mantenimento dei vincoli e degli altri effetti prodotti dal contratto, in contrasto con la volontà risolutoria manifestata da ambo le parti, avendo questa Corte di legittimità anche precisato che non sussiste “violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposte reciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, non pronunzia "ultra petita" il giudice che dichiari risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c., ancorché le due contrapposte manifestazioni di volontà non Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -13- configurino un mutuo consenso negoziale risolutorio” (Cass. n. 6675/2018). 4.1.- Il caso trattato dalla decisione presenta questa particolarità: le inadempienze reciprocamente addotte da una parte a carico dell’altra sono state ritenute entrambe non già insussistenti, ma esistenti eper di più fra loro equivalenti. Il giudice del merito ha infatti compi uto un’attenta opera di verificadei comportamenti delle parti in relazione al risultato che l’operazione contrattuale avrebbe dovuto loro garantire ed ha ritenuto i reciproci addebiti non infondati ma entrambi fondatie tali da superare la soglia della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c., in quanto riferiti “ ad inadempienze coeve e perduranti tra loro eziologicamente non correlate, in egual misura contrariealla buona fede contrattuale, causalmente del tutto equivalenti ( quindi refrattari e ad una valutazione comparativa in termini di incidenza prevalente/subvalente sull'equilibrio sinallagmatico e sulla funzione del contratto)” e d ha di conseguenza applicato al caso di specie i principi su ricordati, per identità diratio, al caso sottoposto al suo esame . La sentenza appare condivisibile. Qualora il giudice del merito pervenga, a valle di questa delicata opera di verifica e di valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, da condurre con riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione del contratto stipulato tra le parti e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, al risultato di ritenere impossibile attribuire all’una o all’altra parte l’esclusiva responsabilità, ritenendo sostanzialmenteequivalenti gli inadempimenti delle parti, dovrà dichiarare anche in questo caso lo scioglimento del contratt o, Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -14- evitando di fare sopravvivere un contratto per la cui esecuzione è venuto meno l’interesse di entrambe le parti e che presenta profili patologici che ne giustificherebbero la risoluzione giudiziale. Correttamente il giudice di appello non ha pronunciato la risoluzione del contratto per colpa di entrambi i contraenti ex art. 1453 c.c., con gli effetti posti dall’art. 1458 c.c. (principio che è stato escluso da precedenti di questo Giudice in funzione dell’unitarietà della valutazione della colpa nell’inadempimento: Cass. nn.14648/2013; 25847/2008), ma ha dichiarato sciolto il contratto con effetto dal 4.02.2009, ossia dalla data in cui “con la notificazione della citazione per chiamata in causa dei terzi, si è realizzata la confluenza delle contrapposte manifestazioni di volontà dei promittenti venditori e del promittente compratore in direzione dell'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale”. 5. - Con il terzo motivo, espressamente condizionato all’accoglimento dei precedenti due motivi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1272 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ritenendo che i giudici di seconde cure abbiano errato laddove, riconoscendo [OSCURATO:PERSONA] creditore della somma di € 414.000,00 nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno provveduto, senza espressa dichiarazione liberatoria di quest’ultimo, a detrarre dalla suddetta somma il credito di € 164.000,00 vantato da questi nei confronti di Lombardino e Fontana. In particolare, il ricorrente – deducendo di non aver mai liberato Lombardino e Fontana dall’obbligo di restituirgli le somme loro versate in conto prezzo delle vendite (€ 107.000,00 ed € 57.000,00) -chiede la cassazione della sentenza nella parte Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -15- in cui ha dispo sto la detrazione del credito vantato da Lombardino e Fontana dalle somme che la decisione riconosce dovute dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. 6.-Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha così motivato sul punto:pur ritenendo che l'atto definitivo del 12/11/2007 non contenga menzione della compensazione tra il debito dei promittenti verso Onorio e, per pari importo, il debito del compratore verso i venditori , ha ritenuto che tale circostanza non infici l'immediato effetto liberatorio dell'estromissione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e confermi, “ sotto un profilo sostanziale, la fondatezza della doglianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale, a recepire il convincimento del Tribunale, dopo avere liberato [OSCURATO:PERSONA] dall'obbligo di corrispondergli la somma di euro 164.000,00, verrebbe ingiustamente gravato dell'obbligo di restituire al Ferro la medesima somma, senza essersi nemmeno giovato della compensazione tra il suo debito di prezzo verso Fontana e Lombardino e il debito da espromissione di costoro verso di lui”. Dalla decisione emerge dunque che il debito da espromissione era stato assunto da Fontana e Lombardino nei confronti di Onorio. Come dedotto da quest’ultimo nel controricorso, l’argomentazione circa il fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe liberato Lombardino e Fontana dall’obbligo di restituire le somme loro versate è inconferente,dal momento che la dichiarazione di liberazione è quella che avrebbe potuto fare il creditore ([OSCURATO:PERSONA]) nei confronti del debitore originario ([OSCURATO:PERSONA]), al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente. PoichèOnorio risulta creditore della maggiore somma di euro 414.000,00nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a titolo del doppio della caparra confirmatoria riconosciuta, è dunque legittim a la Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -16- compensazione con il suindicato debito di restituzione di euro 164.000 operata dalla Corte territoriale ai termini dell'art.1272 c.c. Si deve infatti ricordare che l'espromissione “ si perfeziona verso il creditore, senza bisogno di un suo atto diaccettazione, quando egli venga a conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente”,posto che “la causa del contratto è costituita puramente e semplicemente dall'assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente accordo con l'obbligato”(Cass.21102/2021). Costituisce inoltre principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5003/1979) quello per cui “ r avvisare in un determinato contratto un'espromissione - la quale, per il disposto del primo comma dell'art 1272 cod civ, comporta la solidarietà tra l'espromit tente e il debitore originario non espressamente liberato dal creditore - costituisce tipico giudizio di fatto, insindacabile, pertanto, in sede di legittimità, se frutto di un'indagine condotta senza violazione dei canoni di ermeneutica ed immune da vizi logico-giuridici”, come nel caso de quo. 7.-Con il quarto motivo (con il quale si contesta la “violazione dell’art. 91 c.p.c, ex art. 360 n. 3 c.p.c.”)il ricorrente ritiene che i giudici di seconde cure abbiano errato nel non avere condannatoLombardino e Fontana al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio e, “ stante l’impossibilità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -17- Ferro a trasferire i fondi rustici a [OSCURATO:PERSONA]”, avrebbero dovuto compensare anche tra questeparti le spese del giudizio. 8.-Anche l’ultimo motivo è infondato. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di liquidazione delle spese di lite, visto l’esito del giudizio. Nessuna censura può essere rivolta anche sul punto alla Corte di appello di Palermo: vi è infatti censurabile violazione dell’art. 91 c.p.c. solo quando le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa(Cass. SS.UU. n. 32061/2022), circostanza che non ricorre nel caso di specie. Il giudice di seconde cure ha inoltre specificato in sentenza i giusti motivi della compensazione delle spese, come previsto dal testo previgente dell’art. 92 c.p.c., applicabile nel caso di specie ratione temporis. 9.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 10.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, s e dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, Ric. 2018 n. 10989 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -18- oltre alle spese forfettarie nella misu
Sentenza Cassazione n. 28487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris