CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40368/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 maggio 2021 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la decisione del Tribunale di Gorizia che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto in abitazione (che gli aveva fruttato beni per un valore di 50 euro), infliggendogli la pena di mesi otto di reclusione ed euro 210 di multa, previo giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen. e la contestata recidiva. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'unico motivo di ricorso lamenta insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. Dopo aver riportato ampi passi della sentenza impugnata, il ricorrente contesta la logicità dell'argomentazione della Corte di merito a proposito della circostanza che il fuggitivo identificato nell'imputato indossasse prima un passamontagna e poi lo avesse rimosso, data la vicinanza temporale tra l'inizio della fuga e l'avvistamento da parte della teste Gradnik, nonché considerata la concitazione del momento. Tale conclusione sarebbe confortata dalla circostanza che non era stato trovato alcun passamontagna sulla via di fuga e men che meno nella disponibilità di Braidic. Altra incongruenza della decisione avversata è costituita dal fatto che la Gradnik aveva prima dichiarato di non avere la visuale sul cortile e poi di avere visto l'imputato che entrava nell'autovettura. La Corte territoriale, inoltre avrebbe tralasciato l'osservazione, formulata nell'atto di appello, circa l'impossibilità di percepire l'altezza di un soggetto ed i suoi tratti somatici dal momento che la donna si era affacciata al balcone del primo piano. Inoltre sarebbe errata la risposta che la Corte di merito aveva fornito all'obiezione censoria circa l'utilizzo del termine "poide" ("andiamo" in croato) che la Gradnik aveva udito pronunziare all'uomo entrato in auto. La Corte di appello ha, infatti, affermato che il prevenuto, pur non essendo di nazionalità croata, poteva conoscerlo siccome abitante in una zona di confine, mentre egli è residente a Tavagnacco, località situata in provincia di Udine a 40 Km dal (} confine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile siccome aspecifico e versato in fatto, dal momento che, affrontando singoli passaggi dell'ordito argomentativo della sentenza impugnata — e tentando di isolarli dagli altri — tenta di accreditare una diversa ricostruzione di merito che non si confronta con il tessuto logico della sentenza della Corte territoriale. In particolare, la Corte territoriale ha connesso logicamente il riconoscimento effettuato dal Coss di uno dei tre fuggitivi, ancorché travisato da un passamontagna, con la visualizzazione completa del medesimo, con il volto scoperto, da parte della Gradnik che, poco distante, ha visto arrivare un uomo — corrispondente alla descrizione del Coss e successivamente riconosciuto nel Braidic — che è poi entrato precipitosamente in un auto che lo aspettava a motore acceso. Auto poi inseguita dal di lei figlio — particolare tralasciato dal ricorrente — ed individuata come di proprietà dell'odierno imputato, che non ha giustificato tale circostanza se non con un generico riferimento ad altri utilizzatori. Altro aspetto che pure è ignorato dal ricorrente e che è stato razionalmente valorizzato dalla Corte di merito è che il figlio della Gradnik, postosi all'inseguimento della vettura, aveva visto che essa caricava un terzo soggetto, il che collima con il coinvolgimento nel fatto dei tre individui visti fuggire dalla casa della persona offesa. Tutte le considerazioni del ricorrente sulle possibilità concrete che la Gradnik aveva di visualizzare volto e altezza del prevenuto appaiono meramente congetturali, così come appare frutto di uno sconfinamento nel merito la presunta impossibilità della teste di vedere il cortile dove vi era l'auto che attendeva il fuggitivo. Quanto alla conoscenza della lingua croata da parte dell'imputato, in disparte la circostanza che si tratta di un criterio di individuazione marginale rispetto agli altri nell'economia della motivazione, essa pone una questione di fatto che non può avere sede nel giudizio di legittimità. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i