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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04911/2022

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uente Rep.

Cea4 . 4 cì,« SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 7981 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43E28 I234P) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H03 H501Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51B10 H501F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA]- ro rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D15 F839K) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Na- poli n. 3934/2018, pubblicata in data 7 agosto 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 16 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni che assume subiti in conseguenza dell'inadempimento dello stesso alle sue obbligazioni professionali in occasione della stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, per avere quest'ultimo omesso di accertare che l'immobile ipotecato, in quanto gravato da usi civici non affrancati, non era commer- ciabile.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- pua Vetere.

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di pri- mo grado, l'ha invece accolta, condannando il notaio convenu- to a risarcire il danno nella misura di € 160.197,58, oltre ac- cessori.

Ricorre il notaio Orsi, sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c...

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 30 T.U. n. 380/2001 ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 1218 e 1176, II comma, c.c. ai sensi dell'art.360, n. 3 c.p.c.».

Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 16 Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 115 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.».

Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 2236 c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.».

I primi quattro motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente, onde essi possono essere esaminati congiun- tamente.

Il notaio ricorrente contesta le affermazioni della corte di ap- pello secondo cui egli, ai fini del corretto adempimento della sua prestazione professionale, non riconducibile a quelle com- portanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., avrebbe dovuto prendere visione del cer- tificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto dell'atto da lui stipulato e/o comunque effettuare opportune ricerche presso il comune e la regione, onde verificare e se- gnalare alle parti l'esistenza di usi civici incidenti sulla com- merciabilità del bene assoggettato ad ipoteca (che è stata esclusa in sede di azione esecutiva promossa dalla banca con- tro il garante, sulla base di considerazioni in ordine alle quali non risultano proposte nella presente sede specifiche censu- re), «dovendo essere presumibilmente consapevole, nella sua qualità di notaio, del fatto che molti terreni della zona sono gravati da usi civici, come condivisibilmente rilevato dall'appellante». 1.1 Con il primo motivo, il ricorrente sostiene, in particolare, che, ai sensi dell'art. 30 del T.U. n. 380/2001, l'acquisizione del certificato di destinazione urbanistica sarebbe obbligatorio solo in caso di atti relativi a terreni ovvero terreni costituenti pertinenze di edifici censiti nel N.C.E.U. di superficie superiore a 5.000 mq, mentre nella specie si trattava di costituzione di ipoteca su un appartamento e un locale deposito. 1.2 Con il secondo motivo, sostiene che non era tenuto ad ef- fettuare indagini presso il comune e la regione onde verificare Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 16 l'esistenza di usi civici sul terreno su cui erano edificati gli edi- fici da assoggettare ad ipoteca, in quanto non gli era stato espressamente affidato il relativo specifico incarico e non era- no emersi indici di possibile rischio, in proposito, in seguito al regolare espletamento delle indagini ipotecarie e catastali (an- zi, secondo il ricorrente, sia dalla pratica di condono edilizio, sia dalla circostanza che l'immobile era già stato oggetto di valutazione da parte di un tecnico stimatore di cui si era av- valsa la banca, emergevano addirittura elementi indiziari in senso contrario all'esistenza di usi civici). 1.3 Con il terzo motivo, sostiene che non potrebbe conside- rarsi «fatto notorio», ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la circostan- za che molti terreni della zona in cui si trovava l'edificio da as- soggettare ad ipoteca fossero gravati da usi civici, come af- fermato dalla corte di appello.

Tale circostanza, lungi dal co- stituire un fatto notorio, a suo avviso implicherebbe invece acquisizioni specifiche di natura tecnica che necessitano del preventivo accertamento di particolari dati.

Sostiene altresì che, a tal fine, non sarebbe possibile valorizzare la professione di notaio da egli svolta e, tanto meno, sarebbe corretto consi- derare la "presumibile", anche se non certa, sua consapevo- lezza sul punto.

Afferma infine che gli immobili siti nella zona considerata sarebbero stati normalmente venduti all'asta, in sede di esecuzione forzata, presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, fino al 2008, non sarebbe mai stato sollevato, nelle procedure esecutive, alcun problema di commerciabilità, in virtù dell'esistenza di usi civici: solo successivamente sa- rebbe stato usualmente disposto dai giudici dell'esecuzione che gli esperti provvedessero ad effettuare indagini in proposi- to. 1.4 Con il quarto motivo, sostiene, infine, che la corte di ap- pello avrebbe erroneamente escluso che la prestazione omes- sa comportasse la soluzione di problemi tecnici di speciale dif- Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 16 ficoltà, sul presupposto che l'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione aveva accertato l'esistenza degli usi civici con una semplice indagine presso la Regione Campania.

Deduce, infatti, che l'esperto aveva ricevuto proprio lo specifico incari- co di accertare l'eventuale esistenza di usi civici, ma si tratta- va di un accertamento esulante da quelli ordinariamente effet- tuati dal notaio in occasione della stipula di atti costitutivi di ipoteca su edifici: di conseguenza, a suo avviso, il rilievo dell'esistenza di usi civici sarebbe nella specie da ritenere una prestazione implicante speciale difficoltà sul piano tecnico, come dimostrerebbe anche il fatto che lo stesso consulente tecnico della banca che aveva stimato l'immobile non aveva rilevato alcunché in proposito.

Tutte le indicate censure sono infondate.

2. È opportuno in primo luogo ribadire come, secondo il co- stante indirizzo di questa Corte - che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare - il notaio incaricato della stipula (o anche della sola autentica delle sottoscrizioni) di atti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili «non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurare serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché con- tenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio» (cfr. di recente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7283 del 16/03/2021, Rv. 660913 - 01; in precedenza, nel medesimo senso, ex multis: Sez. 3, Sen- tenza n. 24733 del 28/11/2007, Rv. 600457 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15726 del 02/07/2010, Rv. 614022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12482 del 18/05/2017, Rv. 644201 - 01).

La questione posta dal ricorrente, con le censure in esame, ri- guarda l'effettiva estensione dell'obbligo del notaio di verifica- re l'esistenza di situazioni che possano incidere sulla serietà e Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 16 certezza degli effetti tipici dell'atto da stipulare o comunque sul risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti e, in particolare, se vi sia un obbligo del notaio di verificare e segnalare alle parti la potenziale sussistenza di possibili limiti alla stessa commerciabilità dei beni immobili oggetto del con- tratto, derivanti dall'incidenza di eventuali usi civici, svolgendo in proposito le indagini possibili ed opportune.

La questione si pone, da una parte, in quanto, benché il loro definitivo accertamento e/o quanto meno il loro censimento da parte degli enti locali, sia normalmente documentato, la certezza dell'inesistenza di usi civici gravanti su un determina- to immobile non risulta da appositi registri (potendo essere sempre rivendicata da qualunque interessato mediante azione giudiziaria davanti alla competente giurisdizione speciale) e, dall'altra parte, in quanto possono sussistere incertezze sull'effettiva e concreta incidenza di determinati usi civici in ordine alla commerciabilità di immobili realizzati sulle aree gravate.

3. Orbene - diversamente da quanto affermato dal ricorrente (in particolare nel terzo motivo del ricorso) - va in primo luo- go chiarito che la corte di appello non ha considerato «fatto notorio» che il terreno su cui insisteva l'edificio da assoggetta- re ad ipoteca fosse gravato da usi civici, in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c..

Essa non ha in realtà affatto applicato tale ultima disposizione ai fini della decisione della controversia, ma ha semplicemente operato un accertamento di fatto in ordine alla diligenza dovu- ta dal notaio nell'espletare le dovute indagini sulla libertà da vincoli incidenti sulla commerciabilità dei beni costituiti in ga- ranzia.

Non è in contestazione il fatto oggettivo che molti dei terreni siti nella zona in cui si trovano i predetti beni siano gravati da usi civici: lo confermano, non solo l'esistenza (rilevata in sede Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 6 di 16 di esecuzione forzata) di tali usi civici in relazione agli immobi- li oggetto della presente controversia, ma le stesse difese di parte ricorrente, il quale espressamente dà atto che, nei pro- cedimenti di esecuzione forzata che si svolgono sugli immobili siti in tale zona, proprio per l'esistenza di un gran numero di manufatti realizzati su terreni gravati da usi civici, i locali giu- dici dell'esecuzione (almeno a partire da una certa epoca) in- caricano regolarmente gli esperti stimatori di eseguire specifici accertamenti in proposito.

La corte di appello ha ritenuto che la situazione complessiva della zona in cui si trovava l'immobile, almeno nelle sue linee generali, non poteva ritenersi ignota al notaio, in forza della professione dallo stesso svolta in quel territorio.

Di conse- guenza, ha affermato che quest'ultimo avrebbe dovuto, per adempiere correttamente alla propria prestazione, con la dili- genza professionale dovuta nel caso concreto ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 1176, comma 2, c.c., svolgere indagini ulte- riori rispetto a quelle di natura ipotecaria e catastale, sull'eventuale esistenza di usi civici, quanto meno acquisendo il certificato di destinazione urbanistica del terreno sui cui gli immobili erano stati edificati e/o acquisendo apposita certifi- cazione presso la Regione.

In questo modo, non può ritenersi che la corte di appello ab- bia considerato come fatto notorio l'esistenza di usi civici sull'area di terreno sulla quale insistono gli immobili per cui è causa, in violazione dell'art. 115 c.p.c.; essa ha invece sem- plicemente operato un accertamento di fatto in ordine al con- tenuto della diligenza professionale esigibile dal notaio nel ca- so concreto, accertamento legittimamente fondato su base in- diziaria, con riguardo alla presumibile conoscenza, da parte di un notaio, della generale situazione di potenziale rischio dell'esistenza di vincoli di natura pubblica e/o collettiva ri- Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 7 di 16 guardante una parte del territorio in cui egli opera professio- nalmente.

Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente se- de (né di fatto specificamente censurato, come tale, dal mo- mento che i motivi di ricorso in esame hanno ad oggetto esclusivamente pretese violazioni di norme di diritto).

4. In altri termini, la corte di appello, lungi dall'applicare (fal- samente, come pretende il ricorrente) la norma di cui all'art.115 c.p.c. in tema di fatto notorio, ritenendo cioè generalmen- te nota e conosciuta da chiunque la situazione della zona in cui si trovavano gli immobili costituiti in garanzia (e, tanto meno, quella dello specifico immobile oggetto dell'atto rogato del notaio ricorrente), si è in realtà limitata ad effettuare un (corretto) accertamento di carattere presuntivo ed indiziario in ordine alla conoscenza della generale situazione di potenziale rischio di sussistenza di vincoli pubblici o collettivi, con riguar- do ad una vasta zona del territorio in cui egli stesso opera, da parte di un soggetto che professionalmente si occupa della stipulazione di atti giuridici aventi ad oggetto beni immobili, con la connessa assistenza alle parti stipulanti. -5.

Sulla base di quanto appena esposto, possono essere esa- minate in dettaglio le censure di cui agli altri motivi del ricorso in esame. 5.1 La questione relativa alla non obbligatorietà dell'acquisizione del certificato di destinazione urbanista del terreno su cui insisteva l'immobile, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'edilizia n. 380 del 2001, risulta inconferente, nei ter- mini in cui è posta dal ricorrente.

La corte territoriale non ha, infatti, affermato che il suddetto certificato dovesse essere allegato all'atto costitutivo dell'ipoteca sebbene quest'ultimo avesse ad oggetto edifici e Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 8 di 16 non terreni, in violazione dell'art. 30 del T.U. sull'edilizia (che lo richiede effettivamente solo per i terreni), come parrebbe sostenere il ricorrente, ma ha semplicemente ritenuto che la sua acquisizione sarebbe stata opportuna, nel caso di specie, come indagine ulteriore sulla libertà da vincoli degli immobili da assoggettare ad ipoteca, anche in relazione alla potenziale esistenza di usi civici. 5.2 Analogamente è a dirsi con riguardo alla questione relati- va allo svolgimento di più specifiche indagini presso la Regio- ne Campania al fine di verificare l'esistenza di eventuali usi ci- vici, nonché con riguardo alle stesse allegazioni del ricorrente in merito alla circostanza di fatto che gli immobili siti in quella zona sarebbero sempre stati regolarmente venduti all'asta, presso il tribunale locale, fino al 2008 (allegazioni che peraltro non risultano neanche adeguatamente documentate; anzi non può non rilevarsi che, addirittura, da uno dei precedenti di merito prodotti dallo stesso ricorrente con la memoria deposi- tata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., emerge che, almeno in un ca- so, l'improcedibilità dell'esecuzione su un immobile sito nella predetta zona, a causa dell'esistenza di usi civici, sarebbe sta- ta dichiarata dal tribunale locale già nel 2007).

Anche tali questioni si risolvono, in definitiva, in contestazioni aventi ad oggetto l'accertamento di fatto adeguatamente mo- tivato in ordine alla diligenza professionale in concreto dovuta dal notaio nello svolgimento della sua prestazione, non am- missibili nella presente sede. 5.3 Le contestazioni relative alla speciale difficoltà della pre- stazione sul piano tecnico ed alla conseguente pretesa viola- zione dell'art. 2236 c.c., risultano poi infondate in diritto.

La corte di appello, una volta chiarito che, nella diligenza pro- fessionale in concreto esigibile dal notaio in sede di stipula di un atto di costituzione in garanzia di beni immobili siti in una zona che presentava un potenziale rischio di sussistenza di Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 9 di 16 vincoli pubblici, rientrava lo svolgimento di indagini più appro- fondite rispetto a quelle ordinarie e, in particolare, che doveva essere svolta una indagine sulla possibile esistenza di usi civici sui terreni dove si trovavano gli edifici costituiti in garanzia, ha poi del tutto coerentemente affermato che lo svolgimento di tali indagini non presentava alcuna difficoltà tecnica e, co- munque, riguardava la diligenza del professionista, non la sua perizia tecnica, onde non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 2236, coma 2, c.c..

Tale affermazione è pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5946 del 15/06/1999, Rv. 527535 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1228 del 28/01/2003, Rv. 560035 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4427 del 02/03/2005, Rv. 580131 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586196 - 01).

6. In definitiva, la corte di appello, ha nella specie effettuato una specificazione della portata precettiva della disposizione generale sulla diligenza dovuta dal notaio nell'adempimento della sua prestazione professionale, ricavandone una regola di condotta da applicare al caso concreto: la regola di condotta per cui, in caso di stipula di atti relativi ad immobili siti in zone in cui via sia il potenziale rischio di sussistenza 9,,L.vincoli di qualsiasi natura che incidono sulla loro commerciabilità, il no- taio è tenuto ad effettuare indagini ulteriori e più approfondite di quelle svolte ordinariamente, onde accertare la effettiva li- bertà dei beni oggetto degli atti rogati a suo ministero.

Ha quindi proceduto a verificare la eventuale violazione di det- ta regola di condotta nel caso concreto, accertando che, nella specie, il notaio rogante, pur dovendosi ritenere a conoscenza del rischio della potenziale sussistenza di usi civici, nella zona in cui si trovavano gli immobili assoggettati ad ipoteca a ga- ranzia del mutuo da lui stipulato, non aveva proceduto alle necessarie indagini in proposito, le quali avrebbero consentito Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 10 di 16 di rilevare agevolmente l'esistenza in concreto di siffatti usi ci- vici, in virtù dei quali è stata ritenuta (e sul punto, si ribadi- sce, non è proposta alcuna specifica censura nella presente sede) la sostanziale incommerciabilità degli immobili stessi.

Si tratta di una operazione che potrebbe ritenersi sindacabile, sotto il profilo della violazione di legge, solo con riguardo alla attività di specificazione, sulla base della clausola generale sull'adeguata diligenza professionale, della regola di condotta destinata ad applicarsi nel caso concreto, ma non sotto il pro- filo relativo alla verifica del rispetto di tale ultima regola di condotta nel caso di specie.

Orbene, tutte le censure del ricorrente riguardano in realtà proprio questo secondo profilo, che però si risolve in un accer- tamento di fatto: egli non contesta, infatti, la regola di con- dotta enucleata dal giudice sulla base della previsione genera- le della dovuta diligenza professionale (cioè quella per cui il notaio deve effettuare indagini più approfondite, estese quindi alla situazione dei terreni sui cui sono edificati gli edifici og- getto degli atti rogati anche in relazione alla eventuale esi- stenza di usi civici, quando vi siano ragioni, ovvero «indici di allerta», che inducano a dubitare della sicura libertà da vincoli di tale tipologia dei beni oggetto di atti rogati a suo ministe- ro), ma in sostanza contesta esclusivamente che, nella specie, tali ragioni di dubbio (ovvero «indici di allerta») sulla libertà da vincoli degli immobili per cui è causa effettivamente potes- sero ritenersi sussistenti per il notaio rogante (resta dunque altresì impregiudicata la questione di diritto dell'eventuale sussistenza, in generale, di un obbligo per il notaio di svolgere addirittura in ogni caso accertamenti in relazione ad eventuali usi civici gravanti sugli immobili oggetto degli atti da lui roga- ti, anche in mancanza di «indici di allerta», salvo espresso esonero delle parti, questione che - per quanto sin qui osser- Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 11 di 16 vato - non può ritenersi direttamente rilevante nella presente controversia).

Sotto l'aspetto da ultimo considerato, va ribadito che la corte di appello ha ritenuti sussistenti un «indice di allerta» che im- poneva più approfondite indagini, in ragione della localizzazio- ne dell'immobile oggetto dell'atto da stipulare in una zona in cui oggettivamente non poteva escludersi (anzi vi era il rischio concreto) che vi fossero edifici realizzati su terreni gravati da usi civici, con diretta incidenza sulla loro commerciabilità, e che tale rischio doveva ritenersi (presuntivamente) conosciuto dal notaio, in virtù della professione da lui stesso svolta.

Come già ampiamente chiarito, si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente ap- parente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede (né di fatto specificamente censurato, come tale, dal momento che i moti- vi di ricorso in esame hanno ad oggetto esclusivamente prete- se violazioni di norme di diritto).

7. Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa avvii- cazione dell'art. 1227 c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.o.c.».

Sostiene il notaio ricorrente che la banca attrice avrebbe potu- to e dovuto rilevare l'esistenza degli usi civici attraverso la pe- rizia di stima sugli immobili dalla stessa svolta in sede di istruttoria del mutuo.

Non emerge chiaramente se il ricorrente intenda sostenere la sussistenza di un concorso colposo del danneggiato nella cau- sazione del fatto dannoso (art. 1227, comma 1, c.c.) o l'omissione della condotta necessaria ad evitare l'aggravamento del danno (art. 1227, comma 2, c.c.) e, anzi, in generale, il motivo di ricorso non risulta sufficientemente specifico e rispettoso della condizione di ammissibilità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 12 di 16 In ogni caso, il rilievo dell'esistenza di eventuali usi civici gra- vanti sul terreno dove sono edificati gli immobili ipotecati e dei conseguenti limiti alla commerciabilità degli stessi, costituisce una questione che senz'altro rientra nel tipico oggetto della competenza professionale del notaio (precisamente nel suo dovere di consiglio e di segnalazione alle parti delle ragioni che potrebbero incidere negativamente sugli effetti degli atti stipulati e sul risultato pratico perseguito dalle parti con detti atti), trattandosi di vincoli di natura giuridica sui beni oggetto della costituenda garanzia, incidenti sulla concreta efficacia della stessa, non di una questione tecnica di estimo.

Certamente un esperto stimatore deve, in linea generale, te- ner conto di eventuali vincoli, anche derivanti da usi civici, ai fini della determinazione del valore di mercato del bene da stimare, ma stabilire se siffatti vincoli siano o meno configu- rabili, in diritto, e quali effetti abbiano con riguardo alla com- merciabilità dei beni che ne sono colpiti, costituisce (come è ovvio), una questione di competenza del giurista, non del tec- nico stimatore.

D'altra parte, come già chiarito, si tratta di una questione che certamente rientra nella specifica prestazione professionale oggetto dell'incarico contrattualmente affidato dalle parti al notaio, onde non è certo possibile, già sul piano logico, ipotiz- zare che quest'ultimo sia, anche solo in parte, esonerato dalla relativa responsabilità contrattuale sulla base della possibilità che alla relativa prestazione potesse in realtà adempiere an- che la parte in proprio, ovvero mediante altro professionista, senza che risulti in alcun modo che quest'ultima avesse in realtà informazioni o conoscenze non disponibili per il notaio.

Il soggetto che si rivolge ad un notaio per stipulare un deter- minato atto, così affidandogli (in mancanza di clausola di espresso esonero) anche il compito di effettuare le necessarie indagini sulla libertà da vincoli dei beni oggetto di quell'atto, Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 13 di 16 non può certo essere ritenuto corresponsabile dell'omissione di dette indagini, che aveva in realtà commissionato al notaio stesso.

Non può, quindi, sotto questo profilo, ravvisarsi alcun concor- so colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dan- noso.

8. Con il sesto motivo si denunzia «Omesso esame delle con- testazioni sollevate in ordine alla determinazione e quantifica- zione dei danni ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

Il motivo - che ha ad oggetto la concreta determinazione del danno causato dall'inadempimento del notaio alla sua obbliga- zione professionale - è infondato.

La corte di appello ha riconosciuto il danno ed il relativo risar- cimento in misura coincidente con quella dell'intero importo del mutuo concesso sulla base della garanzia ipotecaria e che è stato impossibile recuperare a causa della dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva promossa contro i mutuatari (importo pari ad C 120.000,00 oltre accessori).

Secondo il notaio ricorrente, il danno conseguenza risarcibile sarebbe stato in realtà (correttamente) individuato dalla corte di appello nell'impossibilità di escutere la garanzia, ma poi, contraddittoriamente, esso sarebbe stato determinato nell'intero importo della somma data a mutuo e non nel valore effettivo dei beni oggetto dell'ipoteca, che sarebbe inferiore.

Sul punto, la Corte osserva che, come in effetti si ricava da una complessiva lettura della motivazione della decisione im- pugnata, i giudici di merito hanno ritenuto che, se il notaio avesse individuato i vincoli gravanti sugli immobili, sarebbe emerso che gli stessi non erano commerciabili (e, in realtà, non erano stati neanche validamente acquistati dagli stessi mutuatari datori di ipoteca), quindi certamente non avrebbe potuto essere stipulato dal notaio il mutuo ipotecario, il cui importo la banca non ha recuperato neanche in parte (circo- Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 14 di 16 stanza quest'ultima che non risulta contestata): il danno subi- to dalla banca è stato, quindi, correttamente ritenuto pari all'importo concesso a mutuo, che non si è potuto recuperare.

D'altra parte, nella specie non potrebbe neanche attribuirsi un concreto rilievo al "valore effettivo" degli immobili concessi in garanzia, ai fini della determinazione del danno subito dalla banca, come pretenderebbe il ricorrente: si tratta infatti di immobili che è stato accertato non essere commerciabili e, ancor più in radice, non potersi ritenere acquistati validamen- te dagli stessi soggetti che hanno costituito la garanzia, onde ad essi, in realtà, non può attribuirsi alcun effettivo valore ai fini dell'escussione della garanzia stessa.

Di conseguenza, il danno provocato dal mancato rilievo di tale incommerciabilità in sede di stipula del mutuo ipotecario, che avrebbe impedito in radice la costituzione in garanzia dei pre- detti immobili, come nella sostanza correttamente ritenuto dalla corte di appello, coincide con l'importo erogato a titolo di mutuo e non recuperato proprio a causa della impossibilità di escutere la garanzia.

9. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 15 di 16 dandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. Cea4 . 4 cì,« SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 7981 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43E28 I234P) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H03 H501Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51B10 H501F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA]- ro rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D15 F839K) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Na- poli n. 3934/2018, pubblicata in data 7 agosto 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 16 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni che assume subiti in conseguenza dell'inadempimento dello stesso alle sue obbligazioni professionali in occasione della stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, per avere quest'ultimo omesso di accertare che l'immobile ipotecato, in quanto gravato da usi civici non affrancati, non era commer- ciabile. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- pua Vetere. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di pri- mo grado, l'ha invece accolta, condannando il notaio convenu- to a risarcire il danno nella misura di € 160.197,58, oltre ac- cessori. Ricorre il notaio Orsi, sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c... Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 30 T.U. n. 380/2001 ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 1218 e 1176, II comma, c.c. ai sensi dell'art.360, n. 3 c.p.c.». Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 16 Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 115 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 2236 c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.». I primi quattro motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente, onde essi possono essere esaminati congiun- tamente. Il notaio ricorrente contesta le affermazioni della corte di ap- pello secondo cui egli, ai fini del corretto adempimento della sua prestazione professionale, non riconducibile a quelle com- portanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., avrebbe dovuto prendere visione del cer- tificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto dell'atto da lui stipulato e/o comunque effettuare opportune ricerche presso il comune e la regione, onde verificare e se- gnalare alle parti l'esistenza di usi civici incidenti sulla com- merciabilità del bene assoggettato ad ipoteca (che è stata esclusa in sede di azione esecutiva promossa dalla banca con- tro il garante, sulla base di considerazioni in ordine alle quali non risultano proposte nella presente sede specifiche censu- re), «dovendo essere presumibilmente consapevole, nella sua qualità di notaio, del fatto che molti terreni della zona sono gravati da usi civici, come condivisibilmente rilevato dall'appellante». 1.1 Con il primo motivo, il ricorrente sostiene, in particolare, che, ai sensi dell'art. 30 del T.U. n. 380/2001, l'acquisizione del certificato di destinazione urbanistica sarebbe obbligatorio solo in caso di atti relativi a terreni ovvero terreni costituenti pertinenze di edifici censiti nel N.C.E.U. di superficie superiore a 5.000 mq, mentre nella specie si trattava di costituzione di ipoteca su un appartamento e un locale deposito. 1.2 Con il secondo motivo, sostiene che non era tenuto ad ef- fettuare indagini presso il comune e la regione onde verificare Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 16 l'esistenza di usi civici sul terreno su cui erano edificati gli edi- fici da assoggettare ad ipoteca, in quanto non gli era stato espressamente affidato il relativo specifico incarico e non era- no emersi indici di possibile rischio, in proposito, in seguito al regolare espletamento delle indagini ipotecarie e catastali (an- zi, secondo il ricorrente, sia dalla pratica di condono edilizio, sia dalla circostanza che l'immobile era già stato oggetto di valutazione da parte di un tecnico stimatore di cui si era av- valsa la banca, emergevano addirittura elementi indiziari in senso contrario all'esistenza di usi civici). 1.3 Con il terzo motivo, sostiene che non potrebbe conside- rarsi «fatto notorio», ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la circostan- za che molti terreni della zona in cui si trovava l'edificio da as- soggettare ad ipoteca fossero gravati da usi civici, come af- fermato dalla corte di appello. Tale circostanza, lungi dal co- stituire un fatto notorio, a suo avviso implicherebbe invece acquisizioni specifiche di natura tecnica che necessitano del preventivo accertamento di particolari dati. Sostiene altresì che, a tal fine, non sarebbe possibile valorizzare la professione di notaio da egli svolta e, tanto meno, sarebbe corretto consi- derare la "presumibile", anche se non certa, sua consapevo- lezza sul punto. Afferma infine che gli immobili siti nella zona considerata sarebbero stati normalmente venduti all'asta, in sede di esecuzione forzata, presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, fino al 2008, non sarebbe mai stato sollevato, nelle procedure esecutive, alcun problema di commerciabilità, in virtù dell'esistenza di usi civici: solo successivamente sa- rebbe stato usualmente disposto dai giudici dell'esecuzione che gli esperti provvedessero ad effettuare indagini in proposi- to. 1.4 Con il quarto motivo, sostiene, infine, che la corte di ap- pello avrebbe erroneamente escluso che la prestazione omes- sa comportasse la soluzione di problemi tecnici di speciale dif- Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 16 ficoltà, sul presupposto che l'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione aveva accertato l'esistenza degli usi civici con una semplice indagine presso la Regione Campania. Deduce, infatti, che l'esperto aveva ricevuto proprio lo specifico incari- co di accertare l'eventuale esistenza di usi civici, ma si tratta- va di un accertamento esulante da quelli ordinariamente effet- tuati dal notaio in occasione della stipula di atti costitutivi di ipoteca su edifici: di conseguenza, a suo avviso, il rilievo dell'esistenza di usi civici sarebbe nella specie da ritenere una prestazione implicante speciale difficoltà sul piano tecnico, come dimostrerebbe anche il fatto che lo stesso consulente tecnico della banca che aveva stimato l'immobile non aveva rilevato alcunché in proposito. Tutte le indicate censure sono infondate. 2. È opportuno in primo luogo ribadire come, secondo il co- stante indirizzo di questa Corte - che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare - il notaio incaricato della stipula (o anche della sola autentica delle sottoscrizioni) di atti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili «non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurare serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché con- tenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio» (cfr. di recente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7283 del 16/03/2021, Rv. 660913 - 01; in precedenza, nel medesimo senso, ex multis: Sez. 3, Sen- tenza n. 24733 del 28/11/2007, Rv. 600457 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15726 del 02/07/2010, Rv. 614022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12482 del 18/05/2017, Rv. 644201 - 01). La questione posta dal ricorrente, con le censure in esame, ri- guarda l'effettiva estensione dell'obbligo del notaio di verifica- re l'esistenza di situazioni che possano incidere sulla serietà e Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 16 certezza degli effetti tipici dell'atto da stipulare o comunque sul risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti e, in particolare, se vi sia un obbligo del notaio di verificare e segnalare alle parti la potenziale sussistenza di possibili limiti alla stessa commerciabilità dei beni immobili oggetto del con- tratto, derivanti dall'incidenza di eventuali usi civici, svolgendo in proposito le indagini possibili ed opportune. La questione si pone, da una parte, in quanto, benché il loro definitivo accertamento e/o quanto meno il loro censimento da parte degli enti locali, sia normalmente documentato, la certezza dell'inesistenza di usi civici gravanti su un determina- to immobile non risulta da appositi registri (potendo essere sempre rivendicata da qualunque interessato mediante azione giudiziaria davanti alla competente giurisdizione speciale) e, dall'altra parte, in quanto possono sussistere incertezze sull'effettiva e concreta incidenza di determinati usi civici in ordine alla commerciabilità di immobili realizzati sulle aree gravate. 3. Orbene - diversamente da quanto affermato dal ricorrente (in particolare nel terzo motivo del ricorso) - va in primo luo- go chiarito che la corte di appello non ha considerato «fatto notorio» che il terreno su cui insisteva l'edificio da assoggetta- re ad ipoteca fosse gravato da usi civici, in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.. Essa non ha in realtà affatto applicato tale ultima disposizione ai fini della decisione della controversia, ma ha semplicemente operato un accertamento di fatto in ordine alla diligenza dovu- ta dal notaio nell'espletare le dovute indagini sulla libertà da vincoli incidenti sulla commerciabilità dei beni costituiti in ga- ranzia. Non è in contestazione il fatto oggettivo che molti dei terreni siti nella zona in cui si trovano i predetti beni siano gravati da usi civici: lo confermano, non solo l'esistenza (rilevata in sede Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 6 di 16 di esecuzione forzata) di tali usi civici in relazione agli immobi- li oggetto della presente controversia, ma le stesse difese di parte ricorrente, il quale espressamente dà atto che, nei pro- cedimenti di esecuzione forzata che si svolgono sugli immobili siti in tale zona, proprio per l'esistenza di un gran numero di manufatti realizzati su terreni gravati da usi civici, i locali giu- dici dell'esecuzione (almeno a partire da una certa epoca) in- caricano regolarmente gli esperti stimatori di eseguire specifici accertamenti in proposito. La corte di appello ha ritenuto che la situazione complessiva della zona in cui si trovava l'immobile, almeno nelle sue linee generali, non poteva ritenersi ignota al notaio, in forza della professione dallo stesso svolta in quel territorio. Di conse- guenza, ha affermato che quest'ultimo avrebbe dovuto, per adempiere correttamente alla propria prestazione, con la dili- genza professionale dovuta nel caso concreto ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 1176, comma 2, c.c., svolgere indagini ulte- riori rispetto a quelle di natura ipotecaria e catastale, sull'eventuale esistenza di usi civici, quanto meno acquisendo il certificato di destinazione urbanistica del terreno sui cui gli immobili erano stati edificati e/o acquisendo apposita certifi- cazione presso la Regione. In questo modo, non può ritenersi che la corte di appello ab- bia considerato come fatto notorio l'esistenza di usi civici sull'area di terreno sulla quale insistono gli immobili per cui è causa, in violazione dell'art. 115 c.p.c.; essa ha invece sem- plicemente operato un accertamento di fatto in ordine al con- tenuto della diligenza professionale esigibile dal notaio nel ca- so concreto, accertamento legittimamente fondato su base in- diziaria, con riguardo alla presumibile conoscenza, da parte di un notaio, della generale situazione di potenziale rischio dell'esistenza di vincoli di natura pubblica e/o collettiva ri- Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 7 di 16 guardante una parte del territorio in cui egli opera professio- nalmente. Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente se- de (né di fatto specificamente censurato, come tale, dal mo- mento che i motivi di ricorso in esame hanno ad oggetto esclusivamente pretese violazioni di norme di diritto). 4. In altri termini, la corte di appello, lungi dall'applicare (fal- samente, come pretende il ricorrente) la norma di cui all'art.115 c.p.c. in tema di fatto notorio, ritenendo cioè generalmen- te nota e conosciuta da chiunque la situazione della zona in cui si trovavano gli immobili costituiti in garanzia (e, tanto meno, quella dello specifico immobile oggetto dell'atto rogato del notaio ricorrente), si è in realtà limitata ad effettuare un (corretto) accertamento di carattere presuntivo ed indiziario in ordine alla conoscenza della generale situazione di potenziale rischio di sussistenza di vincoli pubblici o collettivi, con riguar- do ad una vasta zona del territorio in cui egli stesso opera, da parte di un soggetto che professionalmente si occupa della stipulazione di atti giuridici aventi ad oggetto beni immobili, con la connessa assistenza alle parti stipulanti. -5. Sulla base di quanto appena esposto, possono essere esa- minate in dettaglio le censure di cui agli altri motivi del ricorso in esame. 5.1 La questione relativa alla non obbligatorietà dell'acquisizione del certificato di destinazione urbanista del terreno su cui insisteva l'immobile, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'edilizia n. 380 del 2001, risulta inconferente, nei ter- mini in cui è posta dal ricorrente. La corte territoriale non ha, infatti, affermato che il suddetto certificato dovesse essere allegato all'atto costitutivo dell'ipoteca sebbene quest'ultimo avesse ad oggetto edifici e Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 8 di 16 non terreni, in violazione dell'art. 30 del T.U. sull'edilizia (che lo richiede effettivamente solo per i terreni), come parrebbe sostenere il ricorrente, ma ha semplicemente ritenuto che la sua acquisizione sarebbe stata opportuna, nel caso di specie, come indagine ulteriore sulla libertà da vincoli degli immobili da assoggettare ad ipoteca, anche in relazione alla potenziale esistenza di usi civici. 5.2 Analogamente è a dirsi con riguardo alla questione relati- va allo svolgimento di più specifiche indagini presso la Regio- ne Campania al fine di verificare l'esistenza di eventuali usi ci- vici, nonché con riguardo alle stesse allegazioni del ricorrente in merito alla circostanza di fatto che gli immobili siti in quella zona sarebbero sempre stati regolarmente venduti all'asta, presso il tribunale locale, fino al 2008 (allegazioni che peraltro non risultano neanche adeguatamente documentate; anzi non può non rilevarsi che, addirittura, da uno dei precedenti di merito prodotti dallo stesso ricorrente con la memoria deposi- tata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., emerge che, almeno in un ca- so, l'improcedibilità dell'esecuzione su un immobile sito nella predetta zona, a causa dell'esistenza di usi civici, sarebbe sta- ta dichiarata dal tribunale locale già nel 2007). Anche tali questioni si risolvono, in definitiva, in contestazioni aventi ad oggetto l'accertamento di fatto adeguatamente mo- tivato in ordine alla diligenza professionale in concreto dovuta dal notaio nello svolgimento della sua prestazione, non am- missibili nella presente sede. 5.3 Le contestazioni relative alla speciale difficoltà della pre- stazione sul piano tecnico ed alla conseguente pretesa viola- zione dell'art. 2236 c.c., risultano poi infondate in diritto. La corte di appello, una volta chiarito che, nella diligenza pro- fessionale in concreto esigibile dal notaio in sede di stipula di un atto di costituzione in garanzia di beni immobili siti in una zona che presentava un potenziale rischio di sussistenza di Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 9 di 16 vincoli pubblici, rientrava lo svolgimento di indagini più appro- fondite rispetto a quelle ordinarie e, in particolare, che doveva essere svolta una indagine sulla possibile esistenza di usi civici sui terreni dove si trovavano gli edifici costituiti in garanzia, ha poi del tutto coerentemente affermato che lo svolgimento di tali indagini non presentava alcuna difficoltà tecnica e, co- munque, riguardava la diligenza del professionista, non la sua perizia tecnica, onde non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 2236, coma 2, c.c.. Tale affermazione è pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5946 del 15/06/1999, Rv. 527535 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1228 del 28/01/2003, Rv. 560035 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4427 del 02/03/2005, Rv. 580131 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586196 - 01). 6. In definitiva, la corte di appello, ha nella specie effettuato una specificazione della portata precettiva della disposizione generale sulla diligenza dovuta dal notaio nell'adempimento della sua prestazione professionale, ricavandone una regola di condotta da applicare al caso concreto: la regola di condotta per cui, in caso di stipula di atti relativi ad immobili siti in zone in cui via sia il potenziale rischio di sussistenza 9,,L.vincoli di qualsiasi natura che incidono sulla loro commerciabilità, il no- taio è tenuto ad effettuare indagini ulteriori e più approfondite di quelle svolte ordinariamente, onde accertare la effettiva li- bertà dei beni oggetto degli atti rogati a suo ministero. Ha quindi proceduto a verificare la eventuale violazione di det- ta regola di condotta nel caso concreto, accertando che, nella specie, il notaio rogante, pur dovendosi ritenere a conoscenza del rischio della potenziale sussistenza di usi civici, nella zona in cui si trovavano gli immobili assoggettati ad ipoteca a ga- ranzia del mutuo da lui stipulato, non aveva proceduto alle necessarie indagini in proposito, le quali avrebbero consentito Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 10 di 16 di rilevare agevolmente l'esistenza in concreto di siffatti usi ci- vici, in virtù dei quali è stata ritenuta (e sul punto, si ribadi- sce, non è proposta alcuna specifica censura nella presente sede) la sostanziale incommerciabilità degli immobili stessi. Si tratta di una operazione che potrebbe ritenersi sindacabile, sotto il profilo della violazione di legge, solo con riguardo alla attività di specificazione, sulla base della clausola generale sull'adeguata diligenza professionale, della regola di condotta destinata ad applicarsi nel caso concreto, ma non sotto il pro- filo relativo alla verifica del rispetto di tale ultima regola di condotta nel caso di specie. Orbene, tutte le censure del ricorrente riguardano in realtà proprio questo secondo profilo, che però si risolve in un accer- tamento di fatto: egli non contesta, infatti, la regola di con- dotta enucleata dal giudice sulla base della previsione genera- le della dovuta diligenza professionale (cioè quella per cui il notaio deve effettuare indagini più approfondite, estese quindi alla situazione dei terreni sui cui sono edificati gli edifici og- getto degli atti rogati anche in relazione alla eventuale esi- stenza di usi civici, quando vi siano ragioni, ovvero «indici di allerta», che inducano a dubitare della sicura libertà da vincoli di tale tipologia dei beni oggetto di atti rogati a suo ministe- ro), ma in sostanza contesta esclusivamente che, nella specie, tali ragioni di dubbio (ovvero «indici di allerta») sulla libertà da vincoli degli immobili per cui è causa effettivamente potes- sero ritenersi sussistenti per il notaio rogante (resta dunque altresì impregiudicata la questione di diritto dell'eventuale sussistenza, in generale, di un obbligo per il notaio di svolgere addirittura in ogni caso accertamenti in relazione ad eventuali usi civici gravanti sugli immobili oggetto degli atti da lui roga- ti, anche in mancanza di «indici di allerta», salvo espresso esonero delle parti, questione che - per quanto sin qui osser- Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 11 di 16 vato - non può ritenersi direttamente rilevante nella presente controversia). Sotto l'aspetto da ultimo considerato, va ribadito che la corte di appello ha ritenuti sussistenti un «indice di allerta» che im- poneva più approfondite indagini, in ragione della localizzazio- ne dell'immobile oggetto dell'atto da stipulare in una zona in cui oggettivamente non poteva escludersi (anzi vi era il rischio concreto) che vi fossero edifici realizzati su terreni gravati da usi civici, con diretta incidenza sulla loro commerciabilità, e che tale rischio doveva ritenersi (presuntivamente) conosciuto dal notaio, in virtù della professione da lui stesso svolta. Come già ampiamente chiarito, si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente ap- parente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede (né di fatto specificamente censurato, come tale, dal momento che i moti- vi di ricorso in esame hanno ad oggetto esclusivamente prete- se violazioni di norme di diritto). 7. Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa avvii- cazione dell'art. 1227 c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.o.c.». Sostiene il notaio ricorrente che la banca attrice avrebbe potu- to e dovuto rilevare l'esistenza degli usi civici attraverso la pe- rizia di stima sugli immobili dalla stessa svolta in sede di istruttoria del mutuo. Non emerge chiaramente se il ricorrente intenda sostenere la sussistenza di un concorso colposo del danneggiato nella cau- sazione del fatto dannoso (art. 1227, comma 1, c.c.) o l'omissione della condotta necessaria ad evitare l'aggravamento del danno (art. 1227, comma 2, c.c.) e, anzi, in generale, il motivo di ricorso non risulta sufficientemente specifico e rispettoso della condizione di ammissibilità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 12 di 16 In ogni caso, il rilievo dell'esistenza di eventuali usi civici gra- vanti sul terreno dove sono edificati gli immobili ipotecati e dei conseguenti limiti alla commerciabilità degli stessi, costituisce una questione che senz'altro rientra nel tipico oggetto della competenza professionale del notaio (precisamente nel suo dovere di consiglio e di segnalazione alle parti delle ragioni che potrebbero incidere negativamente sugli effetti degli atti stipulati e sul risultato pratico perseguito dalle parti con detti atti), trattandosi di vincoli di natura giuridica sui beni oggetto della costituenda garanzia, incidenti sulla concreta efficacia della stessa, non di una questione tecnica di estimo. Certamente un esperto stimatore deve, in linea generale, te- ner conto di eventuali vincoli, anche derivanti da usi civici, ai fini della determinazione del valore di mercato del bene da stimare, ma stabilire se siffatti vincoli siano o meno configu- rabili, in diritto, e quali effetti abbiano con riguardo alla com- merciabilità dei beni che ne sono colpiti, costituisce (come è ovvio), una questione di competenza del giurista, non del tec- nico stimatore. D'altra parte, come già chiarito, si tratta di una questione che certamente rientra nella specifica prestazione professionale oggetto dell'incarico contrattualmente affidato dalle parti al notaio, onde non è certo possibile, già sul piano logico, ipotiz- zare che quest'ultimo sia, anche solo in parte, esonerato dalla relativa responsabilità contrattuale sulla base della possibilità che alla relativa prestazione potesse in realtà adempiere an- che la parte in proprio, ovvero mediante altro professionista, senza che risulti in alcun modo che quest'ultima avesse in realtà informazioni o conoscenze non disponibili per il notaio. Il soggetto che si rivolge ad un notaio per stipulare un deter- minato atto, così affidandogli (in mancanza di clausola di espresso esonero) anche il compito di effettuare le necessarie indagini sulla libertà da vincoli dei beni oggetto di quell'atto, Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 13 di 16 non può certo essere ritenuto corresponsabile dell'omissione di dette indagini, che aveva in realtà commissionato al notaio stesso. Non può, quindi, sotto questo profilo, ravvisarsi alcun concor- so colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dan- noso. 8. Con il sesto motivo si denunzia «Omesso esame delle con- testazioni sollevate in ordine alla determinazione e quantifica- zione dei danni ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Il motivo - che ha ad oggetto la concreta determinazione del danno causato dall'inadempimento del notaio alla sua obbliga- zione professionale - è infondato. La corte di appello ha riconosciuto il danno ed il relativo risar- cimento in misura coincidente con quella dell'intero importo del mutuo concesso sulla base della garanzia ipotecaria e che è stato impossibile recuperare a causa della dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva promossa contro i mutuatari (importo pari ad C 120.000,00 oltre accessori). Secondo il notaio ricorrente, il danno conseguenza risarcibile sarebbe stato in realtà (correttamente) individuato dalla corte di appello nell'impossibilità di escutere la garanzia, ma poi, contraddittoriamente, esso sarebbe stato determinato nell'intero importo della somma data a mutuo e non nel valore effettivo dei beni oggetto dell'ipoteca, che sarebbe inferiore. Sul punto, la Corte osserva che, come in effetti si ricava da una complessiva lettura della motivazione della decisione im- pugnata, i giudici di merito hanno ritenuto che, se il notaio avesse individuato i vincoli gravanti sugli immobili, sarebbe emerso che gli stessi non erano commerciabili (e, in realtà, non erano stati neanche validamente acquistati dagli stessi mutuatari datori di ipoteca), quindi certamente non avrebbe potuto essere stipulato dal notaio il mutuo ipotecario, il cui importo la banca non ha recuperato neanche in parte (circo- Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 14 di 16 stanza quest'ultima che non risulta contestata): il danno subi- to dalla banca è stato, quindi, correttamente ritenuto pari all'importo concesso a mutuo, che non si è potuto recuperare. D'altra parte, nella specie non potrebbe neanche attribuirsi un concreto rilievo al "valore effettivo" degli immobili concessi in garanzia, ai fini della determinazione del danno subito dalla banca, come pretenderebbe il ricorrente: si tratta infatti di immobili che è stato accertato non essere commerciabili e, ancor più in radice, non potersi ritenere acquistati validamen- te dagli stessi soggetti che hanno costituito la garanzia, onde ad essi, in realtà, non può attribuirsi alcun effettivo valore ai fini dell'escussione della garanzia stessa. Di conseguenza, il danno provocato dal mancato rilievo di tale incommerciabilità in sede di stipula del mutuo ipotecario, che avrebbe impedito in radice la costituzione in garanzia dei pre- detti immobili, come nella sostanza correttamente ritenuto dalla corte di appello, coincide con l'importo erogato a titolo di mutuo e non recuperato proprio a causa della impossibilità di escutere la garanzia. 9. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- Ric. n. 7981/2019 - Sez. 3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 15 di 16 dandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del r
Sentenza Cassazione n. 04911/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris