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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22731/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTIINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dalla Corte d'appello, che ha evidenziato come gli elementi emersi dall'istruttoria provassero il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione fraudolenta e come questi dovesse ritenersi il reale interessato alla realizzazione della truffa e non già un mero mediatore, come sostenuto in modo del tutto inverosimile dall'imputato; considerato altresì che il ricorrente ha di fatto lamentato non una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica (peraltro inammissibilmente denunciando il vizio in modo cumulativo), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: a questa Corte, però, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTIINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 4 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dalla Corte d'appello, che ha evidenziato come gli elementi emersi dall'istruttoria provassero il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione fraudolenta e come questi dovesse ritenersi il reale interessato alla realizzazione della truffa e non già un mero mediatore, come sostenuto in modo del tutto inverosimile dall'imputato; considerato altresì che il ricorrente ha di fatto lamentato non una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica (peraltro inammissibilmente denunciando il vizio in modo cumulativo), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: a questa Corte, però, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso