CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 28 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa, riconosciute le circostanze di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen, in relazione al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 2. Ritenuto che la censura che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto consumato, è reiterativa di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non corretto, che comunque, può essere rivisto in questa sede, risultando la censura medesima, in ogni caso, manifestamente infondata. 2.1.Considerato, infatti, che perche sia consumato il furto commesso strappando la cosa di dosso alla persona, è necessario che l'agente sia riuscito a prendere la cosa stessa e che l'atto sia compiuto in modo ed in circostanze tali che l'agente consegua l'effettiva disponibilità della res, si che a tale disponibilità corrisponda il correlativo spossessamento del detentore. Invero, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'agente consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex multis, Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S, Rv. 274016). Rilevato, peraltro, che solo qualora la predisposizione dell'attività di sorveglianza si sia estrinsecata ancor prima della sottrazione, avendo il detentore e gli agenti di polizia seguito e sorvegliato l'autore del fatto, nelle diverse fasi dell'azione furtiva, in guisa da poterla interrompere in qualsiasi momento, il delitto non può considerarsi consumato (poiché solo in tale caso non si realizza l'effettivo e, sia pur temporaneo, impossessamento da parte del soggetto attivo e la correlativa sottrazione della res alla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso, non reputandosi, all'uopo sufficiente la mera amotio). 3. Ritenuto, quindi, che al ricorso inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] no