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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27568/2022

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uéit-e-trettfense.Fe.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Palermo dell'Il giugno 2018, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 590, comma primo, cod. pen.; inoltre, lo ha condannato, unitamente alla responsabile civile Unipol S.A.I. al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

L'imputazione in oggetto concerne l'avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali consistite in "trauma cranio facciale con frattura massiccio, frattura radio di sn distrazione cervicale ed escoriazioni al volto", con prognosi di giorni trenta, a causa di colpa generica e, in particolare, perché, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], percor- rendo via Panzera con direttrice di marcia verso via E. Giafar in Palermo, senza pre- stare la dovuta distanza di sicurezza, aveva tamponato la bicicletta condotta da Blan- dino Roberto, che in quel medesimo frangente stava attraversando la via E. Giafar angolo via F. Panzera, omettendo dunque di dare la precedenza in presenza del se- gnale di stop posizionato su via F. Panzera. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che questi all'u- scita della via Panzera non si fosse fermato allo stop, provocando così l'incidente col ciclista in transito, che percorreva la strada a velocità non elevata.

In realtà, secondo la Corte territoriale, l'esame delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dai testi citati e le altre evidenze istruttorie non consentivano di ritenere provata con certezza la presenza di un segnale di stop all'incrocio della via Panzera con la via Giafar, mancando accertamenti tecnici e rilievi fotografici (solo la persona offesa ne affermava con certezza l'esistenza).

In ogni caso, era pacifico che l'incidente era avvenuto al centro dell'intersezione tra la via Panzera e la via Giafar e che in quel momento la Minicar dell'imputato era in marcia.

Sul punto, il teste [OSCURATO:PERSONA] dichiarava "mi trovavo in bicicletta dietro il sig. [OSCURATO:PERSONA] in direzione lato monte quando all'incrocio con via Panzera posta sulla destra usciva una mini car e investiva il sig. [OSCURATO:PERSONA] .... andavamo ad un'andatura normale ... non ricordo se nella via Panzera insiste segnale di stop.

Anche l'altro testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] non parlava di un segnale di stop, dichiarando piuttosto: "mi trovavo in via Giafar ... ho visto la mini car condotta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] che usciva dalla via Panzera e si stava immettendo nella via Giafar girando a sinistra.

Vedevo sopraggiungere una bicicletta che procedeva a velocità t sostenuta, occupando il centro della carreggiata ... vedevo un furgone che si fermava per far passare il sig. [OSCURATO:PERSONA]".

Nello stesso senso anche il teste Milioti che riferiva di non sapere se "su via Panzera vi fosse un segnale di stop".Anche a voler ritenere che il ciclista avesse superato il camion che si era fermato per far passare il [OSCURATO:PERSONA] e che stesse quindi continuando a pedalare lungo via Giafar, il [OSCURATO:PERSONA] aveva l'obbligo di immettersi con prudenza nella suddetta intersezione, ' persino qualora avesse avuto diritto di precedenza, alla luce di quanto segue: a) le condizioni del traffico, trattandosi di un orario di punta; b) l'assenza di visuale libera sulla strada, a causa del camion e delle altre autovetture (come ammesso dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame e confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] "non aveva la visuale libera sull'altra corsia", deposizione questa partico- larmente attendibile, essendo egli cugino del [OSCURATO:PERSONA] e suo compagno di scuola all'e- poca del sinistro); c) la dislocazione dell'incrocio in prossimità dell'uscita di una scuola.

D'altronde, non risulta incontrovertibilmente provato - alla luce delle sole depo- sizioni testimoniali - che il conducente della bicicletta stesse viaggiando a velocità eccessiva: invero, il distanziamento tra il Blandino e il gruppo non comprovava la velocità elevata, ben potendo tale circostanza attribuirsi alla maggiore resistenza della persona offesa o al suo posizionamento da tempo alla testa del gruppo di ciclisti.

Peraltro, dopo l'urto, il Blandino con la sua bici cadeva a terra vicino all'auto, mentre se fosse sopraggiunto a forte velocità probabilmente l'urto lo avrebbe gettato più lontano, con conseguenze ben più gravi di quelle effettivamente riportate.

La Corte di merito ha escluso che la condotta della persona offesa integrasse gli estremi del caso fortuito, quale evento imprevedibile e inevitabile idoneo ad elidere il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo.

Deve riconoscersi, infatti, a carico del conducente alla guida di un veicolo un obbligo rafforzato di pru- denza e diligenza, nel prevenire eventuali incidenti, soprattutto in presenza di un'in- tersezione, precisando più volte la Cassazione che, aldilà dell'esistenza di una segna- letica che imponga l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, in prossimità di un incrocio e ancor più al momento in cui si attraversano intersezioni o altri punti peri- colosi, occorre tenere un comportamento particolarmente attento, che consideri il traffico, la velocità, la visibilità ed anche possibili comportamenti imprudenti di terzi, pedoni o altri utenti della strada.

La mancata prova circa l'esistenza del segnale dì stop non fa venir meno la vio- lazione degli obblighi previsti dall'art. 145 C.d.S. e dalle altre regole di prudenza, che imponevano al [OSCURATO:PERSONA] di non immettersi sulla via Giafar per effettuare una manovra pericolosa, quale la svolta a sinistra, per portare a termine la quale, al momento dell'incidente, stava attraversando l'intera carreggiata, senza astenersi dal prose- guire la marcia pur non avendo la visuale libera, tanto da investire la persona offesa. i.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale, proponendo cinque motivi di impugnazione.2.1.

Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen..

Si deduce che la condanna è stata emessa in relazione alla violazione del gene- rale obbligo dì immettersi con prudenza nell'intersezione, mentre nel capo di impu- tazione era contestato il mancato rispetto del segnale di stop.

Si è erroneamente configurato un ulteriore profilo di colpa non menzionato nel capo di imputazione.

2.2. Violazione dell'art. 590 cod. pen. per travisamento della prova.

Si osserva che il Tribunale non ha indicato le risultanze probatorie dalle quali risulterebbero la violazione dell'obbligo di prudenza e l'asserita condotta incauta del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testi Milioti e Benigno, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si era fermato all'incrocio ed aveva dato la prece- denza, iniziando la manovra per impegnare l'incrocio solo dopo l'arresto della circo- lazione.

Le dichiarazioni dei testi erano potenzialmente idonee a disarticolare l'im- pianto motivazionale, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo ed alla condotta incauta della persona offesa.

La sentenza impugnata ha contraddittoriamente attri- buito rilevanza all'assenza di accertamenti tecnici e di fotografie, per escludere l'esi- stenza del segnale di stop, e non, invece, alla loro mancanza, nella parte in cui ha affermato l'asserita violazione di un generico obbligo di prudenza, senza spiegarne la concreta consistenza.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della condotta del conducente della bicicletta e della possibilità di qualificare tale comportamento come causa eccezionale ed imprevedibile dell'evento.

Si rileva che è stata omessa ogni valutazione sulla condotta del conducente della bicicletta e della persona offesa e sulla posizione della bicicletta nello schizzo del sinistro del teste Milioti.

Era assolutamente illogica l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le dichiarazioni testimoniali non avevano dimostrato la condotta della persona offesa, mentre l'avevano fornita in ordine ad una non meglio precisata condotta imprudente.

La sentenza va altresì censurata nella parte in cui ha affermato l'insussistenza degli estremi del caso fortuito.

La condotta del conducente della bicicletta era quali- ficabile come imprevedibile ed anormale, da sola sufficiente a cagionare l'evento.

Il Tribunale non ha considerato l'obbligatorietà del rispetto delle regole generali di prudenza dei conducenti di veicoli a motore e di velocipedi di cui agli artt. 140, 143 e 148 C.d.S. e non ha valutato le dichiarazioni dei testi Benigno, Milioti e Mazza, nella parte in cui descrivevano la condotta della persona offesa, fornendo elementi idonei a considerarla causa atipica dell'evento.

Dalle richiamate dichiarazioni si compren- t deva l'impossibilità oggettiva per il [OSCURATO:PERSONA] di avvedersi della condotta repentina in-cauta del ciclista, che percorreva a velocità il centro della carreggiata, costeggiando a sinistra i veicoli incolonnati, che procedeva azzardando una manovra di sorpasso dei veicoli fermi per dare la precedenza all'imputato, in prossimità di un incrocio e dunque ne deriva l'impossibilità oggettiva di osservarne di avvistarne i movimenti, attuati in modo imprevedibile.

Era certamente causa eccezionale imprevedibile, da sola sufficiente a determi- nare l'evento, la condotta del conducente della bicicletta che procedeva al centro della carreggiata, sorpassando i veicoli fermi ed incolonnati in prossimità di incrocio ed in particolare un camion in condizioni di scarsa visibilità, anziché procedere sul margine destro della carreggiata.

2.4. Violazione di legge e travisamento della prova in tema di valutazione della colpa.

Si deduce che l'accertamento dell'elemento soggettivo ha riguardato la sola inos- servanza della generica regola cautelare dell'obbligo di prudenza in prossimità di in- tersezione, senza precisare in che termini tale regola cautelare fosse stata violata. [OSCURATO:PERSONA] a bordo della sua [OSCURATO:PERSONA] si trovava sulla via Panzera, giunto all'incro- cio con via Giafar, si fermava e dava la precedenza a tutti i veicoli in circolazione sulla via Giafar; solo dopo che la circolazione si arrestava e un camion si fermava per consentirgli di effettuare la manovra di svolta a sinistra, la [OSCURATO:PERSONA] iniziava ad impe- gnare l'incrocio.

Tuttavia, il Blandino con la sua bici, procedendo sulla via Giafar al centro della carreggia direzione monte e sorpassando a gran velocità i veicoli inco- lonnati, compreso il camion fermo in prossimità dell'incrocio con via Panzera per con- sentire al [OSCURATO:PERSONA] di effettuare la svolta a sinistra, impattava contro il paraurti ante- riore sinistro della [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non ha stabilito se la manovra di svolta a sinistra posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (dopo avere dato la precedenza) avesse potuto, di per sé concretare, il rischio di collisione con biciclette che sorpassavano i veicoli fermi (in prossimità di incrocio), per consentire la manovra di svolta a sinistra.

Il giudicante avrebbe dovuto stabilire se l'evento occorso fosse preferibile ed evitabile per l'agente nelle condizioni in cui in cui versava il [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello non ha effettuato la valutazione sulla prevedibilita e sull'evitabilità dell'evento.

Non sono state accertate la prevedibilità e l'evitabilità del sorpasso della bicicletta in prossimità di incrocio e della conseguente collisione.

La regola cautelare che im- pone di immettersi con prudenza nell'intersezione è finalizzata ad evitare la collisione coi veicoli in transito, che si erano arrestati per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di svoltare a sinistra.

Quando il [OSCURATO:PERSONA] iniziava ad impegnare l'incrocio, non v'erano mezzi in tran- sito.

La presenza del camion impediva al [OSCURATO:PERSONA] di vedere la bicicletta del Biandino e procedeva al centro della carreggiata, che stava sorpassando il camion fermo in prossimità di incrocio.

Solo in prossimità del centro della carreggiata, la bicicletta t sbucava dalla sinistra del camion, collidendo col paraurti anteriore sinistro.2.5.

Violazione degli artt. 82, 523 e 602 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha disposto la revoca tacita della costituzione di parte civile.

Si osserva che la parte civile non aveva formulato le proprie conclusioni nella comparsa, limitandosi ad associarsi alle conclusioni del P.M. per la conferma della sentenza di primo grado, senza insistere nella comparsa conclusionale e senza richie- dere la condanna al pagamento delle spese processuali.

Orbene, ai sensi dell'art. 602, comma 4, cod. proc. pen., che disciplina il dibattimento di appello, per la discussione si osservano le disposizioni dell'art. 523, che impone l'onore per la parte civile di formulare conclusioni scritte.

La conseguenza della mancata presentazione di conclu- sioni scritte, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., è la revoca della costitu- zione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In ordine al primo motivo di ricorso, occorre dar seguito al condivisibile orien- tamento di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619); ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, Golfarini, Rv. 269666).

L'esigenza sottesa a una tale lettura del principio di correlazione fra accusa e sentenza consiste nell'impedire, che attraverso rivendicazioni meramente formalisti- che, l'imputato, abusando delle sue garanzie, pur posto in condizione di difendersi t dall'ipotesi accusatoria, si trinceri dietro la non esatta corrispondenza letterale dell'e-spressione descrittiva del fatto.Discorso diverso va svolto ove la descrizione dell'accadimento, visto in tutte le sue componenti, per il quale il soggetto viene condannato, venga a trovarsi in rap- porto d'incompatibilità, eterogeneità o eccentricità, rispetto alla primigenia accusa, in quanto, pur avendo avuto l'imputato ovvio accesso a tutta la massa del materiale processuale utilizzabile, la sua difesa risulta essersi concentrata sul fatto siccome descritto nel capo d'imputazione, costituente specifica e precipua rappresentazione della vicenda di vita addebitata (Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785).

Nel caso in esame, nel capo di imputazione la vicenda criminosa era ampiamente descritta e l'addebito di colpa era basato non solo sulla mera inosservanza del segnale di stop bensì anche su profili di colpa generica e sul mancato rispetto della distanza di sicurezza.

Non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, in quanto la tematica in que- stione formava oggetto di trattazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, era poi ampiamente illustrata nella sentenza di primo grado e costituiva esplicitamente mo- tivo di appello poi esaminato dalla Corte di appello.

L'affermazione di responsabilità penale, pertanto, non aveva trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od ec- centriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale pro- cessuale; l'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni criti- che anche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna inter- venuta (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204).

Il ricorrente non indica neanche quale tipo di pregiudizio avrebbe subito per effetto della presunta omessa contestazione.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, va premesso che il conducente di un veicolo ha l'obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione, di conservare sempre il controllo del veicolo e di moderare la velocità, specie all'ap- prossimarsi di un incrocio.

Anche il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente "favorito" di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di pru- denza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità (Sez. 4, n. 46818 del 25/06/2014, Nuzzolese, Rv. 261368).

L'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il se- ../ gnale di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'ob- bligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comporta- menti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza (Sez. 4, n. 24121 del 15/03/2011, Iannuzzi, Rv. 250702).

Questa Corte ha altresì sancito che costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248354, in fattispecie in cui, in applicazione del principio, si è ritenuto che il conducente avente diritto di precedenza, nonostante ciò, conservi, nell'approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l'obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente sfavorito dal diritto di prece- denza, se ordinariamente prevedibile).

Il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803, relativa a fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sen- tenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito).

3.1. Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali affermati in materia, si è evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], in prossimità di un incrocio, dopo aver superato un camion fermatosi all'incrocio per poi girare a sinistra, aveva impattato con una bicicletta che stava sorpassando il camion.

La sentenza di primo grado è incentrata sul mancato rispetto del segnale di stop, ma v'è un riferimento anche alla violazione della regola del rispetto della massima prudenza, occorrente nelle intersezioni al fine di evitare incidenti di cui all'art. 145 C.d.S..

Nella sentenza impugnata si è sottolineata la sussistenza di vari fattori che avreb- bero dovuto indurre il conducente a mantenere una condotta prudente e a rallentare - se non a bloccare il veicolo - in prossimità dell'intersezione tra i quali l'ora di punta, c l'elevato traffico e la vicinanza di una scuola.

Si è evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lt.0 attraversato l'incrocio, senza osservare le cautele dovute, in quanto la sua visuale era ostruita dal camion.

Il ricorrente non si confronta con tali indicazioni .

Egli si duole dell'omessa descrizione della condotta imprudente, mentre in realtà il Tribunale ha fornito una risposta ampia ed esauriente sul punto.

4. In ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, va rilevato che il Tribunale ha correttamente spiegato le ragioni dell'assenza di inci- denza della condotta della vittima nel determinismo causale.

L'aspetto della presunta elevata velocità della bicicletta è stato adeguatamente confutato nella sentenza impugnata alla luce della vicinanza del Blandino dopo la caduta rispetto al punto di impatto e alle conseguenze non eccessive del colpo da lui subito; si è fornita, peraltro, una plausibile spiegazione sulle ragioni del distanzia- mento del ciclista dal resto del gruppo.

Sono state poi illustrate nel paragrafo precedente le plurime ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto mantenere una condotta prudente all'incrocio indipenden- temente dalla sussistenza di un proprio diritto di precedenza.

Relativamente alla censura inerente all'omessa valutazione della configurabilità della causa di non punibilità del caso fortuito di cui all'art. 45 cod. pen., va premesso che l'accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell'a- gente - sul comportamento del quale viene ad incidere - deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa.

Ne consegue che, in tutti i casi in cui, come quello di specie, l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno - solo, dunque, apparentemente fortuito - ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente (nel senso che l'accadimento, pur eccezionale, poteva essere pre- visto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente ed imperito), non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (Sez. 4, n. 36883 del 14/07/2015, Procopio, Rv. 264416; Sez. 4, n. 2282 del 17/09/2009, Macchioni, Rv. 245469).

Ciò posto sulla nozione di caso fortuito, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, i giudici di merito hanno illustrato in modo esauriente la tema- tica prospettata, attinente alla sussistenza di un comportamento imprevedibile ed atipico della vittima, escludendo che esso potesse aver influito sul determinismo cau- sale.

L'organo giudicante ha fatto corretta applicazione del principio, secondo cui, in tema di reato di omicidio o di lesioni avvenuto per violazione delle norme di compor- tamento sulla circolazione stradale, il nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento non può ritenersi interrotto da un caso fortuito, se la condotta dell'imputato sia stata negligente, imprudente e contraria a norme di legge (Sez. 4, n. 2438 del ct 15/07/1980, dep. 1981, Mulone, Rv. 148161).Il ricorrente non allega elementi nuovi diretti a confutare tale complessiva valu- tazione né si confronta con le argomentazioni dell'elaborato sopra sintetizzate.

Per quanto attiene alle presunte emergenze contrarie alle risultanze processuali derivanti dalle dichiarazioni dei testimoni, deve altresì evidenziarsi che i relativi ver- bali non sono stati depositati, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

5. In relazione al quinto motivo di ricorso, va osservato che questa Corte è ferma nei ritenere che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come re- voca tacita o presunta di questa.

La disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado, ove, in mancanza delle conclusioni, non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo (Sez. 5, n. 24637 del 6/4/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 2, n. 24063 del 20/5/2008, Quintile, Rv. 240616).

Nel caso in esame, se pur vera la circostanza che la parte civile non ha formulato proprie conclusioni, limitandosi ad associarsi alle conclusioni del P.M., cionondimeno tale mancata partecipazione, per il principio dell'immanenza della costituzione, non ha determinato la revoca tacita o presunta della stessa.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uéit-e-trettfense.Fe.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Palermo dell'Il giugno 2018, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 590, comma primo, cod. pen.; inoltre, lo ha condannato, unitamente alla responsabile civile Unipol S.A.I. al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. L'imputazione in oggetto concerne l'avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali consistite in "trauma cranio facciale con frattura massiccio, frattura radio di sn distrazione cervicale ed escoriazioni al volto", con prognosi di giorni trenta, a causa di colpa generica e, in particolare, perché, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], percor- rendo via Panzera con direttrice di marcia verso via E. Giafar in Palermo, senza pre- stare la dovuta distanza di sicurezza, aveva tamponato la bicicletta condotta da Blan- dino Roberto, che in quel medesimo frangente stava attraversando la via E. Giafar angolo via F. Panzera, omettendo dunque di dare la precedenza in presenza del se- gnale di stop posizionato su via F. Panzera. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che questi all'u- scita della via Panzera non si fosse fermato allo stop, provocando così l'incidente col ciclista in transito, che percorreva la strada a velocità non elevata. In realtà, secondo la Corte territoriale, l'esame delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dai testi citati e le altre evidenze istruttorie non consentivano di ritenere provata con certezza la presenza di un segnale di stop all'incrocio della via Panzera con la via Giafar, mancando accertamenti tecnici e rilievi fotografici (solo la persona offesa ne affermava con certezza l'esistenza). In ogni caso, era pacifico che l'incidente era avvenuto al centro dell'intersezione tra la via Panzera e la via Giafar e che in quel momento la Minicar dell'imputato era in marcia. Sul punto, il teste [OSCURATO:PERSONA] dichiarava "mi trovavo in bicicletta dietro il sig. [OSCURATO:PERSONA] in direzione lato monte quando all'incrocio con via Panzera posta sulla destra usciva una mini car e investiva il sig. [OSCURATO:PERSONA] .... andavamo ad un'andatura normale ... non ricordo se nella via Panzera insiste segnale di stop. Anche l'altro testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] non parlava di un segnale di stop, dichiarando piuttosto: "mi trovavo in via Giafar ... ho visto la mini car condotta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] che usciva dalla via Panzera e si stava immettendo nella via Giafar girando a sinistra. Vedevo sopraggiungere una bicicletta che procedeva a velocità t sostenuta, occupando il centro della carreggiata ... vedevo un furgone che si fermava per far passare il sig. [OSCURATO:PERSONA]". Nello stesso senso anche il teste Milioti che riferiva di non sapere se "su via Panzera vi fosse un segnale di stop".Anche a voler ritenere che il ciclista avesse superato il camion che si era fermato per far passare il [OSCURATO:PERSONA] e che stesse quindi continuando a pedalare lungo via Giafar, il [OSCURATO:PERSONA] aveva l'obbligo di immettersi con prudenza nella suddetta intersezione, ' persino qualora avesse avuto diritto di precedenza, alla luce di quanto segue: a) le condizioni del traffico, trattandosi di un orario di punta; b) l'assenza di visuale libera sulla strada, a causa del camion e delle altre autovetture (come ammesso dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame e confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] "non aveva la visuale libera sull'altra corsia", deposizione questa partico- larmente attendibile, essendo egli cugino del [OSCURATO:PERSONA] e suo compagno di scuola all'e- poca del sinistro); c) la dislocazione dell'incrocio in prossimità dell'uscita di una scuola. D'altronde, non risulta incontrovertibilmente provato - alla luce delle sole depo- sizioni testimoniali - che il conducente della bicicletta stesse viaggiando a velocità eccessiva: invero, il distanziamento tra il Blandino e il gruppo non comprovava la velocità elevata, ben potendo tale circostanza attribuirsi alla maggiore resistenza della persona offesa o al suo posizionamento da tempo alla testa del gruppo di ciclisti. Peraltro, dopo l'urto, il Blandino con la sua bici cadeva a terra vicino all'auto, mentre se fosse sopraggiunto a forte velocità probabilmente l'urto lo avrebbe gettato più lontano, con conseguenze ben più gravi di quelle effettivamente riportate. La Corte di merito ha escluso che la condotta della persona offesa integrasse gli estremi del caso fortuito, quale evento imprevedibile e inevitabile idoneo ad elidere il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo. Deve riconoscersi, infatti, a carico del conducente alla guida di un veicolo un obbligo rafforzato di pru- denza e diligenza, nel prevenire eventuali incidenti, soprattutto in presenza di un'in- tersezione, precisando più volte la Cassazione che, aldilà dell'esistenza di una segna- letica che imponga l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, in prossimità di un incrocio e ancor più al momento in cui si attraversano intersezioni o altri punti peri- colosi, occorre tenere un comportamento particolarmente attento, che consideri il traffico, la velocità, la visibilità ed anche possibili comportamenti imprudenti di terzi, pedoni o altri utenti della strada. La mancata prova circa l'esistenza del segnale dì stop non fa venir meno la vio- lazione degli obblighi previsti dall'art. 145 C.d.S. e dalle altre regole di prudenza, che imponevano al [OSCURATO:PERSONA] di non immettersi sulla via Giafar per effettuare una manovra pericolosa, quale la svolta a sinistra, per portare a termine la quale, al momento dell'incidente, stava attraversando l'intera carreggiata, senza astenersi dal prose- guire la marcia pur non avendo la visuale libera, tanto da investire la persona offesa. i. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale, proponendo cinque motivi di impugnazione.2.1. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.. Si deduce che la condanna è stata emessa in relazione alla violazione del gene- rale obbligo dì immettersi con prudenza nell'intersezione, mentre nel capo di impu- tazione era contestato il mancato rispetto del segnale di stop. Si è erroneamente configurato un ulteriore profilo di colpa non menzionato nel capo di imputazione. 2.2. Violazione dell'art. 590 cod. pen. per travisamento della prova. Si osserva che il Tribunale non ha indicato le risultanze probatorie dalle quali risulterebbero la violazione dell'obbligo di prudenza e l'asserita condotta incauta del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testi Milioti e Benigno, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si era fermato all'incrocio ed aveva dato la prece- denza, iniziando la manovra per impegnare l'incrocio solo dopo l'arresto della circo- lazione. Le dichiarazioni dei testi erano potenzialmente idonee a disarticolare l'im- pianto motivazionale, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo ed alla condotta incauta della persona offesa. La sentenza impugnata ha contraddittoriamente attri- buito rilevanza all'assenza di accertamenti tecnici e di fotografie, per escludere l'esi- stenza del segnale di stop, e non, invece, alla loro mancanza, nella parte in cui ha affermato l'asserita violazione di un generico obbligo di prudenza, senza spiegarne la concreta consistenza. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della condotta del conducente della bicicletta e della possibilità di qualificare tale comportamento come causa eccezionale ed imprevedibile dell'evento. Si rileva che è stata omessa ogni valutazione sulla condotta del conducente della bicicletta e della persona offesa e sulla posizione della bicicletta nello schizzo del sinistro del teste Milioti. Era assolutamente illogica l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le dichiarazioni testimoniali non avevano dimostrato la condotta della persona offesa, mentre l'avevano fornita in ordine ad una non meglio precisata condotta imprudente. La sentenza va altresì censurata nella parte in cui ha affermato l'insussistenza degli estremi del caso fortuito. La condotta del conducente della bicicletta era quali- ficabile come imprevedibile ed anormale, da sola sufficiente a cagionare l'evento. Il Tribunale non ha considerato l'obbligatorietà del rispetto delle regole generali di prudenza dei conducenti di veicoli a motore e di velocipedi di cui agli artt. 140, 143 e 148 C.d.S. e non ha valutato le dichiarazioni dei testi Benigno, Milioti e Mazza, nella parte in cui descrivevano la condotta della persona offesa, fornendo elementi idonei a considerarla causa atipica dell'evento. Dalle richiamate dichiarazioni si compren- t deva l'impossibilità oggettiva per il [OSCURATO:PERSONA] di avvedersi della condotta repentina in-cauta del ciclista, che percorreva a velocità il centro della carreggiata, costeggiando a sinistra i veicoli incolonnati, che procedeva azzardando una manovra di sorpasso dei veicoli fermi per dare la precedenza all'imputato, in prossimità di un incrocio e dunque ne deriva l'impossibilità oggettiva di osservarne di avvistarne i movimenti, attuati in modo imprevedibile. Era certamente causa eccezionale imprevedibile, da sola sufficiente a determi- nare l'evento, la condotta del conducente della bicicletta che procedeva al centro della carreggiata, sorpassando i veicoli fermi ed incolonnati in prossimità di incrocio ed in particolare un camion in condizioni di scarsa visibilità, anziché procedere sul margine destro della carreggiata. 2.4. Violazione di legge e travisamento della prova in tema di valutazione della colpa. Si deduce che l'accertamento dell'elemento soggettivo ha riguardato la sola inos- servanza della generica regola cautelare dell'obbligo di prudenza in prossimità di in- tersezione, senza precisare in che termini tale regola cautelare fosse stata violata. [OSCURATO:PERSONA] a bordo della sua [OSCURATO:PERSONA] si trovava sulla via Panzera, giunto all'incro- cio con via Giafar, si fermava e dava la precedenza a tutti i veicoli in circolazione sulla via Giafar; solo dopo che la circolazione si arrestava e un camion si fermava per consentirgli di effettuare la manovra di svolta a sinistra, la [OSCURATO:PERSONA] iniziava ad impe- gnare l'incrocio. Tuttavia, il Blandino con la sua bici, procedendo sulla via Giafar al centro della carreggia direzione monte e sorpassando a gran velocità i veicoli inco- lonnati, compreso il camion fermo in prossimità dell'incrocio con via Panzera per con- sentire al [OSCURATO:PERSONA] di effettuare la svolta a sinistra, impattava contro il paraurti ante- riore sinistro della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non ha stabilito se la manovra di svolta a sinistra posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (dopo avere dato la precedenza) avesse potuto, di per sé concretare, il rischio di collisione con biciclette che sorpassavano i veicoli fermi (in prossimità di incrocio), per consentire la manovra di svolta a sinistra. Il giudicante avrebbe dovuto stabilire se l'evento occorso fosse preferibile ed evitabile per l'agente nelle condizioni in cui in cui versava il [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello non ha effettuato la valutazione sulla prevedibilita e sull'evitabilità dell'evento. Non sono state accertate la prevedibilità e l'evitabilità del sorpasso della bicicletta in prossimità di incrocio e della conseguente collisione. La regola cautelare che im- pone di immettersi con prudenza nell'intersezione è finalizzata ad evitare la collisione coi veicoli in transito, che si erano arrestati per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di svoltare a sinistra. Quando il [OSCURATO:PERSONA] iniziava ad impegnare l'incrocio, non v'erano mezzi in tran- sito. La presenza del camion impediva al [OSCURATO:PERSONA] di vedere la bicicletta del Biandino e procedeva al centro della carreggiata, che stava sorpassando il camion fermo in prossimità di incrocio. Solo in prossimità del centro della carreggiata, la bicicletta t sbucava dalla sinistra del camion, collidendo col paraurti anteriore sinistro.2.5. Violazione degli artt. 82, 523 e 602 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha disposto la revoca tacita della costituzione di parte civile. Si osserva che la parte civile non aveva formulato le proprie conclusioni nella comparsa, limitandosi ad associarsi alle conclusioni del P.M. per la conferma della sentenza di primo grado, senza insistere nella comparsa conclusionale e senza richie- dere la condanna al pagamento delle spese processuali. Orbene, ai sensi dell'art. 602, comma 4, cod. proc. pen., che disciplina il dibattimento di appello, per la discussione si osservano le disposizioni dell'art. 523, che impone l'onore per la parte civile di formulare conclusioni scritte. La conseguenza della mancata presentazione di conclu- sioni scritte, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., è la revoca della costitu- zione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In ordine al primo motivo di ricorso, occorre dar seguito al condivisibile orien- tamento di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619); ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, Golfarini, Rv. 269666). L'esigenza sottesa a una tale lettura del principio di correlazione fra accusa e sentenza consiste nell'impedire, che attraverso rivendicazioni meramente formalisti- che, l'imputato, abusando delle sue garanzie, pur posto in condizione di difendersi t dall'ipotesi accusatoria, si trinceri dietro la non esatta corrispondenza letterale dell'e-spressione descrittiva del fatto.Discorso diverso va svolto ove la descrizione dell'accadimento, visto in tutte le sue componenti, per il quale il soggetto viene condannato, venga a trovarsi in rap- porto d'incompatibilità, eterogeneità o eccentricità, rispetto alla primigenia accusa, in quanto, pur avendo avuto l'imputato ovvio accesso a tutta la massa del materiale processuale utilizzabile, la sua difesa risulta essersi concentrata sul fatto siccome descritto nel capo d'imputazione, costituente specifica e precipua rappresentazione della vicenda di vita addebitata (Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785). Nel caso in esame, nel capo di imputazione la vicenda criminosa era ampiamente descritta e l'addebito di colpa era basato non solo sulla mera inosservanza del segnale di stop bensì anche su profili di colpa generica e sul mancato rispetto della distanza di sicurezza. Non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, in quanto la tematica in que- stione formava oggetto di trattazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, era poi ampiamente illustrata nella sentenza di primo grado e costituiva esplicitamente mo- tivo di appello poi esaminato dalla Corte di appello. L'affermazione di responsabilità penale, pertanto, non aveva trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od ec- centriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale pro- cessuale; l'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni criti- che anche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna inter- venuta (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204). Il ricorrente non indica neanche quale tipo di pregiudizio avrebbe subito per effetto della presunta omessa contestazione. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, va premesso che il conducente di un veicolo ha l'obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione, di conservare sempre il controllo del veicolo e di moderare la velocità, specie all'ap- prossimarsi di un incrocio. Anche il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente "favorito" di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di pru- denza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità (Sez. 4, n. 46818 del 25/06/2014, Nuzzolese, Rv. 261368). L'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il se- ../ gnale di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'ob- bligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comporta- menti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza (Sez. 4, n. 24121 del 15/03/2011, Iannuzzi, Rv. 250702). Questa Corte ha altresì sancito che costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248354, in fattispecie in cui, in applicazione del principio, si è ritenuto che il conducente avente diritto di precedenza, nonostante ciò, conservi, nell'approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l'obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente sfavorito dal diritto di prece- denza, se ordinariamente prevedibile). Il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803, relativa a fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sen- tenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito). 3.1. Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali affermati in materia, si è evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], in prossimità di un incrocio, dopo aver superato un camion fermatosi all'incrocio per poi girare a sinistra, aveva impattato con una bicicletta che stava sorpassando il camion. La sentenza di primo grado è incentrata sul mancato rispetto del segnale di stop, ma v'è un riferimento anche alla violazione della regola del rispetto della massima prudenza, occorrente nelle intersezioni al fine di evitare incidenti di cui all'art. 145 C.d.S.. Nella sentenza impugnata si è sottolineata la sussistenza di vari fattori che avreb- bero dovuto indurre il conducente a mantenere una condotta prudente e a rallentare - se non a bloccare il veicolo - in prossimità dell'intersezione tra i quali l'ora di punta, c l'elevato traffico e la vicinanza di una scuola. Si è evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lt.0 attraversato l'incrocio, senza osservare le cautele dovute, in quanto la sua visuale era ostruita dal camion. Il ricorrente non si confronta con tali indicazioni . Egli si duole dell'omessa descrizione della condotta imprudente, mentre in realtà il Tribunale ha fornito una risposta ampia ed esauriente sul punto. 4. In ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, va rilevato che il Tribunale ha correttamente spiegato le ragioni dell'assenza di inci- denza della condotta della vittima nel determinismo causale. L'aspetto della presunta elevata velocità della bicicletta è stato adeguatamente confutato nella sentenza impugnata alla luce della vicinanza del Blandino dopo la caduta rispetto al punto di impatto e alle conseguenze non eccessive del colpo da lui subito; si è fornita, peraltro, una plausibile spiegazione sulle ragioni del distanzia- mento del ciclista dal resto del gruppo. Sono state poi illustrate nel paragrafo precedente le plurime ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto mantenere una condotta prudente all'incrocio indipenden- temente dalla sussistenza di un proprio diritto di precedenza. Relativamente alla censura inerente all'omessa valutazione della configurabilità della causa di non punibilità del caso fortuito di cui all'art. 45 cod. pen., va premesso che l'accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell'a- gente - sul comportamento del quale viene ad incidere - deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa. Ne consegue che, in tutti i casi in cui, come quello di specie, l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno - solo, dunque, apparentemente fortuito - ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente (nel senso che l'accadimento, pur eccezionale, poteva essere pre- visto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente ed imperito), non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (Sez. 4, n. 36883 del 14/07/2015, Procopio, Rv. 264416; Sez. 4, n. 2282 del 17/09/2009, Macchioni, Rv. 245469). Ciò posto sulla nozione di caso fortuito, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, i giudici di merito hanno illustrato in modo esauriente la tema- tica prospettata, attinente alla sussistenza di un comportamento imprevedibile ed atipico della vittima, escludendo che esso potesse aver influito sul determinismo cau- sale. L'organo giudicante ha fatto corretta applicazione del principio, secondo cui, in tema di reato di omicidio o di lesioni avvenuto per violazione delle norme di compor- tamento sulla circolazione stradale, il nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento non può ritenersi interrotto da un caso fortuito, se la condotta dell'imputato sia stata negligente, imprudente e contraria a norme di legge (Sez. 4, n. 2438 del ct 15/07/1980, dep. 1981, Mulone, Rv. 148161).Il ricorrente non allega elementi nuovi diretti a confutare tale complessiva valu- tazione né si confronta con le argomentazioni dell'elaborato sopra sintetizzate. Per quanto attiene alle presunte emergenze contrarie alle risultanze processuali derivanti dalle dichiarazioni dei testimoni, deve altresì evidenziarsi che i relativi ver- bali non sono stati depositati, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. 5. In relazione al quinto motivo di ricorso, va osservato che questa Corte è ferma nei ritenere che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come re- voca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado, ove, in mancanza delle conclusioni, non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo (Sez. 5, n. 24637 del 6/4/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 2, n. 24063 del 20/5/2008, Quintile, Rv. 240616). Nel caso in esame, se pur vera la circostanza che la parte civile non ha formulato proprie conclusioni, limitandosi ad associarsi alle conclusioni del P.M., cionondimeno tale mancata partecipazione, per il principio dell'immanenza della costituzione, non ha determinato la revoca tacita o presunta della stessa. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremil