Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:231
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑404/06
Quelle AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Tutela dei consumatori — Direttiva 1999/44/CE — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Diritto del venditore di esigere dal consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, un’indennità per l’uso
di tale bene — Gratuità dell’uso del bene non conforme»
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
(Art. 234 CE)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Direttiva 1999/44
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44, art. 3)
1.
Nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte,
spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di
una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone
alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via
di principio, è tenuta a pronunciarsi.
Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente
che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con i reali termini o l’oggetto della causa
principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di
diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte.
In tale contesto, il fatto che, a seguito della risposta fornita dalla Corte ad un quesito pregiudiziale riguardante l’interpretazione
di una direttiva, sussista incertezza in merito alla possibilità per il giudice nazionale di interpretare, nel rispetto dei
principi elaborati dalla Corte, le norme nazionali alla luce di tale risposta non può influire sull’obbligo incombente alla
Corte di statuire sulla questione sottopostale. Qualsiasi altra soluzione sarebbe infatti incompatibile con la finalità stessa
delle competenze riconosciute alla Corte dall’art. 234 CE, le quali mirano essenzialmente a garantire un’applicazione uniforme
del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali.
(v. punti 19-22)
2.
L’art. 3 della direttiva 1999/44, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato
nel senso che osta ad una normativa nazionale che consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo
che presenta un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un’indennità per l’uso di tale bene non conforme fino alla
sua sostituzione con un bene nuovo.
Risulta infatti sia dal tenore letterale sia dai pertinenti lavori preparatori della direttiva che il legislatore comunitario
ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della
tutela garantita al consumatore da tale direttiva. Tale obbligo, incombente al venditore, di gratuità del ripristino della
conformità del bene, indipendentemente dal fatto che esso venga attuato mediante riparazione o sostituzione del bene non conforme,
mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere
i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo. Tale garanzia di gratuità voluta dal legislatore comunitario
porta ad escludere la possibilità di qualsiasi rivendicazione economica da parte del venditore nell’ambito dell’esecuzione
dell’obbligo a lui incombente di ripristino della conformità del bene oggetto del contratto. Peraltro, la gratuità del ripristino
della conformità corrisponde alla finalità della direttiva, che è di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.
(v. punti 33-34, 36, 43 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 aprile 2008 (
*
)
«Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Diritto del venditore di esigere dal consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, un’indennità per l’uso
di tale bene – Gratuità dell’uso del bene non conforme»
Nel procedimento C‑404/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof
(Germania), con decisione 16 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2006, nella causa tra
Quelle AG
e
[OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände
,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič ed E. Levits,
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 ottobre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Quelle AG, dall’avv. A. Piekenbrock, Rechtsanwalt;
– per il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, dagli avv.ti P. Wassermann e J. Kummer, Rechtsanwälte;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e B. Schima, nonché dalla sig.ra I. Kaufmann‑Bühler, in qualità
di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 novembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12;
in prosieguo: la «direttiva»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Quelle AG (in prosieguo: la «Quelle»), una società di
vendite per corrispondenza, ed il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»),
un’associazione di consumatori riconosciuta che ha ricevuto un apposito mandato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cliente della detta
società.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
La direttiva è stata adottata sulla base dell’art. 95 CE. Il suo primo ‘considerando’ ricorda che, a norma dell’art. 153,
nn. 1 e 3, CE, la Comunità europea deve garantire un elevato livello di tutela dei consumatori mediante misure che essa adotta
in applicazione dell’art. 95 CE.
4
L’art. 3 della direttiva, intitolato «Diritti del consumatore», prevede quanto segue:
«1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto
relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.
Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio (...).
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti
per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
4. L’espressione “senza spese” nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar
modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali.
5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:
– se il consumatore non ha diritto né alla [riparazione] né alla sostituzione o
– se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero
– se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
(…)».
5
Ai sensi del quindicesimo ‘considerando’ della direttiva, «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che il rimborso al consumatore
può essere ridotto, in considerazione dell’uso che quest’ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna; (...) [le modalità
di] risoluzione del contratto [possono] essere stabilit[e] dalla legislazione nazionale».
6
L’art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva, intitolato «Termini», così dispone:
«Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due
anni dalla consegna del bene».
7
L’art. 8, n. 2, della direttiva, intitolato «Diritto nazionale e protezione minima», stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni
più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».
La normativa nazionale
8
Tra le disposizioni del codice civile tedesco ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «BGB») adottate per la trasposizione
della direttiva nell’ordinamento giuridico tedesco figurano in particolare gli artt. 439 e 346.
9
L’art. 439, n. 4, del BGB, intitolato «Adempimento successivo», dispone quanto segue:
«(...)
Qualora il venditore consegni un bene esente da vizi a titolo di adempimento successivo, può esigere dall’acquirente la restituzione
del bene viziato, nei termini e modi stabiliti dagli artt. 346‑348».
10
L’art. 346, nn. 1‑3, del BGB, intitolato «Effetti del recesso», recita:
«1. Qualora una delle parti si sia riservata contrattualmente un diritto di recesso, o tale diritto le spetti in forza di una
norma di legge, l’esercizio del recesso implica la riconsegna delle prestazioni ricevute e la restituzione degli utili ottenuti.
2. Al posto della riconsegna o della restituzione, il debitore è tenuto a corrispondere un rimborso di valore equivalente:
1) qualora la riconsegna o la restituzione sia esclusa in base alla natura di quanto ottenuto,
2) qualora egli abbia consumato, alienato, gravato, lavorato o trasformato l’oggetto ricevuto,
3) in caso di deterioramento o perimento del bene; resta però escluso il deterioramento derivante dall’uso normale del bene.
Nel caso in cui il contratto preveda una controprestazione, essa dev’essere posta alla base del calcolo del rimborso del valore;
se deve essere corrisposto il rimborso del valore per i vantaggi derivanti dall’utilizzazione di un mutuo, è ammessa la prova
diretta a dimostrare che il valore di tali vantaggi era inferiore.
3. L’obbligo di rimborso del valore si estingue:
1) se il vizio legittimante il recesso si è manifestato solo durante la lavorazione o la trasformazione dell’oggetto,
2) se ed in quanto il deterioramento o il perimento sia imputabile al creditore, o se il danno sarebbe ugualmente sorto presso
quest’ultimo,
3) qualora, in caso di diritto legale di recesso, il deterioramento o il perimento si sia verificato presso l’avente diritto
sebbene questi abbia agito con la diligenza che è solito prestare nei propri affari.
L’arricchimento residuo dev’essere reso».
11
L’art. 100 del BGB, intitolato «Utili», dispone quanto segue:
«Gli utili sono i frutti di una cosa o di un diritto nonché i vantaggi derivanti dall’uso della cosa o dal godimento del diritto».
Causa principale e questione pregiudiziale
12
Nel corso del mese di agosto dell’anno 2002, la Quelle ha fornito alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per suo uso privato, un «set forno/piano
cottura». All’inizio dell’anno 2004, l’acquirente ha constatato che l’apparecchio presentava un difetto di conformità. Essendo
impossibile una riparazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha restituito l’apparecchio alla Quelle, che ha provveduto alla sua sostituzione
con uno nuovo. La detta società ha tuttavia preteso che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] le versasse una somma di EUR 69,97 a titolo di indennità
per i vantaggi da essa ritratti dall’utilizzo dell’apparecchio inizialmente fornito.
13
[OSCURATO:PERSONA], agendo in veste di mandatario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che a quest’ultima venga rimborsata la somma
suddetta. L’associazione ricorrente ha inoltre chiesto che, in caso di sostituzione di un bene non conforme al contratto di
vendita (in prosieguo: il «bene non conforme»), la Quelle venga condannata ad astenersi dal fatturare importi per l’utilizzazione
di tale bene.
14
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di rimborso ed ha respinto le conclusioni intese ad ottenere un’ingiunzione
nei confronti della Quelle ad astenersi dal fatturare importi per l’uso di un bene non conforme. Gli appelli interposti contro
tale pronuncia tanto dalla Quelle quanto dal [OSCURATO:PERSONA] sono stati respinti. Adito con ricorso per cassazione (Revision),
il Bundesgerichtshof constata come dal combinato disposto degli artt. 439, n. 4, e 346, nn. 1 e 2, punto l, del BGB risulti
che il venditore ha diritto, in caso di sostituzione di un bene non conforme, ad un’indennità a titolo di compensazione dei
vantaggi che l’acquirente ha ritratto dall’uso di tale bene fino alla sua sostituzione con un nuovo bene.
15
Pur esprimendo riserve in merito all’onere unilaterale così imposto all’acquirente, il Bundesgerichtshof fa presente che non
vede alcuna possibilità di correggere la normativa nazionale per via interpretativa. Infatti, un’interpretazione secondo cui
il venditore non potrebbe chiedere un’indennità all’acquirente per l’utilizzazione del bene sostituito entrerebbe in contrasto
con il tenore letterale delle pertinenti disposizioni del BGB nonché con la volontà chiaramente dichiarata dal legislatore,
e sarebbe vietata dall’art. 20, n. 3, della Costituzione (Grundgesetz), in forza del quale il potere giudiziario è assoggettato
alla legge e al diritto.
16
Tuttavia, dubitando della conformità delle disposizioni del BGB alla normativa comunitaria, il Bundesgerichtshof ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 3, n. 2 e, in combinato disposto, nn. 3, primo comma, e 4, della direttiva (...), ovvero l’art. 3, n. 3, terzo
comma, della detta direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale
il venditore, in caso di ripristino della conformità di un bene di consumo mediante sostituzione del medesimo, può esigere
dal consumatore un’indennità per l’utilizzo del bene non conforme inizialmente consegnato».
Sulla questione pregiudiziale
17
Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3 della direttiva debba essere interpretato nel senso
che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante
un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un’indennità per l’uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione
con un bene nuovo.
Sulla ricevibilità
18
All’udienza la Quelle ha sostenuto che la questione pregiudiziale non è ricevibile, in quanto il giudice del rinvio ha fatto
presente che le disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva lasciano adito ad un’unica interpretazione e che il
diritto costituzionale tedesco vieta ad esso giudice un’interpretazione contra legem. Pertanto, nel caso in cui la Corte interpretasse
l’art. 3 della direttiva in senso diverso, il detto giudice nazionale non potrebbe tener conto della risposta fornita dalla
giurisdizione comunitaria.
19
A tale proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, basato sulla netta separazione di
funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia
e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze
della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza
delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto
comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenze 22 giugno 2006, causa C‑419/04,
Conseil général de la Vienne, Racc. pag. I‑5645, punto 19, e 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini, Racc. pag. I‑6199,
punto 43).
20
Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente
che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con i reali termini o l’oggetto della causa
principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di
diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze Conseil
général de la Vienne, cit., punto 20, e Lucchini, cit., punto 44).
21
Tali ipotesi non risultano sussistenti nel caso di specie.
22
Il fatto che, a seguito della risposta fornita dalla Corte ad un quesito pregiudiziale riguardante l’interpretazione di una
direttiva, sussista incertezza in merito alla possibilità per il giudice nazionale di interpretare, nel rispetto dei principi
elaborati dalla Corte (v., in tal senso, sentenze 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I‑8835,
punti 113‑116, nonché 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I‑6057, punti 110‑112), le norme nazionali
alla luce di tale risposta, non può influire sull’obbligo incombente alla Corte di statuire sulla questione sottopostale.
Qualsiasi altra soluzione sarebbe infatti incompatibile con la finalità stessa delle competenze riconosciute alla Corte dall’art. 234 CE,
le quali mirano essenzialmente a garantire un’applicazione uniforme del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali
(sentenze 6 dicembre 2005, causa C‑461/03, [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. I‑10513, punto 21, e 10 gennaio 2006,
causa C‑344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I‑403, punto 27).
23
Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
24
Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], dei governi spagnolo e austriaco, nonché della Commissione delle Comunità europee, l’art. 3,
n. 3, della direttiva stabilisce chiaramente che il venditore è tenuto ad effettuare senza spese per il consumatore non soltanto
la riparazione del bene non conforme, ma anche, se del caso, la sostituzione del medesimo con un bene conforme. L’obbligo
di gratuità sarebbe un elemento imprescindibile, che mirerebbe a tutelare l’acquirente dal rischio di oneri finanziari che
potrebbero dissuaderlo dal far valere i propri diritti.
25
Il governo tedesco fa osservare come il testo della direttiva non disciplini la questione se il venditore possa, in caso di
sostituzione di un bene non conforme, esigere un’indennità per l’utilizzazione di quest’ultimo. Esso sottolinea che, da un
punto di vista sistematico, il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva esprime un principio di diritto a carattere assolutamente
generale, il quale conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri piena libertà di stabilire in quali situazioni il consumatore è tenuto a versare
un’indennità per l’uso di un bene.
26
In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, il venditore risponde, nei confronti
del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
27
L’art. 3, n. 2, della direttiva elenca i diritti che il consumatore può far valere nei confronti del venditore in caso di
difetto di conformità del bene consegnato. In primo luogo, il consumatore ha il diritto di esigere il ripristino della conformità
del bene. Ove non sia possibile ottenere tale ripristino della conformità del bene, il consumatore può esigere, in seconda
battuta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
28
Quanto al ripristino della conformità del bene, l’art. 3, n. 3, della direttiva precisa che il consumatore ha il diritto di
esigere dal venditore la riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, a meno che la sua richiesta
non sia impossibile da soddisfare o sproporzionata.
29
Il governo tedesco fa valere che tanto nella proposta di direttiva 96/C 307/09 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
vendita e le garanzie dei beni di consumo (GU 1996, C 307, pag. 8), quanto nella proposta modificata di direttiva 98/C 148/11
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 1998, C 148, pag. 12), presentate dalla Commissione, il testo normativo prevedeva
unicamente la «riparazione del bene senza spese» o, in alternativa, la «sostituzione» del bene stesso. Tale silenzio in ordine
alle conseguenze finanziarie di una sostituzione comproverebbe che non era previsto che la direttiva disciplinasse la questione
di un’eventuale indennità per l’uso del bene.
30
Tuttavia, tale circostanza è totalmente irrilevante, dal momento che è appunto l’espressione «senza spese in entrambi i casi»,
apparsa nella posizione comune (CE) n. 51/98, definita dal Consiglio il 24 settembre 1998 in vista dell’adozione della direttiva
(GU C 333, pag. 46), quella che è stata accolta nel testo definitivo, traducendo così la volontà del legislatore comunitario
di rafforzare la tutela del consumatore.
31
Quanto all’espressione «senza spese», essa viene definita all’art. 3, n. 4, della direttiva come riferentesi «ai costi necessari
per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali».
Dal fatto che il legislatore comunitario utilizza la locuzione avverbiale «in particolar modo» risulta che tale elenco presenta
carattere esemplificativo e non tassativo.
32
La circostanza, fatta valere dal governo tedesco, che il comunicato stampa del comitato di conciliazione «Parlamento – Consiglio»
C/99/77 del 18 marzo 1999, relativo all’accordo sulle garanzie ai consumatori, fornisca una definizione limitativa dell’espressione
«senza spese» è, al riguardo, irrilevante. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, quando una dichiarazione inserita
in un verbale del Consiglio non trova alcun riscontro nel testo di una disposizione di diritto derivato, essa non può essere
presa in considerazione per interpretare tale disposizione (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1991, causa C‑292/89,
Antonissen, Racc. pag. I‑745, punto 18, e 10 gennaio 2006, causa C‑402/03, Skov e Bilka, Racc. pag. I‑199, punto 42).
33
Risulta pertanto sia dal tenore letterale sia dai pertinenti lavori preparatori della direttiva che il legislatore comunitario
ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della
tutela garantita al consumatore da tale direttiva.
34
Tale obbligo incombente al venditore di gratuità del ripristino della conformità del bene, indipendentemente dal fatto che
esso venga attuato mediante riparazione o sostituzione del bene non conforme, mira a tutelare il consumatore dal rischio di
oneri finanziari che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, potrebbe dissuadere il consumatore
stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo. Tale garanzia di gratuità voluta dal
legislatore comunitario porta ad escludere la possibilità di qualsiasi rivendicazione economica da parte del venditore nell’ambito
dell’esecuzione dell’obbligo a lui incombente di ripristino della conformità del bene oggetto del contratto.
35
Tale interpretazione risulta corroborata dall’intenzione, manifestata dal legislatore comunitario all’art. 3, n. 3, terzo
comma, della direttiva, di garantire al consumatore una tutela effettiva. Tale disposizione precisa infatti che le riparazioni
e le sostituzioni devono essere effettuate non soltanto entro un lasso di tempo ragionevole, ma altresì senza notevoli inconvenienti
per il consumatore.
36
La detta interpretazione risulta inoltre conforme alla finalità della direttiva, che, come indicato dal suo primo ‘considerando’,
è di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Come risulta dall’art. 8, n. 2, della direttiva, la protezione
offerta da quest’ultima costituisce una garanzia minima e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, pur potendo adottare disposizioni più rigorose,
non possono pregiudicare le garanzie previste dal legislatore comunitario.
37
Gli altri argomenti addotti dal governo tedesco contro un’interpretazione siffatta non valgono ad inficiare la correttezza
della stessa.
38
Quanto, da un lato, alla portata che occorre riconoscere al quindicesimo ‘considerando’ della direttiva, il quale accorda
la possibilità di prendere in considerazione l’uso che il consumatore ha fatto del bene non conforme, è importante rilevare
come la prima parte di tale ‘considerando’ faccia riferimento ad un «rimborso» da versare al consumatore, mentre la seconda
parte menziona le «[modalità di] risoluzione del contratto». Tali termini sono identici a quelli utilizzati nella posizione
comune del Consiglio cui ha fatto riferimento anche il governo tedesco.
39
Questa terminologia mostra chiaramente come l’ipotesi considerata dal quindicesimo ‘considerando’ sia limitata al caso della
risoluzione del contratto, previsto dall’art. 3, n. 5, della direttiva, caso nel quale, in applicazione del principio della
mutua restituzione dei vantaggi ricevuti, il venditore deve rimborsare al consumatore il prezzo di vendita del bene. Pertanto,
contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, il quindicesimo ‘considerando’ non può essere interpretato come un
principio generale che autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prendere in considerazione, in tutte le situazioni in cui essi lo desiderino
– ivi compresa quella di una semplice domanda di sostituzione presentata ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva –, l’uso
che il consumatore ha fatto di un bene non conforme.
40
Quanto, dall’altro lato, all’affermazione del governo tedesco, secondo cui la possibilità per il consumatore di beneficiare,
mediante la sostituzione di un bene non conforme, di un nuovo bene senza essere tenuto a versare una compensazione economica
costituirebbe un arricchimento senza causa, occorre ricordare che l’art. 3, n. 1, della direttiva pone a carico del venditore
la responsabilità, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del
bene.
41
Il venditore, ove fornisca un bene non conforme, non esegue correttamente l’obbligazione che si era assunto con il contratto
di vendita e deve dunque sopportare le conseguenze di tale inesatta esecuzione del contratto medesimo. Ricevendo un nuovo
bene in sostituzione del bene non conforme, il consumatore, che ha invece versato il prezzo di vendita e dunque correttamente
eseguito la propria obbligazione contrattuale, non beneficia di un arricchimento senza causa. Egli non fa altro che ricevere,
in ritardo, un bene conforme alle clausole del contratto, quale avrebbe dovuto ricevere sin dall’inizio.
42
Del resto, gli interessi economici del venditore sono tutelati, da un lato, dal termine di prescrizione di due anni previsto
dall’art. 5, n. 1, della direttiva e, dall’altro, dalla possibilità che gli è concessa dall’art. 3, n. 3, secondo comma, di
quest’ultima di rifiutare la sostituzione del bene nel caso in cui tale rimedio si riveli sproporzionato in quanto gli impone
spese irragionevoli.
43
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 3
della direttiva deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel
caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un’indennità
per l’uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.
Sulle spese
44
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta
al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore
un’indennità per l’uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.