CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 29107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20552/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], e per essa doValue Spa nuova denominazione assunta da doBank Spa, già [OSCURATO:PERSONA] prima ancora denominata [OSCURATO:PERSONA] – Appartenente al [OSCURATO:PERSONA] – quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 597/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notarile 22 dicembre 2008 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituivano un fondo patrimoniale, nel quale devolvevano, la Marini, l’usufrutto vitalizio e, il Tinarelli, la nuda proprietà di un compendioimmobiliare. 2. Nel dicembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Modena i suddetti coniugi e - dopo aver premesso di essere creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei convenuti, quali fideiussori di detta società, e di avere ottenuto nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 2341/2009, provvisoriamente esecutivo, per l’importo di euro 253.361,71 - chiedeva dichiararsi la simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondopatrimoniale. I coniugi Tinarelli-Marini non si costituivano, per cui in sede di prima udienza venivano dichiarati contumaci. Con atto di “intervento volontario ex art. 105 c.p.c.”, corredato da documenti, depositato in cancelleria nel giugno 2010, ma non notificato, interveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] SCARL (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), assumendo a sua volta di essere creditrice dei convenuti, quali fideiussori di [OSCURATO:SOCIETA]., e del Tinarelli in proprio in forza di altro decreto ingiuntivo e formulando conclusioni analoghe a quelle rassegnate dall'attrice [OSCURATO:SOCIETA]. Nel maggio 2014, alcuni giorni prima dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, i coniugi Tinarelli-Marini si costituivano, eccependo l'inammissibilità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] (anche per omessa notifica dello stesso ex art. 292 c.p.c. alle parti contumaci) e contestando altresì nel merito le domande avversarie. Il Tribunale di Modena con sentenza n. 2279/2014 accoglieva le domande ex art. 2901 c.c. proposte da [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA].3. I coniugi Tinarelli e Marini impugnavano la suddetta pronuncia, chiedendone l'integrale riforma. Nel giudizio di appello si costituivano [OSCURATO:SOCIETA]., nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo entrambe il rigetto del gravame. Successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, con comparsa depositata il 30 luglio 2019 (a firma di uno degli stessi difensori di [OSCURATO:SOCIETA].) si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dal 14 luglio 2017 del credito di [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti dei coniugi Tinarelli e Marini, facendo proprie le difese della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. In sede di memoria conclusionale di replica i coniugi appellanti eccepivano l’inammissibilità dell’intervento. La Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 597/2020: riteneva inammissibile (p.3) la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma riteneva infondato l’appello, con conseguente rigetto e condanna delle spese a carico degli appellanti. 4. [OSCURATO:PERSONA] e la Marini hanno p roposto ricorso avverso la sentenza della corte territoriale, articolando sei motivi. Rispetto al primo motivo di ricorso ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., facendo sua ogni deduzione, eccezione, istanza e domanda già rassegnata nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel primo e nel secondo grado di giudizio (controricorso, p. 3). In vista dell’odierna udienza, sono state presentate memorie da entrambe le parti. RITENUTO CHE1. I coniugi ricorrenti -quanto al capo della sentenza impugnata concernente l’accoglimento della domanda di revocatoria formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. -con il primo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 100 e 111 c.p.c., nonché dell’art. 2901 c.c. nella parte in cui la corte territoriale - pur avendo ritenuto fondata la loro eccezione di inammissibilità dell'intervento effettuato in sede di comparsa conclusionale d’appello da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. (per la sua posteriorità rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché per il fatto che il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.) - ha ugualmente accolto in sede di sentenza la domanda di revocatoria proposta da doBank s.p.a. nei loro confronti. Si dolgono che la corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado (che aveva accolto la domanda di revoca, formulata da [OSCURATO:PERSONA], del fondo patrimoniale, da essi costituito), nonostante che la stessa abbia ceduto il credito da essa vantato nei loro confronti. Il motivo è fondato e va accolto nei ter mini e limiti di seguito indicati. Osserva il Collegio che i coniugi ricorrenti, nell’articolare il motivo in esame, sostanzialmente eccepiscono l’intrinseca ed irredimibile illogicità della motivazione, deponente per la relativa apparenza e pertanto inesistenza, là dove il giudice dell’appello ha deciso nel merito, accogliendo la domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. introdotta con l’atto di intervento benché abbia previamente ritenuto quest’ultimo inammissibile. Scrutinando l’eccezione di inammissibilità dell’intervento, formulata dagli odierni ricorrenti in sede di memoria conclusionale di replica nel giudizio di appello, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza testualmente affermato(p. 3): Va preliminarmente rilevato che con comparsa conclusionale si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]., già doBank s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. e cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., confermando tutte le deduzioni, eccezioni già formulate da quest'ultima; detta costituzione deve essere considerata inammissibile, come eccepito dagli appellanti nella memoria di replica, sia perché avvenuta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, termine ultimo per la costituzione in giudizio, sia perché “In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l 'intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credilo ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto che si a ssume pregiudizievole, sicchè il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c." (Cass., n. 29637/2017). Non può tuttavia affermarsi, come pretenderebbero gli appellanti, che la inammissibile costituzione in giudizio del suddetto interventore, assistito dai medesimi difensori dell'originaria appellata, costituisca implicita rinunzia alla domanda di revocatoria da parte di doBank, dovendo piuttosto ritenersi che quest'ultima (che sarebbe comunque rimasta parte del giudizio ex art. 111 c.p.c. in ipotesi di successione nel diritto controverso) abbia semplicemente omesso di depositare degli scritti difensivi finali di tenore analogo a quelli di [OSCURATO:SOCIETA], confidando nella ritualità diquesti ultimi . Orbene,emerge ictu oculi come la corte territoriale, dopo avere espressamente ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] e cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA].), abbia poi deciso nel merito la domanda dalla medesima spiegata. Reputa il Collegio che la corteterritoriale, così argomentando, è incorsa non soltanto nell’eccepito vizio di illogicità della motivazione, deponente per una motivazione apparente, e pertanto inesistente, nella parte in cui ha immotivatamente precisato: a) da un canto, che la stesa è c omunque rimast a parte del giudizio ex art. 111 c.p.c. in ipotesi di successione nel diritto controverso (senza tuttavia corredare tale affermazione con l’indicazione di alcuna ragione giustificativa); b) per altro verso, che la medesima ha meramente omesso di depositare scritti difensivi finali di tenore analogo a quelli di [OSCURATO:SOCIETA], confidando nella ritualità di questi ultimi, a tale stregua ponendo a base della detta affermazione una ragione invero (quantomeno) non ben comprensibile. 3.I restanti motivi di ricorso, in quanto connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 292 e dell'art.153, comma 2, c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto di decidere nel merito la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, contenuta in un intervento non notificato ai contumaci, così provocando l'effetto di violare le preclusioni previste dallegislatore; e ciò, in assenza di istanza di rimessione in termini da parte della banca interveniente in primo grado. Rilevano l'inammissibilità dell'intervento litisconsortile della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. (in considerazione della diversità del titolo dedotto dall'interveniente rispetto all'attrice in revocatoria, la diversità dell'oggetto del processo in termini di petitum e di causa petendi, nonché la mancata costituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un valido rapporto processuale nei loro confronti, essendosi la stessa limitata a perorare la domanda dell'istituto attoreo). Evidenziano che la mancata notificazione dell'atto di intervento ai debitori contumaci ha reso detto atto nullo, con conseguente inutilizzabilità delle scritture private prodotte da [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.161, 162 e 292 c.p.c., nonché la nullità della sentenza, nella parte in cui la corte territoriale, pur affermando di dovere decidere nel merito, a seguito dell'accertamento della nullità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA], in realtà ha semplicemente pronunziato sui motivi d'appello (e non, quindi, sul merito della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado). Si dolgono che la corte territoriale, da un lato, ha dichiarato che l'omessa notifica dell'atto di intervento da parte di [OSCURATO:PERSONA] non aveva decretato la definitiva nullità e inefficacia della domanda, dovendosi procedere all'esame del merito della stessa; e, dall’altro, ha poi omesso di esaminare le domande direttamente proposte dall'intervenuta. In altri termini, la corte territoriale, in luogo di annullare i capi della sentenza di primo grado che avevano accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], li avrebbe esaminati e, in luogo di decidere nel merito sulla fondatezza delle domande proposte, avrebbe unicamente deciso sulla fondatezza dei motivi di appello. Con il quarto motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 292, 161, 162 e 354, comma 4, c.p.c., nonché la nullità della sentenza, nella parte in cui la corte territoriale, pur affermando di decidere nel merito, a seguito dell'accertamento della nullità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di fare applicazione del disposto di cui all'art.354, comma 4, 8 c.p.c. (che impone il rinnovo degli atti dichiarati nulli). Sostengono che la corte territoriale, a fronte della dichiarazione di nullità della domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] (a causa della mancata notifica dell'atto di intervento), avrebbe dovuto, in quanto possibile, ordinare la rinnovazione degli atti (che erano stati compiuti al di fuori delle regole di validità dettate dal legislatore). Con il quinto motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c. in relazione all'art.2901 c.c., nonché la nullità della sentenza, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto ammissibile l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in primo grado. Sostengono che la corte territoriale, così operando, non si è attenuta ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10274/2009, in quanto ha ritenuto possibile l'intervento di un terzo ex art. 105 c.p.c., nonostante il diritto fatto valere da quest'ultimo non fosse dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, con riferimento al petitume alla causa petendi. Imotivi, congiuntamente esaminati , sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Osserva il Collegio che i coniugi ricorrenti, nell’articolare i motivi sopra ripercorsi, sostanzialmente eccepiscono motivazione apparente nella parte in cui la corte, nonostante la nullità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA], la corte di merito ha pronunziato in ordine all’azione revocatoria proposta dall’istituto di credito, peraltro in relazione ad un credito non connesso, per petitume per causa petendi, con quello originariamente azionato da UCB. La corte territoriale, scrutinando il primo ed il sesto motivo di appello, ne ha ritenuto l’infondatezza (pp. 3-4), così argomentando: Se è vero infatti che "L'atto di intervento ·volontario in giudizio, che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest'ultima parte; tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda" (Cass., n. 7790/2010), deve d'altro canto ritenersi, quanto alle conseguenze di tale invalidità, che ''L'omessa notifica dell'atto d'intervento, peraltro, comporta la nullità della sentenza ma non la sua inesistenza, sicché nel giudizio d'appello, non essendo applicabili gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., la causa deve essere decisa nel merito, secondo le regole generali'' (così Cass., n. 17328/20 15). Dunque, l’omessa notifica dell’intervento non ha l’effetto di determinare la definitiva nullità e inefficacia della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e dei documenti allegati non notificati agli odierni appellanti, contumaci all’epoca dell'intervento, dovendosi al contrario procedere al loro esame nel merito nel presente grado di appello. Appare altresì infondata l’eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell'azione revocatoria proposta da altro creditore, essendo in realtà lo stesso pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, che lo qualifica come intervento adesivo autonomo: "Nell'ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni ereditarie di entrambi (attore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l'intervento è da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che l’interventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole" (Cass. n. 5621/2017); come infatti osservato dalla S.C., "Più azioni revocatorie proposte da creditori diversi per il pregiudizio arrecato ai loro rispettivi crediti, ancorché dirette alla dichiarazione di inefficacia dello stesso atto, non danno luogo ad una causa inscindibile ma a tante cause distinte, riunite soltanto per ragioni di connessione. L’azione revocatoria, infatti, ha natura personale e giova soltanto al creditore che la esercita. Pertanto, se più creditori impugnano ex art. 2901 cod. civ. lo stesso atto di disposizione, ciascuno introduce una causa autonoma, che tale resta anche se viene trattata e decisa unitamente alle altre in un unico processo'' (Cass., n. 15439/2000) . Orbene, la corte territoriale, nel passo or ora riportato: -dapprima, sembra accogliere la mossa censura in ordine alla lamentata sussistenza del vizio di omessa notifica al contumace dell'atto di intervento, contenente domande nuove (precisando correttamente che lanullità, conseguente alla omessa notifica, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie, può essere eccepita soltanto dal contumace, che si sia successivamente costituito o che l’abbia fatto valere con un specifico motivo di impugnazione), per successivamente (nel richiamare solo parte della massima estrapolata dalla pronunzia Cass.n. 17328/2015) pervenire a concludere che l’omessa notifica dell’intervento non ha l’effetto di determinare la definitiva nullità ed inefficacia della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e dei documenti allegati …dovendosi al contrario procedere al loro esame nel merito nel presene grado di appello .Orbene, dal riportato passo della motivazione non è dato in effetti comprendere la ragione d alla corte di merito posta a base della raggiunta conclusione. In particolare, la ratioin base alla quale ha ritenuto che la causa, nonostante l’omessa notifica, dovesse essere decisa nel merito con riferimento non già alla domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] bensì ai motivi di appello proposti dagli interventori odierni ricorrenti. Occorre qui ribadire che la comparsa, per mezzo della quale, a norma dell'art. 267 c.p.c., avviene l'intervento e la costituzione dei terzi nel processo, rappresenta un sostitutivo della citazione ed è un mezzo che il legislatore ha consentito sul presupposto che tutte le altre parti siano già costituite in giudizio, in quanto idoneo a portare a conoscenza delle medesime il fatto dell'intervento e le richieste dell'interventore. Consegue da ciò che, se alcuna delle parti è contumace, l'interventore ha l'obbligo di notificare la comparsa d'intervento, in quanto il contumace deve essere informato della presenza in causa di una nuova parte, anche se questa si associ alle domande degli altri soggetti, già partecipi del giudizio, ben potendo il contumace anche contestare la legittimità dell'intervento ed opporre all'interventore eccezioni personali. Dunque, la comparsa d'intervento in causa deve essere notificata alle parti contumaci ogni qual volta, come per l’appunto nel caso di specie, contenga domande nei loro confronti. In definitiva, dal disposto di cui all’art. 292 c.p.c., come questa Corte ha avuto modo di recente di precisare (Cass. n. 16858/2018) si desume il principio generale per cui è sempre necessaria la notificazione delle domande nuove alla parte non costituita. Sotto altro diverso profilo, va osservato costituire invero jus receptum (cfr. Sez. Un. n. 10274/2009) il principio in base al quale Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma primo, cod. proc. civ., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo . E, già in precedenza alla statuizione delle Sezioni Unite, era stato affermato (Cass. n. 15439/2000) che: Più azioni revocatorie proposte da creditori diversi per il pregiudizio arrecato ai loro rispettivi crediti, ancorché dirette alla dichiarazione di inefficacia dello stesso atto, non danno luogo ad una causa inscindibile ma a tante cause distinte, riunite soltanto per ragioni di connessione. L'azione revocatoria, infatti, ha natura personale e giova soltanto al creditore chela esercita. Pertanto, se più creditori impugnano ex art. 2901 cod. civ. lo stesso atto di disposizione, ciascuno introduce una causa autonoma, che tale resta anche se viene trattata e decisa unitamente alle altre in un unico processo . Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale nella parte in cui non ha spiegato per quali ragioni l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Modena dovrebbe rientrare nel perimetro delineato dall’art. 105 c.p.c. (e, quindi, per quali ragioni l’oggetto della domanda, introdotta da [OSCURATO:SOCIETA], fosse il medesimo di quella introdotta da [OSCURATO:PERSONA]). 4. In accoglimento del ricorso nei suindicati termini e limiti , assorbita ogni altra questione e diverso profilo , dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M