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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 08343/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1893/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32878/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione all’ordinanza del 20 febbraio 2025, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] Sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del 25 ottobre 2024 della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8343/2026 Roma, lì, 03/03/2026 l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento, ex art. 671 cod. proc. pen., della continuazione tra reati già giudicati.

2. Il ricorrente rappresenta che il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento dell’istituto della continuazione tra più condanne irrevocabili: sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 23 gennaio 2012 (irrevocabile in data 18 dicembre 2012), che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione; sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli irrevocabile in data 26 novembre 2008, che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416, 648, 474 e 473 cod. pen.; sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 luglio 2018 (irrevocabile in data 20 novembre 2020), che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416 e 474 cod. pen.

La difesa, a sostegno dell’originaria istanza, aveva sostenuto che i reati fossero espressione di un medesimo disegno criminoso unitario, ideato sin dall’inizio e sviluppato nel tempo con finalità omogenee.

Aveva invocato anche «un altro procedimento conclusosi, in seconde cure, per il tramite di una sentenza che dichiarava il non doversi procedere …, in ordine a tutti i reati ascritti per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione».

Si trattava della sentenza relativa al «procedimento celebratosi, in prime cure, innanzi al Tribunale di Nola, emessa in data 23 settembre 2013», avente a oggetto i reati previsti dagli artt. 416, 463, 349, 367, 321, 319, 320 e 314 cod. pen.

Con riferimento a tale sentenza, la difesa aveva segnalato che, «anche in tale procedimento, veniva contestata al [OSCURATO:PERSONA] una condotta associativa avente a oggetto la medesima finalità delle altre per cui vi era stata condanna».

Le argomentazioni difensive sarebbero state «totalmente glissate dal giudice dell'esecuzione», con motivazione «inconsistente». [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, peraltro, si sarebbe focalizzato «esclusivamente sul dato cronologico, omettendo di verificare la sussistenza nel caso di specie di tutti i restanti» elementi.

La parte, conseguentemente, aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando i palesi vizi dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione.

3. A seguito della presentazione del ricorso, la parte aveva ricevuto «la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, senza intervento dei difensori, innanzi al Collegio 1 della Suprema Corte di Cassazione - VII Sezione Penale, per la data del 20 febbraio 2025».

Nell'avviso «anzidetto, veniva già rilevata la inammissibilità dell’atto di impugnazione e ciò sulla scorta di motivi illustrati all’interno dello stesso».

La difesa, a seguito dell’avviso, aveva tentato il deposito, «in data 5 febbraio 2025, della memoria ex art. 611 cod. proc. pen., al fine di specificare e contestare al contempo i motivi indicati posti a sostegno della rilevata inammissibilità».

A «seguito del tentativo di inoltro della suddetta memoria all'indirizzo p.e.c. abilitato alla ricezione degli atti penali (depositoattipenali7.cassazione(@giustiziacert.it), si riscontrava dall'avviso di mancata consegna un errore qualificato come

5.2.2. – info cert s.p.a. – casella piena».

La difesa «provvedeva a inoltrare la memoria all'indirizzo di posta certificata [OSCURATO:EMAIL], rappresentando l’errore di cui prima detto e sottolineando altresì che, da ricerca effettuata, la saturazione della casella p.e.c. si qualificava come evento imputabile esclusivamente al destinatario e si provvedeva ad allegare, oltre alla memoria ex art. 611 cod. proc. pen., le relative relate di mancata consegna con la specifica indicazione dell'errore rilevato dal sistema».

Tanto premesso, il ricorrente lamenta che «quanto dedotto nella memoria in parola … censurabilmente non veniva preso in esame» dalla «Suprema Corte».

Con la memoria, la difesa aveva contestato il vaglio preliminare di inammissibilità del ricorso, sostenendo che i motivi non erano versati in fatto, erano specifici e fondati su violazioni di legge e vizi di motivazione, poiché il giudice dell’esecuzione si era limitato a considerare il «mero aspetto temporale», omettendo di valutare gli altri parametri giurisprudenziali necessari per l’applicazione della continuazione.

Il ricorrente «oltre a riportarsi al contenuto del ricorso e della memoria depositata, circa le censure afferenti alla ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli e ai motivi di inammissibilità, già indicati nel decreto di fissazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione - VII Sezione Penale, rileva ulteriormente il vizio relativo alla mancata disamina della memoria, attraverso la quale si chiedeva la riassegnazione del ricorso innanzi ad altra sezione».

4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Va ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo influire solo sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (cfr. Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252713, Cataldo; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).

Va, altresì, rammentato che, per il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto a una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso (Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037; Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 2, Sentenza n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248).

Tale orientamento è stato ribadito proprio con riferimento all’omesso esame di una memoria difensiva, ponendosi in rilievo che, in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., solo quando risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se l’atto difensivo fosse stato vagliato (cfr. Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384; Sez. 5, Sentenza n. 11752 del 16/12/2008, Quaranta, Rv. 243773).

Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, il ricorso si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato quale specifico elemento contenuto nella memoria sarebbe risultato decisivo e non avendo spiegato in che modo la valutazione di tale elemento avrebbe portato la [OSCURATO:PERSONA] Sezione ad adottare una diversa decisione, superando l’originario vaglio di inammissibilità.

Va, in ogni caso, rilevato che la memoria conteneva deduzioni assertive, generiche e meramente reiterative.

Il ricorrente, invero, con la memoria in questione, si limitava ad affermare che: «le risoluzioni» relative alla rilevata inammissibilità non sarebbero condivisibili, in quanto la parte avrebbe segnalato le violazioni in maniera specifica, «rappresentando la circostanza per cui il giudice impugnato, seppur premetteva i diversi parametri di riferimento ai fini dell'applicazione dell'istituto in parola, ometteva di darne compiuta esegesi, focalizzandosi esclusivamente sul dato temporale»; la difesa aveva indicato, «al fine di sostenere l'ideazione criminosa come delibata sin dall'origine, la circostanza che lo stesso istante veniva ad essere imputato in altro procedimento (poi estinto per intervenuta declaratoria di prescrizione)».

La memoria, dunque, conteneva delle generiche asserzioni, non idonee a superare il vaglio di originaria inammissibilità, che ha portato la [OSCURATO:PERSONA] Sezione a rilevare che: «gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), nonché sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità»; «il G.E., con corretti argomenti giuridici, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere il reato di cui alla prima sentenza (attinente alla ricettazione di beni contraffatti commesso nel 2003), unito da un medesimo disegno criminoso con i fatti giudicati con le ulteriori due sentenze, relative a due associazioni per delinquere, la prima con condotta iniziata nel 2004 (e quindi successivamente ai fatti commessi con la prima sentenza), e la seconda con condotta iniziata nel novembre 2009; del pari è stata esclusa la medesimezza del disegno criminoso con riferimento alle due ultime sentenze, atteso che le condotte partecipative delle due distinte associazioni risultano separate da un intervallo di ben cinque anni, ed in assenza di elementi tali da far ritenere che allorquando il [OSCURATO:PERSONA] entrò a far parte, nel 2004, della prima compagine, avesse già deliberato la sua partecipazione alla seconda associazione»; «le generiche censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato». [OSCURATO:PERSONA], dunque, ha ritenuto inammissibile il ricorso per plurime convergenti ragioni: era basato su censure generiche e non deducibili in sede di legittimità, in quanto attinenti al merito e finalizzate a ottenere una non consentita rivalutazione in fatto; le censure erano manifestamente infondate, avendo il giudice dell’esecuzione fatta corretta applicazione dei parametri sulla base dei quali accertare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, dando adeguata rilevanza al decorso del tempo.

Ebbene, rispetto a tale motivazione, la memoria che si assume non valutata non conteneva alcun elemento decisivo che avrebbe potuto portare la [OSCURATO:PERSONA] Sezione a rivedere l’originario vaglio di inammissibilità.

Invero, nella memoria, la difesa si limitava a sostenere che: le deduzioni era specifiche e non erano versate in fatto; a reiterare la doglianza secondo la quale il giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato a considerare il «mero aspetto temporale»; a invocare nuovamente l’imputazione di un procedimento, peraltro definito con sentenza di prescrizione.

Si trattava di deduzioni assertive, generiche e meramente reiterative.

Nella memoria in questione, dunque, non vi era alcun elemento decisivo, che avrebbe potuto condurre la [OSCURATO:PERSONA] Sezione a una decisione diversa da quella adottata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1893/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32878/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione all’ordinanza del 20 febbraio 2025, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] Sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del 25 ottobre 2024 della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8343/2026 Roma, lì, 03/03/2026 l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento, ex art. 671 cod. proc. pen., della continuazione tra reati già giudicati. 2. Il ricorrente rappresenta che il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento dell’istituto della continuazione tra più condanne irrevocabili: sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 23 gennaio 2012 (irrevocabile in data 18 dicembre 2012), che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione; sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli irrevocabile in data 26 novembre 2008, che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416, 648, 474 e 473 cod. pen.; sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 luglio 2018 (irrevocabile in data 20 novembre 2020), che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416 e 474 cod. pen. La difesa, a sostegno dell’originaria istanza, aveva sostenuto che i reati fossero espressione di un medesimo disegno criminoso unitario, ideato sin dall’inizio e sviluppato nel tempo con finalità omogenee. Aveva invocato anche «un altro procedimento conclusosi, in seconde cure, per il tramite di una sentenza che dichiarava il non doversi procedere …, in ordine a tutti i reati ascritti per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione». Si trattava della sentenza relativa al «procedimento celebratosi, in prime cure, innanzi al Tribunale di Nola, emessa in data 23 settembre 2013», avente a oggetto i reati previsti dagli artt. 416, 463, 349, 367, 321, 319, 320 e 314 cod. pen. Con riferimento a tale sentenza, la difesa aveva segnalato che, «anche in tale procedimento, veniva contestata al [OSCURATO:PERSONA] una condotta associativa avente a oggetto la medesima finalità delle altre per cui vi era stata condanna». Le argomentazioni difensive sarebbero state «totalmente glissate dal giudice dell'esecuzione», con motivazione «inconsistente». [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, peraltro, si sarebbe focalizzato «esclusivamente sul dato cronologico, omettendo di verificare la sussistenza nel caso di specie di tutti i restanti» elementi. La parte, conseguentemente, aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando i palesi vizi dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione. 3. A seguito della presentazione del ricorso, la parte aveva ricevuto «la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, senza intervento dei difensori, innanzi al Collegio 1 della Suprema Corte di Cassazione - VII Sezione Penale, per la data del 20 febbraio 2025». Nell'avviso «anzidetto, veniva già rilevata la inammissibilità dell’atto di impugnazione e ciò sulla scorta di motivi illustrati all’interno dello stesso». La difesa, a seguito dell’avviso, aveva tentato il deposito, «in data 5 febbraio 2025, della memoria ex art. 611 cod. proc. pen., al fine di specificare e contestare al contempo i motivi indicati posti a sostegno della rilevata inammissibilità». A «seguito del tentativo di inoltro della suddetta memoria all'indirizzo p.e.c. abilitato alla ricezione degli atti penali (depositoattipenali7.cassazione(@giustiziacert.it), si riscontrava dall'avviso di mancata consegna un errore qualificato come 5.2.2. – info cert s.p.a. – casella piena». La difesa «provvedeva a inoltrare la memoria all'indirizzo di posta certificata [OSCURATO:EMAIL], rappresentando l’errore di cui prima detto e sottolineando altresì che, da ricerca effettuata, la saturazione della casella p.e.c. si qualificava come evento imputabile esclusivamente al destinatario e si provvedeva ad allegare, oltre alla memoria ex art. 611 cod. proc. pen., le relative relate di mancata consegna con la specifica indicazione dell'errore rilevato dal sistema». Tanto premesso, il ricorrente lamenta che «quanto dedotto nella memoria in parola … censurabilmente non veniva preso in esame» dalla «Suprema Corte». Con la memoria, la difesa aveva contestato il vaglio preliminare di inammissibilità del ricorso, sostenendo che i motivi non erano versati in fatto, erano specifici e fondati su violazioni di legge e vizi di motivazione, poiché il giudice dell’esecuzione si era limitato a considerare il «mero aspetto temporale», omettendo di valutare gli altri parametri giurisprudenziali necessari per l’applicazione della continuazione. Il ricorrente «oltre a riportarsi al contenuto del ricorso e della memoria depositata, circa le censure afferenti alla ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli e ai motivi di inammissibilità, già indicati nel decreto di fissazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione - VII Sezione Penale, rileva ulteriormente il vizio relativo alla mancata disamina della memoria, attraverso la quale si chiedeva la riassegnazione del ricorso innanzi ad altra sezione». 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo influire solo sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (cfr. Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252713, Cataldo; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578). Va, altresì, rammentato che, per il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto a una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso (Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037; Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 2, Sentenza n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248). Tale orientamento è stato ribadito proprio con riferimento all’omesso esame di una memoria difensiva, ponendosi in rilievo che, in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., solo quando risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se l’atto difensivo fosse stato vagliato (cfr. Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384; Sez. 5, Sentenza n. 11752 del 16/12/2008, Quaranta, Rv. 243773). Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, il ricorso si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato quale specifico elemento contenuto nella memoria sarebbe risultato decisivo e non avendo spiegato in che modo la valutazione di tale elemento avrebbe portato la [OSCURATO:PERSONA] Sezione ad adottare una diversa decisione, superando l’originario vaglio di inammissibilità. Va, in ogni caso, rilevato che la memoria conteneva deduzioni assertive, generiche e meramente reiterative. Il ricorrente, invero, con la memoria in questione, si limitava ad affermare che: «le risoluzioni» relative alla rilevata inammissibilità non sarebbero condivisibili, in quanto la parte avrebbe segnalato le violazioni in maniera specifica, «rappresentando la circostanza per cui il giudice impugnato, seppur premetteva i diversi parametri di riferimento ai fini dell'applicazione dell'istituto in parola, ometteva di darne compiuta esegesi, focalizzandosi esclusivamente sul dato temporale»; la difesa aveva indicato, «al fine di sostenere l'ideazione criminosa come delibata sin dall'origine, la circostanza che lo stesso istante veniva ad essere imputato in altro procedimento (poi estinto per intervenuta declaratoria di prescrizione)». La memoria, dunque, conteneva delle generiche asserzioni, non idonee a superare il vaglio di originaria inammissibilità, che ha portato la [OSCURATO:PERSONA] Sezione a rilevare che: «gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), nonché sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità»; «il G.E., con corretti argomenti giuridici, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere il reato di cui alla prima sentenza (attinente alla ricettazione di beni contraffatti commesso nel 2003), unito da un medesimo disegno criminoso con i fatti giudicati con le ulteriori due sentenze, relative a due associazioni per delinquere, la prima con condotta iniziata nel 2004 (e quindi successivamente ai fatti commessi con la prima sentenza), e la seconda con condotta iniziata nel novembre 2009; del pari è stata esclusa la medesimezza del disegno criminoso con riferimento alle due ultime sentenze, atteso che le condotte partecipative delle due distinte associazioni risultano separate da un intervallo di ben cinque anni, ed in assenza di elementi tali da far ritenere che allorquando il [OSCURATO:PERSONA] entrò a far parte, nel 2004, della prima compagine, avesse già deliberato la sua partecipazione alla seconda associazione»; «le generiche censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato». [OSCURATO:PERSONA], dunque, ha ritenuto inammissibile il ricorso per plurime convergenti ragioni: era basato su censure generiche e non deducibili in sede di legittimità, in quanto attinenti al merito e finalizzate a ottenere una non consentita rivalutazione in fatto; le censure erano manifestamente infondate, avendo il giudice dell’esecuzione fatta corretta applicazione dei parametri sulla base dei quali accertare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, dando adeguata rilevanza al decorso del tempo. Ebbene, rispetto a tale motivazione, la memoria che si assume non valutata non conteneva alcun elemento decisivo che avrebbe potuto portare la [OSCURATO:PERSONA] Sezione a rivedere l’originario vaglio di inammissibilità. Invero, nella memoria, la difesa si limitava a sostenere che: le deduzioni era specifiche e non erano versate in fatto; a reiterare la doglianza secondo la quale il giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato a considerare il «mero aspetto temporale»; a invocare nuovamente l’imputazione di un procedimento, peraltro definito con sentenza di prescrizione. Si trattava di deduzioni assertive, generiche e meramente reiterative. Nella memoria in questione, dunque, non vi era alcun elemento decisivo, che avrebbe potuto condurre la [OSCURATO:PERSONA] Sezione a una decisione diversa da quella adottata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 3 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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