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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 22831/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 11 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, pronunciata il 30 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen.

Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità ed in relazione al trattamento circostanziale, sono privi di concreta specificità in quanto, difettando di una puntuale critica alla complessità delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e tendendo a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 6 sull'accertamento delle inadempienze e della consapevole condotta truffaldina, anche alla luce della consegna di false ricevute telematiche e dell'inverosimiglianza delle versioni difensive; pagg. 6 e 7 sulla gravità del danno in riferimento a quello complessivamente cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 11 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, pronunciata il 30 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità ed in relazione al trattamento circostanziale, sono privi di concreta specificità in quanto, difettando di una puntuale critica alla complessità delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e tendendo a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 6 sull'accertamento delle inadempienze e della consapevole condotta truffaldina, anche alla luce della consegna di false ricevute telematiche e dell'inverosimiglianza delle versioni difensive; pagg. 6 e 7 sulla gravità del danno in riferimento a quello complessivamente cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 22831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris