CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 45368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/2/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) denegata sulla scorta di un concreto giudizio di gravità del fatto (il possesso di distinte tipologie di droga una delle quali, il crack, dagli effetti potenzialmente micidiale; la commissione del fatto in pieno giorno, incurante del pericolo di essere sottoposto a controllo) non suscettibile di revisione in questa sede: né la pena inflitta, in relazione a tali concrete modalità del fatto, si rivela platealmente eccessiva o illegale o applicata attraverso modalità di computo erronee; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatore Il