CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14080/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei reati aggravati di furto in abitazione e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione della legge penale in ordine al mancato accertamento, da parte della Corte di merito, di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. pen.; ritenuto che il motivo non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (v. in particolare le pagg. 5 e 6), esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] identeRnqJdi [OSCURATO:PERSONA] sa Belmonte ) DEPOSITATA