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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25236/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di M]:LANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano con la ordinanza impugnata ha respinto la domanda di affidamento ex art.94 d.P.R. 309/90 avanzata da [OSCURATO:PERSONA] condividendo il giudizio espresso, al riguardo, dal Magistrato di sorveglianza di Milano che - dopo avere inizialmente concesso detta misura alternativa in via provvisoria - l'aveva poi revocata una volta venuto a conoscenza della esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato per violazione degli artt.73 e 74 d.P.R. 309/90; Ritenuto che il Tribunale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto - alla luce dell'esistenza di tale procedimento - necessario attendere l'esito (quanto meno per il primo grado) del suddetto giudizio per consentire un fondato apprezzamento sugli elementi a discarico di [OSCURATO:PERSONA] allo stato non valutabili; Considerato, quindi, che il ricorrente con i vizi lamentati tende ad una differente (ed inammissibile in questa sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente e coerentemente esaminati dal giudice a quo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di M]:LANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano con la ordinanza impugnata ha respinto la domanda di affidamento ex art.94 d.P.R. 309/90 avanzata da [OSCURATO:PERSONA] condividendo il giudizio espresso, al riguardo, dal Magistrato di sorveglianza di Milano che - dopo avere inizialmente concesso detta misura alternativa in via provvisoria - l'aveva poi revocata una volta venuto a conoscenza della esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato per violazione degli artt.73 e 74 d.P.R. 309/90; Ritenuto che il Tribunale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto - alla luce dell'esistenza di tale procedimento - necessario attendere l'esito (quanto meno per il primo grado) del suddetto giudizio per consentire un fondato apprezzamento sugli elementi a discarico di [OSCURATO:PERSONA] allo stato non valutabili; Considerato, quindi, che il ricorrente con i vizi lamentati tende ad una differente (ed inammissibile in questa sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente e coerentemente esaminati dal giudice a quo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile
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