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CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12544/2026

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’avvocata ISABELLANELLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 4520 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 gennaio 2025 (R.G.N.1793/2023).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11274/2025Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 12544/2026Data pubblicazione 04/05/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] contro la pronunciadel Tribunale della medesima sede e ha rigettato la domanda dipagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) a carico del Fondo digaranzia istituito presso l’INPS, per il complessivo ammontare di Euro1.505,06.A fondamento della decisione, la Corte di merito ha osservato cheil lavoratore non ha conseguito alcun titolo nei confronti del datore dilavoro: la società CEAM risulta estinta per incorporazione primadell’emissione del decreto ingiuntivo.Né dispiega alcuna efficacia il provvedimento di rigetto dell’istanzadi fallimento di CEAM, che deliba solo incidenter tantum il credito.Il credito, inoltre, non è stato accertato neppure nei confronti diZafinvest, società incorporante, cui non è stata rivolta un’efficacerichiesta di adempimento: non è stata fornita alcuna prova dell’effettivorecapito della diffida a Zafinvest, nuovo centro d’imputazione deirapporti giuridici.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signorGianluca Arboletto con due motivi, illustrati da memoria in vistadell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione resiste l’INPS con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2,quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’art. 2504-bis- 2 -Numero registro generale 11274/2025Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 12544/2026Data pubblicazione 04/05/2026cod. civ., dell’art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, dell’art. 5 dellasezione 2a della Convenzione di Bruxelles.Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare imprescindibilel’azione nei confronti della società incorporante Zafinvest, con sede inDelaware, e nel negare ogni valore al decreto di rigetto dell’istanza difallimento della società CEAM, che definisce pacifici e comunquedocumentalmente provati i crediti del lavoratore.

Nel caso di specie,sarebbe aleatorio l’esperimento dell’esecuzione forzata e sarebbe giàconclamata l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore.2.– Con il secondo mezzo, il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, e, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione dell’art. 160 cod. proc. civ.La Corte di merito non avrebbe tenuto conto della diffidainternazionale inviata da tutti i lavoratori a Zafinvest l’11 marzo 2022e della relata di notifica acquisita agli atti di causa, pur se mancantedella prova dell’esito della notifica tentata.3.– Le censure, tra loro connesse, possono essere esaminatecongiuntamente e si rivelano, nel loro complesso, infondate.4.– La ratio decidendi della pronuncia d’appello, nel suo nucleoessenziale, risiede nella mancanza di un accertamento del credito tantonei confronti dell’originario datore di lavoro, la società CEAM, quantonei confronti della società incorporante, Zafinvest, nuovo centrod’imputazione dei rapporti giuridici (pagina 5 della sentenzaimpugnata).Tali statuizioni, di per sé idonee a sorreggere la decisioneimpugnata, sono conformi ai princìpi enunciati di recente in relazionea controversie analoghe a quella odierna (Cass., sez. lav., 6 aprile2026, n. 8569 e n. 8568, e 2 aprile 2026, n. 8275 e n. 8264).- 3 -Numero registro generale 11274/2025Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 12544/2026Data pubblicazione 04/05/20264.1.– Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia,rivestono rilievo essenziale la previa formazione di un titolo esecutivoe segnatamente, ove si tratti di un titolo giudiziale, il previoaccertamento del credito, conseguito nei confronti del legittimocontraddittore e non, incidenter tantum, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA],carente di ogni legittimazione a contestare le pretese inerenti alrapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864).La consacrazione del credito in un titolo esecutivo rappresenta unelemento indefettibile e deve preesistere alla presentazione delladomanda (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delleRagioni della decisione).Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligo delelementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934 del 2025, cit., il giàrichiamato punto 9 delle Ragioni della decisione), anche allo scopo disalvaguardare l’efficace svolgimento della «finalità istituzionale» del1982).4.2.– Non appare pertinente il richiamo, valorizzato dal ricorrente,da ultimo nella memoria illustrativa, alle enunciazioni di principio diquesta Corte sul canone di ordinaria diligenza che permea l’onere delcreditore di agire in executivis, senza imporgli iniziative aleatorie edispendiose (Cass., sez.

VI-L, 7 luglio 2020, n. 14020).Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza noncontraddicono la necessità che il lavoratore si munisca di un titoloesecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (Cass., sez. lav., 28gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina 6).Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive«riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur semprela sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulsoo che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo- 4 -Numero registro generale 11274/2025Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 12544/2026Data pubblicazione 04/05/2026l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura delcredito» (da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delleRagioni della decisione).Il richiamo del legislatore al previo esperimento dell’esecuzioneforzata, pur modulato secondo i menzionati canoni di ragionevolezza eproporzionalità, implica l’ineludibile preesistenza di un titolo:«L’esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussistaun titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n.1934 del 2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).4.3.– Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo che consacri ilcredito del lavoratore, nei termini confermati anche di recente (Cass.,sez. lav., 29 aprile 2026, n. 11851), e tale considerazione si riveladirimente, privando di concreta rilevanza le questioni sull’effettivorecapito della richiesta di adempimento a Zafinvest e le valutazionidella Corte di merito sulla diligenza del lavoratore.Come questa Corte ha già evidenziato, «È ininfluente che sia statorichiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, allorché la società datrice dilavoro era stata già cancellata dal registro delle imprese.

Ilprovvedimento monitorio, in quanto emesso nei confronti di unasocietà che aveva cessato di essere la giusta parte, è tamquam nonesset, come questa Corte ha puntualizzato di recente (Cass., sez. lav.,31 gennaio 2025, n. 2357, in relazione a una vicenda di cancellazionee di estinzione).

Né rileva che il giudice fallimentare, nel reputareammissibile l’istanza dei lavoratori, ne abbia delibato soltantoincidentalmente il credito, senza pervenire al rituale provvedimento diammissione richiesto dalla legge o alla formazione di un titolo esecutivoanteriore alla domanda al Fondo di garanzia.

Nessun titolo esecutivopuò dirsi formato, prima di tale domanda, neppure in contraddittoriocon la società risultante dalla fusione per incorporazione, vicenda che“realizza una successione a titolo universale corrispondente allasuccessione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti,- 5 -Numero registro generale 11274/2025Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 12544/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzionea questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centrodi imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardantii soggetti incorporati” (Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970, inmotivazione, pagina 35)» (sentenza n. 8275 del 2026, cit. punto 7 delleRagioni della decisione).5.– Dalle considerazioni illustrate discende il rigetto del ricorso.6.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate, inragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sullequestioni dibattute.7.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocata ISABELLANELLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 4520 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 gennaio 2025 (R.G.N.1793/2023).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11274/2025Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 12544/2026Data pubblicazione 04/05/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] contro la pronunciadel Tribunale della medesima sede e ha rigettato la domanda dipagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) a carico del Fondo digaranzia istituito presso l’INPS, per il complessivo ammontare di Euro1.505,06.A fondamento della decisione, la Corte di merito ha osservato cheil lavoratore non ha conseguito alcun titolo nei confronti del datore dilavoro: la società CEAM risulta estinta per incorporazione primadell’emissione del decreto ingiuntivo.Né dispiega alcuna efficacia il provvedimento di rigetto dell’istanzadi fallimento di CEAM, che deliba solo incidenter tantum il credito.Il credito, inoltre, non è stato accertato neppure nei confronti diZafinvest, società incorporante, cui non è stata rivolta un’efficacerichiesta di adempimento: non è stata fornita alcuna prova dell’effettivorecapito della diffida a Zafinvest, nuovo centro d’imputazione deirapporti giuridici.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il signorGianluca Arboletto con due motivi, illustrati da memoria in vistadell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione resiste l’INPS con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2,quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’art. 2504-bis- 2 -Numero registro generale 11274/2025Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 12544/2026Data pubblicazione 04/05/2026cod. civ., dell’art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, dell’art. 5 dellasezione 2a della Convenzione di Bruxelles.Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare imprescindibilel’azione nei confronti della società incorporante Zafinvest, con sede inDelaware, e nel negare ogni valore al decreto di rigetto dell’istanza difallimento della società CEAM, che definisce pacifici e comunquedocumentalmente provati i crediti del lavoratore. Nel caso di specie,sarebbe aleatorio l’esperimento dell’esecuzione forzata e sarebbe giàconclamata l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore.2.– Con il secondo mezzo, il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, e, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione dell’art. 160 cod. proc. civ.La Corte di merito non avrebbe tenuto conto della diffidainternazionale inviata da tutti i lavoratori a Zafinvest l’11 marzo 2022e della relata di notifica acquisita agli atti di causa, pur se mancantedella prova dell’esito della notifica tentata.3.– Le censure, tra loro connesse, possono essere esaminatecongiuntamente e si rivelano, nel loro complesso, infondate.4.– La ratio decidendi della pronuncia d’appello, nel suo nucleoessenziale, risiede nella mancanza di un accertamento del credito tantonei confronti dell’originario datore di lavoro, la società CEAM, quantonei confronti della società incorporante, Zafinvest, nuovo centrod’imputazione dei rapporti giuridici (pagina 5 della sentenzaimpugnata).Tali statuizioni, di per sé idonee a sorreggere la decisioneimpugnata, sono conformi ai princìpi enunciati di recente in relazionea controversie analoghe a quella odierna (Cass., sez. lav., 6 aprile2026, n. 8569 e n. 8568, e 2 aprile 2026, n. 8275 e n. 8264).- 3 -Numero registro generale 11274/2025Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 12544/2026Data pubblicazione 04/05/20264.1.– Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia,rivestono rilievo essenziale la previa formazione di un titolo esecutivoe segnatamente, ove si tratti di un titolo giudiziale, il previoaccertamento del credito, conseguito nei confronti del legittimocontraddittore e non, incidenter tantum, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA],carente di ogni legittimazione a contestare le pretese inerenti alrapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864).La consacrazione del credito in un titolo esecutivo rappresenta unelemento indefettibile e deve preesistere alla presentazione delladomanda (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delleRagioni della decisione).Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligo delelementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934 del 2025, cit., il giàrichiamato punto 9 delle Ragioni della decisione), anche allo scopo disalvaguardare l’efficace svolgimento della «finalità istituzionale» del1982).4.2.– Non appare pertinente il richiamo, valorizzato dal ricorrente,da ultimo nella memoria illustrativa, alle enunciazioni di principio diquesta Corte sul canone di ordinaria diligenza che permea l’onere delcreditore di agire in executivis, senza imporgli iniziative aleatorie edispendiose (Cass., sez. VI-L, 7 luglio 2020, n. 14020).Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza noncontraddicono la necessità che il lavoratore si munisca di un titoloesecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (Cass., sez. lav., 28gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina 6).Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive«riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur semprela sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulsoo che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo- 4 -Numero registro generale 11274/2025Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 12544/2026Data pubblicazione 04/05/2026l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura delcredito» (da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delleRagioni della decisione).Il richiamo del legislatore al previo esperimento dell’esecuzioneforzata, pur modulato secondo i menzionati canoni di ragionevolezza eproporzionalità, implica l’ineludibile preesistenza di un titolo:«L’esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussistaun titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n.1934 del 2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).4.3.– Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo che consacri ilcredito del lavoratore, nei termini confermati anche di recente (Cass.,sez. lav., 29 aprile 2026, n. 11851), e tale considerazione si riveladirimente, privando di concreta rilevanza le questioni sull’effettivorecapito della richiesta di adempimento a Zafinvest e le valutazionidella Corte di merito sulla diligenza del lavoratore.Come questa Corte ha già evidenziato, «È ininfluente che sia statorichiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, allorché la società datrice dilavoro era stata già cancellata dal registro delle imprese. Ilprovvedimento monitorio, in quanto emesso nei confronti di unasocietà che aveva cessato di essere la giusta parte, è tamquam nonesset, come questa Corte ha puntualizzato di recente (Cass., sez. lav.,31 gennaio 2025, n. 2357, in relazione a una vicenda di cancellazionee di estinzione). Né rileva che il giudice fallimentare, nel reputareammissibile l’istanza dei lavoratori, ne abbia delibato soltantoincidentalmente il credito, senza pervenire al rituale provvedimento diammissione richiesto dalla legge o alla formazione di un titolo esecutivoanteriore alla domanda al Fondo di garanzia. Nessun titolo esecutivopuò dirsi formato, prima di tale domanda, neppure in contraddittoriocon la società risultante dalla fusione per incorporazione, vicenda che“realizza una successione a titolo universale corrispondente allasuccessione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti,- 5 -Numero registro generale 11274/2025Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 12544/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzionea questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centrodi imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardantii soggetti incorporati” (Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970, inmotivazione, pagina 35)» (sentenza n. 8275 del 2026, cit. punto 7 delleRagioni della decisione).5.– Dalle considerazioni illustrate discende il rigetto del ricorso.6.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate, inragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sullequestioni dibattute.7.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -
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