CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 22447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità assoluta della sentenza in relazione al decreto di citazione è manifestamente infondato in quanto si deducono violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; che, invero, l'avviso di fissazione dell'udienza dell'8 novembre 2023 risulta ritualmente notificato sia all'imputato, a mani proprie, che al difensore, a mezzo p.e.c., non emergendo agli atti l'errore censurato dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile 20