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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02518/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ;,e ottA LO„~ ry-D110 3-C'p 0(15' h.e,k(*-n?..ULAQ-o< f2-5.

CA.Atel< ; ) >4 10.02-<71k.:- OALiZ C.00-043 e9<jzi>0.31-0 463 Pee,04 14-9~ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 1 luglio 2020 il Tribunale di Agrigento ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla contestazione del delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina (fatto del 19 giugno 2019) descritto nella imputazione (art. 12 d.lgs. n.286 del 1998).

La condotta riguarda il trasporto di 43 stranieri, con un barchino in legno proveniente dalla Libia.

I due imputati sono accusati di essere gli scafisti.

La pena è stata quantificata in anni sei di reclusione ed euro 688.000 di multa ciascuno 1.1 n Tribunale ha ricostruito il fatto essenzialmente sulla base di : a) le risultanze obiettive dello sbarco dei 43 migranti, oggetto di deposizione da parte dei testi di polizia giudiziaria oltre che assistite da prova documentale; b) le dichiarazioni di un teste rese in sede di incidente probatorio (il migrante [OSCURATO:PERSONA] )oe!) in data 13 luglio 2019 ; c) le dichiarazioni rese da altri tre migranti (Konate, Assande e Kindo) , acquisite ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. . 1.2 Nel valutare le evidenze probatorie si evidenzia che : a) i soli cittadini di origine tunisina - presenti sul barchino - erano gli attuali imputati; b) i due imputati sono stati riconosciuti in fotografia dal Konate e dal Kindo come il conducente del barchino (Benhamed) e il suo aiutante (Benhelal); e) il teste Assande ha parimenti riconosciuto in fotografia il Benhamed come soggetto che guidava il barchino; d) il teste [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti riconosciuto, con visione diretta, i due imputati con i ruoli prima descritti.

2. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 16 giugno 2021 ha integralmente confermato la prima decisione. 2.1 In motivazione, la Corte di merito evidenzià da un lato che l'acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dai migranti Konate, Assande e Kindo ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. è pienamente legittima (ritenendosi adeguate le ricerche operate, già in sede di promovimento dell'incidente probatorio), dall'altro che dette dichiarazioni vanno valutate esclusivamente in termini di 'dati di conferma' rispetto ad altre fonti dichiarative o documentali.

Viene peraltro ritenuto pienamente attendibile il teste principale - [OSCURATO:PERSONA] - escusso in sede di incidente probatorio, il che rassicura circa l'assenza di ogni dubbio sul ruolo rivestito dai due imputati durante la traversata, conforme a quello descritto nella imputazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, si ritiene congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della particolare intensità del dolo e della assoluta spregiudicatezza mostrata nell'aver condotto ben 43 persone in mare in condizioni tali da porre in serio pericolo beni primari.

3. Avverso detta sentenza sono stati proposti due atti di ricorso per cassazione. 3.1 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato redatto personalmente dall'interessato. 3.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo del difensore - è affidato a tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all'avvenuta acquisizione dei verbali dei soggetti ritenuti irreperibili ai sensi dell'art.512 cod.proc.pen.

Le ricerche, si afferma, non erano complete, specie in riferimento al mancato esito delle interrogazioni diplomatiche. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità.

Non sono state colte, secondo il ricorrente, taluni profili di contraddizione e di illogicità nelle versioni fornite dai diversi dichiaranti. 3.2.3 Al terzo motivo si erronea applicazione dì legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione espressa sul punto sarebbe del tutto astratta e generica.

4. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni che seguono. 4.1 L'atto personalmente proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di legittimazione.

Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aiello). 4.2 L'atto introdotto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.3 In particolare va rilevato che, quanto al primo motivo, la irreperibilità dei dichiaranti si è manifestata - in modo non prevedibile - già in sede di notifica della citazione per l'esecuzione dell'incidente probatorio.

Nessun rimprovero può pertanto muoversi alla autorità procedente, né la decisione acquisitiva risulta fondarsi su ricerche non accurate.

Sul punto la critica difensivEt è generica, non essendo emerso con la necessaria precisione il domicilio estero dei dichiaranti.

Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti generico ed in fatto, a fronte di puntuali argomentazioni espresse in sede di merito circa le modalità di identificazione dei due imputati come coloro che 'curarono' il viaggio dei migranti.

Generico è, altresì il terzo motivo, non essendo stati allegati elementi specifici, sul fatto o sulla personali8tà, tali da rendere possibile l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. 4.4 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ;,e ottA LO„~ ry-D110 3-C'p 0(15' h.e,k(*-n?..ULAQ-o< f2-5. CA.Atel< ; ) >4 10.02-<71k.:- OALiZ C.00-043 e9<jzi>0.31-0 463 Pee,04 14-9~ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 1 luglio 2020 il Tribunale di Agrigento ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla contestazione del delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina (fatto del 19 giugno 2019) descritto nella imputazione (art. 12 d.lgs. n.286 del 1998). La condotta riguarda il trasporto di 43 stranieri, con un barchino in legno proveniente dalla Libia. I due imputati sono accusati di essere gli scafisti. La pena è stata quantificata in anni sei di reclusione ed euro 688.000 di multa ciascuno 1.1 n Tribunale ha ricostruito il fatto essenzialmente sulla base di : a) le risultanze obiettive dello sbarco dei 43 migranti, oggetto di deposizione da parte dei testi di polizia giudiziaria oltre che assistite da prova documentale; b) le dichiarazioni di un teste rese in sede di incidente probatorio (il migrante [OSCURATO:PERSONA] )oe!) in data 13 luglio 2019 ; c) le dichiarazioni rese da altri tre migranti (Konate, Assande e Kindo) , acquisite ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. . 1.2 Nel valutare le evidenze probatorie si evidenzia che : a) i soli cittadini di origine tunisina - presenti sul barchino - erano gli attuali imputati; b) i due imputati sono stati riconosciuti in fotografia dal Konate e dal Kindo come il conducente del barchino (Benhamed) e il suo aiutante (Benhelal); e) il teste Assande ha parimenti riconosciuto in fotografia il Benhamed come soggetto che guidava il barchino; d) il teste [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti riconosciuto, con visione diretta, i due imputati con i ruoli prima descritti. 2. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 16 giugno 2021 ha integralmente confermato la prima decisione. 2.1 In motivazione, la Corte di merito evidenzià da un lato che l'acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dai migranti Konate, Assande e Kindo ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. è pienamente legittima (ritenendosi adeguate le ricerche operate, già in sede di promovimento dell'incidente probatorio), dall'altro che dette dichiarazioni vanno valutate esclusivamente in termini di 'dati di conferma' rispetto ad altre fonti dichiarative o documentali. Viene peraltro ritenuto pienamente attendibile il teste principale - [OSCURATO:PERSONA] - escusso in sede di incidente probatorio, il che rassicura circa l'assenza di ogni dubbio sul ruolo rivestito dai due imputati durante la traversata, conforme a quello descritto nella imputazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, si ritiene congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della particolare intensità del dolo e della assoluta spregiudicatezza mostrata nell'aver condotto ben 43 persone in mare in condizioni tali da porre in serio pericolo beni primari. 3. Avverso detta sentenza sono stati proposti due atti di ricorso per cassazione. 3.1 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato redatto personalmente dall'interessato. 3.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo del difensore - è affidato a tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all'avvenuta acquisizione dei verbali dei soggetti ritenuti irreperibili ai sensi dell'art.512 cod.proc.pen. Le ricerche, si afferma, non erano complete, specie in riferimento al mancato esito delle interrogazioni diplomatiche. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità. Non sono state colte, secondo il ricorrente, taluni profili di contraddizione e di illogicità nelle versioni fornite dai diversi dichiaranti. 3.2.3 Al terzo motivo si erronea applicazione dì legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione espressa sul punto sarebbe del tutto astratta e generica. 4. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni che seguono. 4.1 L'atto personalmente proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 4.2 L'atto introdotto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.3 In particolare va rilevato che, quanto al primo motivo, la irreperibilità dei dichiaranti si è manifestata - in modo non prevedibile - già in sede di notifica della citazione per l'esecuzione dell'incidente probatorio. Nessun rimprovero può pertanto muoversi alla autorità procedente, né la decisione acquisitiva risulta fondarsi su ricerche non accurate. Sul punto la critica difensivEt è generica, non essendo emerso con la necessaria precisione il domicilio estero dei dichiaranti. Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti generico ed in fatto, a fronte di puntuali argomentazioni espresse in sede di merito circa le modalità di identificazione dei due imputati come coloro che 'curarono' il viaggio dei migranti. Generico è, altresì il terzo motivo, non essendo stati allegati elementi specifici, sul fatto o sulla personali8tà, tali da rendere possibile l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. 4.4 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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