CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 43826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 0C4KUO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 22 luglio 1964; avverso la sentenza del 24 novembre 2021, dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato assorbito il reato di cui al capo 2) della rubrica (art. 707 cod. pen.), ma ha confermato la condanna per il tentativo aggravato di furto. 2. Articola due motivi di censura. 2.1. In particolare, con il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente lamenta l'illogicità della decisione, nella parte in cui la l corte territoriale, pur rilevando come i precedenti penali non siano preclusivi per il riconoscimento del beneficio, è comunque giunta ad una prognosi negativa fondando la sua valutazione esclusivamente sui predetti precedenti. 2.2. Con il secondo, invece, si lamenta il difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata (art. 625 n. 2 cod. pen., da escludere, secondo la difesa, in quanto la violenza sarebbe stata esercitata sullo strumento posto a protezione e non sulla cosa direttamente) e quanto all'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. È pur vero, infatti, che l'esistenza di precedenti penali non è, in sé, preclusiva del riconoscimento del beneficio (Sez. 4 , n. 131 del 11/12/2019, dep. 2020, non massimata). Ma tanto non esclude che il dato possa e debba essere comunque valutato nel giudizio prognostico finalizzato al riconoscimento del detto beneficio. Una valutazione che, nel merito, è rimessa al potere discrezionale del giudice (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 266299) ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione. Ed in concreto, la corte territoriale, con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati, ha evidenziato "la cospicuità e la periodicità dei procedenti penali ... perlopiù attinenti a delitti contro il patrimonio". Circostanze sufficienti a fondare una valutazione prognostica negativa. 2. L'altro motivo di ricorso è, invece, in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. È inammissibile nella parte in cui deduce l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto circostanza già riconosciuta in primo grado e ritenuta, unitamente alle attenuanti generiche, equivalente alla contestata aggravante. È infondata con riferimento alla ritenuta aggravante della violenza alle cose, che sussiste anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla res oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv. 272705). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il