CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 26267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4419/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato elettivamente in Roma, piazza della Libertà 20, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Colonna 335; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 130/2018 pubblicata il 7 agosto 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Attribuzione posizioni organizzative [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 5 gennaio 2015 [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al Tribunale di Gorizia, esponendo di essere dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1991, addetto come specialista amministrativo economico di categoria D6 alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità ecc. in Gorizia. Egli ha rappresentato che: aveva manifestato nel 2007 interesse per una certa posizione organizzativa che, però, era stata prima soppressa di fatto e, poi, assegnata, con altra connotazione, ad altro collega; nel 2010 aveva espresso il suo interesse per altra posizione organizzativa e anche in questa occasione nel 2012 si era visto preferire altri; nel 2013 era stata soppressa altra posizione organizzativa cui egli aspirava. Il ricorrente ha chiesto che fosse accertata l’illegittimità degli atti indicati in ricorso, con eventuale loro disapplicazione, e che fosse dichiarato il suo diritto alla valutazione delle istanze di manifestazione di interesse ai fini del conferimento dell’incarico, con correlato risarcimento del danno. Il Tribunale di Gorizia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 119/2016, ha accertato che i provvedimenti di cui al ricorso non avevano rispettato i canoni di correttezza e buona fede, ma ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, contestando l’omessa pronuncia in ordine alla sua richiesta di valutazione delle proprie istanze e il rigetto delle richieste risarcitorie.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si è costituita, proponendo appello incidentale. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 130/2018, ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo e il secondo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati insieme,il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1175, 1218, 1223, 1375 e 2697 c.c., 113, 115, 116 e 416, comma 3, c.p.c., 3 e 97 Cost., 40 e 41 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del FVG, non dirigenti, quadriennio normativo 2002-2005 del 7 dicembre 2006, con riferimento alla negata valutazione comparativa e all’omesso esame del curriculumper l’incarico di PO Coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, prima del 2014, non vi fosse un diritto degli interessati ad essere valutati, sul presupposto che solo in quell’anno sarebbe stata adottata la procedura preceduta da un avviso. Ledoglianze sono fondat e nei termini che seguono . Con le esposte censur e il ricorrente contesta, con riferimento alla “negata valutazione comparativa per l’incarico di P.O. “Coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici” (attiva dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2013), un passaggio specifico della sentenza di appello, ove la corte territoriale ha rigettato le sue domande sul presupposto dell’inesistenza di un diritto degli interessati ad essere valutati prima dell’agosto 2014, non avendo rilievo in relazione a detto periodo temporale leloro richieste. Come correttamente eccepito da parte controricorrente, in questa sede di legittimità non può essere denunciata la violazione della contrattazione collettiva regionale. Ciò non toglie, però, l’ammissibilità della questione nella misura in cui è fatto riferimento agli artt. 1175, 1218, 1223 e 1375 c.c., 3 e 97 Cost.Al riguardo, si osserva che, per quanto attiene al conferimento di posizioni organizzative, l’Amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all’osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., senza, tuttavia, che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (Cass., Sez. L , n. 2141 del 27 gennaio 2017). In particolare, si deve ritenere che, per la copertura dell’incarico, anche ove la scelta sia confinabile nell’ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale. La normativa appena indicata impone, quindi, di valutare le manifestazioni di interesse dei dipendenti che aspirano al conferimento di una posizione organizzativa, comparandole fra di loro. Del tutto irrilevante è la circostanza, evidenziata dalla Corte d’appello di Trieste, che solo dall’agosto 2014 la P.A. di riferimento avrebbe previsto che le procedure fossero precedute da un avviso, in quanto, a prescindere dal fatto che tale avviso dovesseo meno essere emesso pure in precedenza, in ogni caso, l’obbligo di tenere conto delle manifestazioni di interesse presentate (come quella del ricorrente) e di comparare i candidati non poteva essere eluso. Nella specie, la stessa parte controricorrente (a pagina 39 del controricorso) ha espressamente affermato che, in assenza di precise previsioni contrattuali, non vi era un obbligo di motivare il mancato conferimento di un incarico o di comparare i soggetti in possesso dei requisiti previsti. La corte territoriale ha aderito a questa difesa, riten endo, appunto, che, all’epoca dei fatti, non vi fosse ancora un diritto a essere valutato (pagina 14 della sentenza). Il giudice di appello, però,ha errato nel concludere che la posizione del lavoratore non dovesse essere presa in considerazione ai fini dell’attribuzione della posizione organizzativa in esame e non dovesse essere comparata a quella degli altri concorrenti. Infatti, si è posto in contrasto con i principi sopra enunciati e, quindi, con il dovere di agire secondo buona fede che grava su tutte le parti contrattuali (e che esisteva da ben prima che la P.A. mutasse, nel 2014, i criteri per assegnare le posizioni organizzative), imponendo, per quel che qui rileva, al datore di lavoro di valutare le posizioni di tutti gli interessati a uno specifico incarico e di effettuare una comparazione fra di loro. 2)Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt.112, 113, 115 e 116 c.p.c. e 40 e 41 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del FVG, non dirigenti, quadriennio normativo 2002-2005 del 7 dicembre 2006, per l’omesso esame degli elementi probanti le non corrette procedure di rivisitazione delle posizioni organizzative con riferimento alla soppressione delle Posizioni organizzative Edilizia residenziale e affari amministrativi e contabili (soppressa dal 1° luglio 2007) e Coordinamento delle attività tecnico giuridiche in materia di lavori pubblici (soppressa dal 1° gennaio 2014). Egli lamenta che la corte d’appello avrebbe ritenuto la rivisitazione delle posizioni organizzative avvenuta a giugno 2007 regolare e legittima, senza esaminare i fatti e le circostanze da lui richiamate e non soddisfacendo i prescritti requisiti motivazionali e di valutazione delle prove. La doglianza è inammissibile. Il ricorrente, infatti, articola una censura mista, nella quale sono presenti richiami sia al mancato esame di fatti riportati nel suo ricorso sia all’assenza di motivazione sia alla valutazione delle prove, non consentendo a questo Collegio di comprendere esattamente quale sia il contenuto della sua contestazione. Inoltre, non chiarisce, con riguardo alla soppressione delle posizioni organizzative de quibus, quale suo specifico interesse sarebbe stato violato, venendo in questione, in teoria, delle scelte liberamente assunte dalla P.A. nell’esercizio dei suoi poteri datoriali di diritto privato. Peraltro, egli richiede a questa Suprema Corte un riesame nel merito della validità di atti negoziali e del contenuto di documento che è stato già condotto dalla corte territoriale e che, quindi, non è di pertinenza di questo giudice di legittimità. Del tutto inammissibile è, poi, la menzione del contratto collettivo regionale di lavoro sopra citato, che non può essere qui più valutato. Quanto alle circostanze che non sarebbero state esaminate, si osserva che il ricorrente non ne ha adeguatamentedescritto i profili di decisività ai fini della decisione, essenziali con riferimento al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. 3)Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt.1175, 1218, 1375 e 2697 c.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 40 e 41 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del FVG, non dirigenti, quadriennio normativo 2002-2005 del 7 dicembre 2006, per l’omesso esame dei fatti indicati al punto 10 del ricorso a supporto della domanda risarcitoria. La doglianza non deve essere esaminata, alla luce dell’accoglimento dei primi due motivi. D’altronde, è la stessa P.A. controricorrente a rilevare, allepagine 47 e 48 del controricorso, come la parte della decisione di appello concernente la domanda risarcitori a sia collegata da un nesso di pregiudizialità alle domande relative al la regolarità dell’azione amministrativa, con la conseguenza che “la questione relativa al risarcimento del danno è assorbita e dunque superata dall’accertamento della validità delle procedure adottate dal datore di lavoro per la revoca e l’assegnazione delle P.O. e dal rigetto delle domande di accertamento sopra richiamate”. Ne deriva, dall’accoglimento delle prime due censure, che riguardano un profilo di legittimità della condotta della P.A., l’assorbimento del quarto motivo, con i profili risarcitori che ne sono oggetto i quali dovranno essere esaminati dal giudice del rinvio. 4)Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.112, 113, 115, 116 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. in materia di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, cosa giudicata, disponibilità e valutazione delle prove del danno biologico patito. La doglianza non deve essere esaminata per le ragioni che hanno condotto all’assorbimento del quarto motivo. 5)Con il sesto motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt.112, 113, 115, 116 e 61 c.c., in materia di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, disponibilità e valutazione delle prove del danno biologico patito, per omesso esame del parere medico-legale del 1° febbraio 2014.La censura non deve essere esaminata per le ragioni che hanno condotto all’assorbimento del quarto motivo. 6)Con il settimo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt.100, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., per violazione di legge in materia di disponibilità e valutazione delle prove e interesse ad agire avverso la sentenza di primo grado in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non tenere conto che su di lui non gravava l’onere di impugnare in appello la sentenza di primo grado per la parte a lui favorevole. La doglianza è inammissibile, atteso che il ricorrente non ha colto la ratiodella decisione, che non ha assolutamente posto a suo carico tale onere. 7)Il ricorso è accolto quanto ai primi due motivi, inammissibili il terzo e il settimo e assorbiti gli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l’Amministrazione è tenuta a conferire le posizioni organizzative nel rispetto dei criteri indicati dalle fonti contrattuali e delle clausole generali di correttezza e buona fedeex artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost. In particolare, la selezione deve essere il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, che valuti le manifestazioni di interesse di coloro che aspirano a tali posizionie le confronti fra di loro”. P.Q.M. La Corte, -accoglie il primo e il secondo motivo, inammissibili il terzo e il settimo e assorbiti il quarto, il quinto e il sesto;-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Tr