CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiEleonora Carpentieri, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 1810/2023 depositata il 14/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Napoli ha emesso, in data 25, 26, 27 e 28 giugno 2019,gli avvisi di accertamento in rettifica nn. 553045/1513 (IMU 2014),556654/1778 (IMU 2015), 562978/1873 (IMU 2016) e 564814/2045 (IMUNumero registro generale 20165/2023Numero sezionale 5477/2026Numero di raccolta generale 23698/2026Data pubblicazione 21/07/20262017), notificati il 27 novembre 2019, con i quali ha richiesto al contribuenteSerafino [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’IMU per gli anni 2014-2017, per unimporto complessivo di euro 15.620,00, in relazione a due unità immobiliarisite in Napoli.2. Gli immobili risultavano censiti distintamente al [OSCURATO:PERSONA]: MER/3/39/108, categoria A/2, per il quale il Comune ha riconosciutol’esenzione IMU quale abitazione principale; e MER/3/39/82, categoriaA/10, per il quale l’esenzione è stata invece negata.3. Il contribuente ha impugnato gli avvisi innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, deducendo, tra l’altro: l’omessa notifica deglidel potere impositivo; l’avvenuto pagamento di quanto dovuto; l’erroneitàdella pretesa impositiva, assumendo che l’intero compendio immobiliarefosse destinato ad abitazione principale, nonché il mancato utilizzo di partedell’immobile per assenza di forniture e per lavori edilizi. Il Comune non siè costituito.4. Con sentenza n. 6733/2021, depositata il 22 giugno 2021, la CTP diNapoli ha rigettato il ricorso, ritenendo tempestivi gli avvisi di accertamento,insussistente la prescrizione e legittima l’imposizione IMU sull’unitàcatastale A/10.5. Avverso tale pronuncia il contribuente ha interposto appello innanzialla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,deducendo che le due unità catastali, pur formalmente distinte, costituivanoun unico immobile adibito ad abitazione principale, come risultante dalcertificato di residenza e dalla documentazione relativa all’effettivo utilizzodel bene, nonché dalla parziale inutilizzabilità dell’immobile per lavori eassenza di forniture essenziali.6. Con sentenza n. 1810/2023, depositata il 14 marzo 2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l’appello del contribuente,ritenendo che l’Ente impositore dovesse tener conto delle peculiarità delNumero registro generale 20165/2023Numero sezionale 5477/2026Numero di raccolta generale 23698/2026Data pubblicazione 21/07/2026caso concreto, dell’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principalee della documentata parziale inutilizzabilità del bene, ed ha annullato gliavvisi di accertamento, compensando le spese di lite.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunaleha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.8. Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve darsi atto che la parte intimata non hadepositato valido controricorso nei termini di legge, sicché anche lasuccessiva memoria risulta inammissibile: nell'ambito del procedimentocamerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n.168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento aigiudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata invigore della predetta legge di conversione,l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anchele memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.,in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienzapubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusionedell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non puòche subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delledifese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con laconseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva èpiù consentita (Cass. 29/10/2020, n. 23921, Rv. 659281 - 02).2. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..2.1. Il Comune assume che, a differenza di quanto avveniva sotto laprevigente disciplina ICI, l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011richiede, ai fini dell’esenzione IMU, che l’abitazione principale sia costituitada un’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale.Numero registro generale 20165/2023Numero sezionale 5477/2026Numero di raccolta generale 23698/2026Data pubblicazione 21/07/2026Secondo il Comune, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente estesoall’IMU principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ICI,valorizzando l’uso unitario di due immobili catastalmente distinti,nonostante uno di essi fosse censito in categoria A/10 (uffici).L’amministrazione ricorrente richiama, a sostegno della propria tesi, lacircolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio2012 e un consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui,in materia di IMU, le agevolazioni per l’abitazione principale non sonoapplicabili a più unità immobiliari autonomamente accatastate, salvo previoaccatastamento unitario, evidenziando altresì che il classamento catastalein categoria A/10 sarebbe di per sé ostativo al riconoscimentodell’esenzione, anche in presenza di un utilizzo abitativo di fatto. Da ciò ilComune fa discendere la piena legittimità degli avvisi di accertamento IMUrelativi agli anni 2014-2017 e chiede la cassazione della sentenzaimpugnata.3. Il motivo è fondato.3.1. La corte di gravame ha applicato la disciplina invocata in terminicontrastanti con la giurisprudenza di questa Corte, come del resto dallamedesima CTR dichiarato in sentenza, nella parte in cui ha assoggettatol’intero immobile all’esenzione per prima abitazione, sulla base dellacircostanza che nell’altra parte dell’immobile (che in realtà era destinata adufficio) erano in corso lavori.A fondamento della tesi, la CTR adduce ragioni di giustizia sostanziale,invocando l’art. 97 della Costituzione, con la seguente argomentazione Superando il dato normativo e l’orientamento giurisprudenziale, invero nonfavorevoli nel caso di specie, questa Corte conformandosi piuttosto ad unprincipio-guida di particolare importanza per cui l’Ente impositore, al nettodi formali vincoli normativi, deve in ogni caso adattare l’esercizio del propriopotere alle peculiarità del caso concreto, nel tentativo di garantire unsempre maggiore rispetto dei parametri di efficienza ed efficacia, costituentiNumero registro generale 20165/2023Numero sezionale 5477/2026Numero di raccolta generale 23698/2026Data pubblicazione 21/07/2026espressione di buon andamento dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.97 Cost. nonché dei principi sanciti dallo Statuto dei Diritti del contribuente,decide come in dispositivo .3.2. Giova rammentare che i precetti costituzionali trovano poisuccessiva applicazione nelle norme di legge, che il giudice – per funzione– è chiamato ad applicare, e non a discostarsene volontariamente perchéintende conformarsi a non meglio precisati “principi-guida”. Laddove ritengache una norma (la quale non è nemmeno specificata nella sua esattaindividuazione) non sia conforme a Costituzione, gli è consentito solo didubitare della legittimità costituzionale della stessa, attivando la prescrittaprocedura.Nel caso di specie è principio consolidato che la riduzione (e quindinemmeno l’esenzione) dell'IMU per inagibilità o inabitabilità di un immobileè circoscritta alla sopravvenienza di situazioni oggettivamente idonee apregiudicare o compromettere l'uso conforme alla destinazione abitativa ocommerciale del fabbricato, escludendo gli eventi imputabili al proprietarioche abbia determinato lo stato di inagibilità o inabitabilità (Cass.11/06/2024, n. 16222). Viceversa ragionando, si farebbe discenderel’assoggettamento al tributo alla semplice volontà del contribuente diutilizzare o meno l’immobile.In questo senso, è stato affermato che: 5.2. Premesso chel’inutilizzabilità di fatto non assume rilievo, essendo rimessa ad una sceltadella parte che non incide sulla destinazione e rilevanza economica de bene,deve rilevarsi che è invero incontestato che la ricorrente, per l’anno 2016,non ha mai presentato al comune alcuna dichiarazione attestantel’inagibilità e il non utilizzo degli immobili, né ha dato prova in giudizio dellaconoscenza, in capo al comune, dello stato di inagibilità, né tantomeno talepregressa conoscenza emerge dalla documentazione prodotta in giudizio(Cass. 09/12/2024, n. 31597) .Numero registro generale 20165/2023Numero sezionale 5477/2026Numero di raccolta generale 23698/2026Data pubblicazione 21/07/20263.3. Trattandosi di due beni distintamente accatastati, inoltre, il regimeimpositivo doveva essere necessariamente differenziato: in virtù del chiarotenore testuale dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. conmodif. dalla l. n. 214 del 2011), l'esenzione dall'IMU può essere riconosciutaad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e non puòessere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione dellenorme di agevolazione, ad ulteriori unità immobiliari contigue econtemporaneamente utilizzate, ancorché acquistate con espressadichiarazione di pertinenzialità, laddove non sia intercorsa, in un lasso ditempo ragionevole e necessario all'eventuale svolgimento di lavori edilizi,l'unificazione dell'accatastamento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28455 (Rv. 676734 - 01)). In tal senso anche altre pronunce (Cass.34813/2022 con richiami e Cass. 17015/2019). [OSCURATO:PERSONA] compendio presuppone dunque, oltre alla destinazione abitativaprincipale di tutte le unità, anche la loro unificazione catastale (condestinazione abitativa). Si tratta di requisiti qui entrambi pacificamenteassenti negli anni in questione.4. Ne consegue che il motivo è fondato e va accolto.5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, nonnecessitando di accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con ilrigetto dell'originario ricorso della parte contribuente.6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misuraindicata in dispositivo, tenendosi conto della contumacia del Comune nelprimo grado di giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso della parte contribuente;Condanna quest’ultima al pagamento delle spese, che liquida: per il giudiziodi merito di secondo grado, in euro 2000,00 e, per il giudizio di legittimità,Numero registro generale 20165/2023Numero sezionale 5477/2026Numero di raccolta generale 23698/2026Data pubblicazione 21/07/2026in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]