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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 38902/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso .1 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 luglio 2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare emessa in data 6 maggio 2025 dal Tribunale di Siracusa.

La richiesta di revoca era stata motivata con la lamentata falsificazione di alcuni brogliacci relativi ad intercettazioni ad opera di appartenenti alla polizia giudiziaria denunciati, dall'imputato, per falso e calunnia.

Il Tribunale distrettuale, in conformità a quanto deciso dal giudice procedente, ha ritenuto sostanzialmente immutato il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] alla luce del complessivo compendio costituito da dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di (asserita) falsificazione.

In particolare, sono state citate le conversazioni del 18 gennaio 2024 e del 29 gennaio 2024.

Inoltre, ha condiviso quanto sostenuto dal Tribunale di Siracusa con riferimento all'assenza dei brogliacci dal fascicolo per il dibattimento e alla disposta perizia trascrittiva avente ad oggetto le conversazioni ritenute rilevanti dalle parti.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito promiscuamente violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.

La denunciata manipolazione riguardava tutte le intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare.

Ad ogni modo, i brogliacci asseritamente falsificati avrebbero rilevanza decisiva ai fini della ricostruzione della gravità indiziaria, essendo state le dichiarazioni dei collaboratori già ritenute, in sede di riesame, riferite a periodi non oggetto dell'imputazione.

Parimenti, le altre due intercettazioni ritenute di rilievo dal Tribunale catanese sarebbero prive di rilievo ai fini della ricostruzione della gravità indiziaria.

Per quanto attiene a tutte le altre, si tratterebbe di conversazioni riportate in brogliacci oggetto della manipolazione denunciata dal ricorrente nei termini sottoposti al Tribunale procedente con l'istanza di revoca; termini riportati in ricorso da pag. 5 a pag. 10.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente, da un lato, censura la valutazione operata dal Tribunale catanese nella parte in cui ha operato una sorta di prova di resistenza reputando non decisive le intercettazioni i cui brogliacci sarebbero stati infedelmente trascritti.

Viene espressamente dedotto non solo che quelle captazioni hanno, invece, carattere decisivo, ma addirittura che le manipolazioni denunciate riguardano tutto il materiale intercettativo posto a fondamento dell'applicazione della misura cautelare.

A tale proposito, riportando ampi stralci delle trascrizioni, si illustra anche nel merito la fondatezza della tesi secondo cui le trascrizioni sarebbero state oggetto di falsificazione.

La pretesa di chiedere la rivalutazione della gravità indiziarla sulla base di una lettura unilaterale delle intercettazioni e di una denuncia per falso e calunnia degli operatori di polizia giudiziaria sostanzia una istanza palesemente inammissibile, tenuto conto delle preclusioni che si connettono al cd. giudicato cautelare.

Il Tribunale di Siracusa ha disposto una perizia quale operazione funzionale alla trascrizione delle intercettazioni da svolgersi nel contraddittorio delle parti.

Pertanto, del tutto correttamente, i giudici di merito hanno escluso che, allo stato attuale, siano stati acquisiti elementi di fatto idonei a fare ritenere mutato il quadro di gravità indiziarla come sinora valutato.

Lo sviluppo della motivazione del provvedimento avversato risulta, quindi, del tutto coerente alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio per cui «in tema di misure cautelari (nella specie: personali) l'effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare viene meno soltanto in presenza di un successivo, apprezzabile, mutamento del fatto; ne consegue che, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, le questioni dedotte a sostegno di una richiesta di revoca presentata dall'interessato restano precluse. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che né le consulenze di parte né le perizie possono determinare un apprezzabile mutamento di fatto che consenta di superare il cosiddetto "giudicato cautelare")» (Sez. 5, n. 17986 del 09/01/2009, Massone, Rv. 243974 - 01).

Deve escludersi che, da sola, la denuncia di reati commessi dagli appartenenti alla polizia giudiziaria in relazione alla trascrizione delle intercettazioni possa costituire un fatto nuovo rilevante ai fini della revoca della misura cautelare, specie se, con riferimento a quelle intercettazioni, è stata disposta perizia trascrittiva ancora non depositata.Il ricorso è, altresì, inammissibile (questa volta in quanto meramente rivalutativo) nella parte in cui la critica ha ad oggetto la pretesa di riesaminare l'intero compendio indiziario alla luce di una rilettura di merito delle captazioni ampiamente trascritte nell'atto introduttivo.

È evidente l'incompatibilità della ipotesi avanzata dal ricorrente se solo si considera il consolidato orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi secondo cui l'attività valutativa e interpretativa del compendio intercettativo costituisce tipica attività del giudice di merito estranea al sindacato di legittimità.

A tale proposito, si richiama il principio secondo cui "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue .la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso .1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 luglio 2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare emessa in data 6 maggio 2025 dal Tribunale di Siracusa. La richiesta di revoca era stata motivata con la lamentata falsificazione di alcuni brogliacci relativi ad intercettazioni ad opera di appartenenti alla polizia giudiziaria denunciati, dall'imputato, per falso e calunnia. Il Tribunale distrettuale, in conformità a quanto deciso dal giudice procedente, ha ritenuto sostanzialmente immutato il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] alla luce del complessivo compendio costituito da dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di (asserita) falsificazione. In particolare, sono state citate le conversazioni del 18 gennaio 2024 e del 29 gennaio 2024. Inoltre, ha condiviso quanto sostenuto dal Tribunale di Siracusa con riferimento all'assenza dei brogliacci dal fascicolo per il dibattimento e alla disposta perizia trascrittiva avente ad oggetto le conversazioni ritenute rilevanti dalle parti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito promiscuamente violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. La denunciata manipolazione riguardava tutte le intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare. Ad ogni modo, i brogliacci asseritamente falsificati avrebbero rilevanza decisiva ai fini della ricostruzione della gravità indiziaria, essendo state le dichiarazioni dei collaboratori già ritenute, in sede di riesame, riferite a periodi non oggetto dell'imputazione. Parimenti, le altre due intercettazioni ritenute di rilievo dal Tribunale catanese sarebbero prive di rilievo ai fini della ricostruzione della gravità indiziaria. Per quanto attiene a tutte le altre, si tratterebbe di conversazioni riportate in brogliacci oggetto della manipolazione denunciata dal ricorrente nei termini sottoposti al Tribunale procedente con l'istanza di revoca; termini riportati in ricorso da pag. 5 a pag. 10. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, da un lato, censura la valutazione operata dal Tribunale catanese nella parte in cui ha operato una sorta di prova di resistenza reputando non decisive le intercettazioni i cui brogliacci sarebbero stati infedelmente trascritti. Viene espressamente dedotto non solo che quelle captazioni hanno, invece, carattere decisivo, ma addirittura che le manipolazioni denunciate riguardano tutto il materiale intercettativo posto a fondamento dell'applicazione della misura cautelare. A tale proposito, riportando ampi stralci delle trascrizioni, si illustra anche nel merito la fondatezza della tesi secondo cui le trascrizioni sarebbero state oggetto di falsificazione. La pretesa di chiedere la rivalutazione della gravità indiziarla sulla base di una lettura unilaterale delle intercettazioni e di una denuncia per falso e calunnia degli operatori di polizia giudiziaria sostanzia una istanza palesemente inammissibile, tenuto conto delle preclusioni che si connettono al cd. giudicato cautelare. Il Tribunale di Siracusa ha disposto una perizia quale operazione funzionale alla trascrizione delle intercettazioni da svolgersi nel contraddittorio delle parti. Pertanto, del tutto correttamente, i giudici di merito hanno escluso che, allo stato attuale, siano stati acquisiti elementi di fatto idonei a fare ritenere mutato il quadro di gravità indiziarla come sinora valutato. Lo sviluppo della motivazione del provvedimento avversato risulta, quindi, del tutto coerente alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio per cui «in tema di misure cautelari (nella specie: personali) l'effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare viene meno soltanto in presenza di un successivo, apprezzabile, mutamento del fatto; ne consegue che, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, le questioni dedotte a sostegno di una richiesta di revoca presentata dall'interessato restano precluse. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che né le consulenze di parte né le perizie possono determinare un apprezzabile mutamento di fatto che consenta di superare il cosiddetto "giudicato cautelare")» (Sez. 5, n. 17986 del 09/01/2009, Massone, Rv. 243974 - 01). Deve escludersi che, da sola, la denuncia di reati commessi dagli appartenenti alla polizia giudiziaria in relazione alla trascrizione delle intercettazioni possa costituire un fatto nuovo rilevante ai fini della revoca della misura cautelare, specie se, con riferimento a quelle intercettazioni, è stata disposta perizia trascrittiva ancora non depositata.Il ricorso è, altresì, inammissibile (questa volta in quanto meramente rivalutativo) nella parte in cui la critica ha ad oggetto la pretesa di riesaminare l'intero compendio indiziario alla luce di una rilettura di merito delle captazioni ampiamente trascritte nell'atto introduttivo. È evidente l'incompatibilità della ipotesi avanzata dal ricorrente se solo si considera il consolidato orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi secondo cui l'attività valutativa e interpretativa del compendio intercettativo costituisce tipica attività del giudice di merito estranea al sindacato di legittimità. A tale proposito, si richiama il principio secondo cui "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue .la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
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