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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 15075/2025

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e T.E. quest'ultima inproprio e anche quale esercente la responsabilità genitoriale suU.D. e R.A. ;- intimate-avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia n. 740/2023,depositato in data 30 novembre 2023.Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;udito, per il Ministero dell’interno ricorrente, l’Avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA].1. – T.E. ed C.A. hanno tra loro unarelazione sentimentale, convivono dal 2014 e sono unitecivilmente dal 2018, ai sensi della legge n. 76 del 2016.Le due signore hanno condiviso un progetto genitorialemediante fecondazione eterologa praticata all’estero da T.E.[...] , madre biologica dei minori U.D. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , e R.A. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] .Dopo la nascita dei due bambini, la T.E. e la C.A. sisono rivolte all’ufficiale di stato civile del Comune di Lg_2 perl’iscrizione del riconoscimento delle due madri sui certificati dinascita dei minori.L’ufficiale di stato civile ha rifiutato l’iscrizione della madre nonbiologica.2. – Con ricorso depositato il 13 gennaio 2021, T.E.[...] ed C.A. si sono rivolte al Tribunale diBrescia, chiedendo di dichiarare illegittimo il rifiuto dell’ufficiale distato civile del Comune di Lg_2 , in data 16 dicembre 2020, diOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data ne 05/06/2025ricevere la dichiarazione di riconoscimento dei minori [...]U.D. e R.A. , presentata il 20 novembre 2020 e,per l’effetto, di dare atto del riconoscimento stesso, ordinando larettificazione dell’atto di nascita dei bambini mediante aggiuntadell’indicazione del secondo genitore, C.A.Le ricorrenti, in particolare, hanno ritenuto possibile, alegislazione invariata, il riconoscimento da parte della madred’intenzione e la conseguente annotazione, e ciò in forza dellaprevisione dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004.

Secondo questadisposizione, “i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche diprocreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nelmatrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso lavolontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo3. – Il Ministero dell’interno si è costituito nel giudizioconcludendo per il rigetto del ricorso.

Ha rilevato che la legge n.40 del 2004, avendo la finalità di porre rimedio a sterilità oinfertilità umana, non può applicarsi alle coppie omosessuali.Conseguentemente, l’art. 8 della medesima legge non potrebberiferirsi ai figli di coppie di sole donne, tanto più che l’art. 5prevede l’accesso alla procreazione medicalmente assistita per lesole coppie di sesso diverso.4. – Con decreto in data 16 febbraio 2023, il Tribunale diBrescia, in composizione collegiale, ha accolto la domanda.Dichiarato illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile, ilTribunale ha ordinato la rettificazione dell’atto di nascita di [...]U.D. e di R.A. mediante aggiuntadell’indicazione del secondo genitore, C.A.Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/20255. – Il provvedimento di primo grado è stato confermato dallaCorte d’appello di Lg_2 , la quale, con il decreto indicato inepigrafe, ha rigettato il reclamo del Ministero.5.1. – La Corte d’appello ha premesso che la questione dellaannotazione, sull’atto di nascita di un minore nato da procreazionemedicalmente assistita eterologa, del riconoscimento sia dellamadre biologica che della madre intenzionale, è a tutt’oggicontroversa a causa della protratta inerzia del legislatore, purdopo il monito, nel 2021, della Corte costituzionale che, con lasentenza n. 32, ha definito “intollerabile” la mancata tutela deifigli nati da quella tecnica.Ad avviso della Corte d’appello, è ben possibile unainterpretazione evolutiva della legge n. 40 del 2004 conriferimento alla parte dedicata alla tutela dei nascituri, in attesache il legislatore disciplini in modo organico la materia.

Sarebbe,infatti, “illogico e irragionevole consentire il riconoscimento algenitore intenzionale nei casi di violazione della legge n. 40 daparte di coppie eterosessuali oppure in casi di urgenza (morte delgenitore biologico o anche pericolo di morte imminente delgenitore biologico) o, ancora, nei casi consentiti di PMA eterologaper le coppie eterosessuali, e non consentirlo nel caso del genitoreintenzionale di coppia omosessuale, con ciò determinandosi ancheuna discriminazione e disparità di trattamento dei bimbi nati daPMA”.La Corte del reclamo ha ritenuto il rimedio dell’adozione daparte del genitore non biologico, ai sensi dell’art. 44, lettera d),della legge n. 184 del 1983, strumento insufficiente e inidoneo ditutela del diritto del bambino al celere riconoscimento del proprioOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025status di figlio.

I giudici territoriali hanno osservato, in proposito,che l’adozione speciale da parte del genitore intenzionale nonconsente di equiparare la condizione dei minori nati da PMArispetto a quelli che possono, fin dalla nascita, essere riconosciutida entrambi i genitori.

L’istituto dell’adozione in casi particolariconsente all’adulto di decidere se adottare o meno; inoltre, nonassicura la piena protezione del bambino fin dalla nascita; si creapoi una discriminazione tra i bambini nati da PMA eterologa incoppia eterosessuale e nati da PMA in coppia omosessuale.L’adozione in casi particolari è uno strumento complesso, lungo eanche costoso per chi vi ricorre.La Corte d’appello ha evidenziato che “non è il comportamentodegli adulti che deve essere valutato, così come non vengonorichieste all’autorità giudiziaria valutazioni di tipo morale osociologico; compito del giudice è valutare, nel caso concretoall’esame, la condizione effettiva di un soggetto debole privo didiritti, ovvero, anzitutto, il diritto a vedere riconosciuto il propriostatus di figlio di due genitori e il conseguente diritto del bambinoalla bigenitorialità, sancito dalle norme nazionali e sovranazionali econtinuamente richiamato in tutte le sentenze in tema di diritto difamiglia, essendo ormai pacifica la formazione crescente difamiglie formate da coppie omosessuali accanto a famiglieeterosessuali, senza alcuna necessità di addentrarsi negli studi eapprofondimenti che la dottrina propone da anni in questamateria, ovvero su cosa sia, oggi, una famiglia, semplicementeperché le famiglie omosessuali sono presenti, in misura crescente,nei casi concreti che i giudici devono esaminare”.La lettera della legge, vincolante per l’interprete, consente, adavviso della Corte d’appello, “la proposta interpretazioneOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025evolutiva”.

Difatti, quando la legge n. 40 passa a trattare, in caposeparato (capo III), la tutela del nascituro, cambia anche illessico, giacché si parla, genericamente, di figli della coppia cheha deciso di accedere alla PMA, tutte le coppie, dunque: le coppieeterosessuali che abbiano violato i divieti così come le coppieomosessuali, alle quali non è consentita la PMA.

Si tratta – haprecisato la Corte di Lg_2 – di norme che hanno come obiettivosolo la protezione del nascituro e prescindono dai divieti elencatinelle altre norme che, evidentemente, non possono ricadere sulbambino nato, che viene protetto sempre, anche in caso diincesto.6. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello diLg_2 il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, affidato a duemotivi.C.A. e T.E. sono rimaste intimate.7. – Il ricorso è stato fissato in pubblica udienza.8. – All’udienza del 4 giugno 2025 il Pubblico Ministero hachiesto il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. – È controversa la genitorialità di due bambini, U.D. eR.A. , nati in Italia, ma concepiti all'estero a mezzo di pratiche diprocreazione medicalmente assistita (PMA), nell'ambito di unprogetto di genitorialità condivisa posto in essere dalla gestante,madre biologica, e dalla sua partner, la madre intenzionale.L'atto di nascita, per entrambi i bambini, è stato formato con lasola indicazione della madre biologica.

È intervenuto ilriconoscimento della madre intenzionale (con il consenso dellaOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025prima).

L’ufficiale di stato civile di Lg_2 ha, però, rifiutatol’annotazione del riconoscimento.

Di qui il ricorso della coppiagenitoriale, per conseguire la declaratoria di illegittimità di quelrifiuto, e quindi l'annotazione del riconoscimento.Confermando, in sede di reclamo, la pronuncia del Tribunale, ildecreto della Corte d’appello di Lg_2 , oggetto del ricorso percassazione del Ministero dell’interno, ha statuito che il genitoreintenzionale può riconoscere (con il consenso di quello biologico,dello stesso sesso) il minore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], a mezzo di pratiche diprocreazione medicalmente assistita eseguite all’estero,nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa da una coppiadi due donne.

La relativa annotazione, a fronte del rifiutoillegittimamente opposto dall'ufficiale di stato civile, va dispostadal tribunale, atteso che l'omogenitorialità, nel caso di nascita daPMA, trova tutela nelle disposizioni della legge n. 40 del 2004.La Corte d’appello considera possibile una interpretazioneevolutiva delle disposizioni vigenti (pur se, in origine, con diversoambito applicativo) al fine di conseguire la piena tutela dei minori.Sull’art. 8 della legge n. 40 del 2004 si fonderebbe un sistema diacquisizione e riconoscimento della filiazione, alternativo a quellodel codice civile, e fondato sul consenso della coppia genitoriale,anche omosessuale.2. – Il ricorso del Ministero si articola in due motivi.Con il primo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5,8, 9 e 12 della legge n. 40 del 2004, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente censura che laCorte d’appello abbia adottato una interpretazione della normativadi riferimento in contrasto con il consolidato orientamento dellaOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025giurisprudenza di legittimità, oltre che della giurisprudenza dellaCorte costituzionale e con le pronunce della giurisdizione euro-convenzionale.La difesa erariale invoca, in particolare, l’indirizzo di questaCorte secondo cui, in caso di concepimento all’estero mediantel'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipoeterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domandavolta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante qualegenitore del bambino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], anche il genitore intenzionale,non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha intesolimitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilitàpatologica, tra le quali non rientra quella della coppia dello stessogenere.

L’indicazione della doppia genitorialità non sarebbenecessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, attesoche, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzareappieno il preminente interesse del minore alla creazione di legamiparentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che sianoesclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce diquanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 79 del2022.Secondo l’Avvocatura erariale, anche dalla giurisprudenza dellaCorte costituzionale (in particolare, dalle sentenze n. 230 del2020, n. 32 del 2021 e n. 33 del 2021), si trarrebbe l’indicazionecirca l'impossibilità di una risposta giurisprudenziale alla pretesadel genitore intenzionale di una coppia dello stesso sesso diriconoscere il figlio di cui il partner è genitore biologico, stantel'indispensabilità, a tal fine, di un intervento normativo.Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025Ad avviso del ricorrente, l’art. 8 della legge n. 40 del 2004 nonpotrebbe essere letto in contrasto con le altre norme contenutenella legge, che ha posto un limite di carattere soggettivo allapossibilità di accedere alle suddette tecniche, prevedendoespressamente, all’art. 5, che "possono accedere alle tecniche diprocreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni disesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmentefertile, entrambi viventi".Tale limite sarebbe espressione di quel principio, ancora oggipienamente attuale e consolidato nel nostro ordinamento, cheintende la filiazione quale discendenza da persone di sessodiverso.

In tale ambito, particolarmente sensibile dal punto divista etico, una soluzione fondata su un procedimento diermeneutica giurisprudenziale non sarebbe praticabile, apparendoinvece, eventualmente, necessario un intervento del legislatore,unico soggetto, nel quadro ordinamentale, capace di esprimere unapproccio organico ai temi trattati, armonizzando il complessointreccio dei diritti implicati nella vicenda genetica umana.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.29, commi 4 e 8, e 11, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) sisostiene che, per la valutazione del superiore interesse delminore, va considerata la presenza di strumenti legali checonsentano la costituzione di un legame giuridico con il genitorecontestato, che, pur diverso da quello derivante dalriconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantirebbeal minore una adeguata tutela.

Inoltre, il Ministero osserva che gliordinamento di stato civile, rileva il ricorrente, gli atti di nascita siOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025formano e si iscrivono nei registri indicando, quali genitori, lamadre partoriente e il padre biologico, nel rispetto delle modalitàdi cui all’art. 30 del d.P.R. n. 396 del 2000.

La successivaannotazione negli atti così formati ai fini del riconoscimento difiliazione, di cui al successivo art. 43, richiederebbe in ogni caso laprevia, necessaria verifica, in capo al soggetto che effettua ladichiarazione, della condizione di paternità o maternità,testualmente risultante dalle relative formule, approvate con ildecreto ministeriale 5 aprile 2002.Nel caso di specie, relativo ad una nascita avvenuta fuori dalmatrimonio, non sussisterebbe la condizione richiesta dell’art. 250cod. civ. affinché le due richiedenti possano assumere laresponsabilità genitoriale, ossia la necessaria presenza all'internodella coppia di un "padre" e di una "madre".

Da ciò discenderebbe– si osserva conclusivamente nel ricorso – l’impossibilità perl'ufficiale di stato civile di formare un atto di nascita quale quellooggetto del presente giudizio.In questa prospettiva, l’idea, sottesa alla disciplina in esame,che una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sessodiverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile –rappresenti, in linea di principio, il "luogo" più idoneo peraccogliere e crescere il nuovo nato, non potrebbe essereconsiderata, a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale.

E ciò aprescindere dalla capacità della donna sola, della coppiaomosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata disvolgere validamente anch'esse, all'occorrenza, le funzionigenitoriali.3. - Il ricorso per cassazione del Ministero dell’interno èinfondato, ma il decreto impugnato, essendo erroneamenteOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025motivato in diritto, deve essere corretto nella motivazione, aisensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.4. – Il ricorso per cassazione è infondato perché èsopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede cheanche il [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ha fatto ricorso all’estero, inosservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazionemedicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciutoanche della donna che, del pari, ha espresso il preventivoconsenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlataassunzione di responsabilità genitoriale.Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 68 del2025, depositata il 22 maggio 2025 (e pubblicata nella GazzettaUfficiale della Repubblica n. 22, serie speciale, del 28 maggio2025).Nell’accogliere e nel ritenere fondato il dubbio di legittimitàcostituzionale sollevato da un giudice di merito (il Tribunale diLucca), la Corte costituzionale ha stabilito che l’attualeimpedimento al [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalla nascita lo statodi figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato il consensoalla pratica fecondativa all’estero insieme alla madre biologica nongarantisca il miglior interesse del minore e costituisca violazione:dell’art. 2 Cost., per la lesione dell’identità personale del nato edel suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno statogiuridico certo e stabile; dell’art. 3 Cost., per la irragionevolezzadell’attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di uncontrointeresse di rango costituzionale; dell’art. 30 Cost., perchélede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita enei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi allaOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confrontidei figli.La dichiarazione di illegittimità costituzionale si fonda su duerilievi: la responsabilità che deriva dall’impegno comune che unacoppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMAper generare un figlio, impegno dal quale, una volta assunto,nessuno dei due genitori, e in particolare la madre intenzionale,può sottrarsi; la centralità dell’interesse del minore a che l’insiemedei diritti che egli vanta nei confronti dei genitori valga, oltre chenei confronti della madre biologica, nei confronti della madreintenzionale.Dalla considerazione di questi fondamenti discende che ilmancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio dientrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore epregiudica sia l’effettività del suo diritto di essere mantenuto,educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispettodelle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sueaspirazioni, sia il suo diritto di mantenere un rapporto equilibratoe continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e diconservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parentidi ciascun ramo genitoriale.5. – Il dispositivo del decreto della Corte d’appello, cheintenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato ilconsenso alla pratica fecondativa, è, dunque, conforme al diritto,e ciò in virtù della sopravvenuta sentenza di accoglimento dellaCorte costituzionale, che ha effetti erga omnes e impedisce diapplicare la norma preclusiva, dichiarata incostituzionale, alleOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025situazioni e ai rapporti, come nella specie, ancora pendenti (artt.136 Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953).Tuttavia, la motivazione del decreto della Corte d’appello deveessere corretta.6. – Alla soluzione favorevole al riconoscimento dellagenitorialità, sin dalla nascita, della madre intenzionale, nonpoteva pervenirsi – prima della pronuncia di incostituzionalità –per via di interpretazione, neppure evolutiva o costituzionalmenteconforme.Interrogandosi sul significato da attribuire al quadro normativonon ancora inciso dalla pronuncia di illegittimità costituzionale,infatti, questa Corte, con orientamento consolidato (Cass., Sez.

I,2 agosto 2023, n. 23527; Cass., Sez.

I, 20 febbraio 2024, n.4448), aveva stabilito che, in caso di concepimento all'esteromediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmenteassistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettivafemminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un attodi nascita recante quale genitore del bambino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],anche il genitore intenzionale, non potesse trovareaccoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso atali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le qualinon rientra quella della coppia dello stesso genere.

Lagiurisprudenza di legittimità aveva, inoltre, escluso chel'indicazione della doppia genitorialità fosse necessaria a garantireal minore la migliore tutela possibile, giacché, in tali casi,l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno ilpreminente interesse del minore alla creazione di legamiparentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che sianoesclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce diOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 79 del2022.L’operazione ermeneutica seguita dalla Corte d’appello trovava,quindi, un insormontabile ostacolo nell'univoco tenore letteraledell'enunciato normativo, letto anche in una logica sistematica.Invero, l’art. 8 della legge n. 40 faceva espresso riferimento alla“coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecnichemedesime ai sensi dell'articolo 6”, e tale ultima disposizione indicachiaramente “i soggetti di cui all’articolo 5”, ossia “coppie dimaggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in etàpotenzialmente fertile, entrambi viventi”.

Inoltre, gli articoli 8 e 9formano il Capo III, dedicato alle “Disposizioni concernenti latutela del nascituro”, che segue il Capo I “Principi generali” e ilCapo II “Accesso alle tecniche”, ed è a sua volta seguito dal CapoIV che regolamenta le strutture autorizzate all'applicazione delletecniche di PMA, fornendo una disciplina organica della materiache non permette di scindere, a livello di previsione normativa, ilprofilo dei limiti soggettivi del ricorso alle tecniche di PMA daquello della tutela giuridica del nato.

Va anche considerato che laCorte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2021, avevarimesso “alla prioritaria valutazione del legislatore circa lacongruità dei mezzi adatti a raggiungere un finecostituzionalmente necessario”, sottolineando che l'esigenza disalvaguardia del primario interesse del minore, in sintonia con lagiurisprudenza delle Corti europee, imponeva (ed impone) unurgente ripensamento del quadro normativo vigente, rendendoimpellente un intervento del legislatore volto a colmare il divariotra la realtà fattuale e quella legale nel rapporto del minore con lamadre intenzionale.Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/20257. – Alla luce di tali considerazioni, va esclusa, in punto didiritto, la praticabilità del percorso motivazionale seguito daldecreto in questa sede impugnato, anche dopo il monito espressodalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2021.Quel percorso fa leva sul principio di tutela del concepitoenunciato dall'art. 1 della legge n. 40 del 2004, sulla distinzionetra la questione relativa allo stato di figlio e quella relativa allatecnica per farlo nascere, e sulla necessità e possibilità di farericorso a un'interpretazione evolutiva della legge, che evitidisparità di trattamento grazie ad un concetto di famiglia diversorispetto a quello tenuto presente dal legislatore del codice civile.Ma una simile interpretazione era preclusa dal tenore letteraledell'art. 8 e nel dato sistematico, secondo quanto sopra osservato.Ad avviso del Collegio, il giudice del merito poteva superare ilvulnus già evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.32 del 2021, non già (direttamente, per mezzo di interpretazioneconforme, ma) contra legem, valicando cioè i cancelli delle parolein via ermeneutica, bensì sollevando un incidente dicostituzionalità e consegnando le chiavi del giudizio dicostituzionalità alla Corte costituzionale.8. – Nel nostro sistema, infatti, il giudice comune non è uninterprete totalmente libero, ma è soggetto alla legge.Una interpretazione incompatibile con la legge non è dunqueconsentita, perché sostituirebbe inammissibilmente la volontà delgiudice a quella del legislatore democraticamente legittimato.Nel ricercare, alla luce del contesto in cui si colloca, la portatadella disposizione, il giudice deve, certamente, armonizzare unapluralità di fonti sui diritti, ricorrendo, in primo luogo, allaCostituzione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, sono consacrati i principiOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025idonei a incidere su ogni aspetto della vita sociale.

Quei principi,dotati di una vasta portata semantica e con un contenutoassiologico improntato su fini da realizzare, traguardi daconseguire e valori da attuare, non si rivolgono soltanto allegislatore e non hanno soltanto una funzione invalidante.

Hannoanche una funzione integrativa e interpretativa.La normatività della Costituzione viene in soccorso al giudicenelle operazioni interpretative. [OSCURATO:PERSONA] non è un testo“separato”, ma è parte irradiante di un più ampio ordinamentocostituzionale, a sua volta alimentato dalla base materiale su cui iltesto poggia e che è in continua evoluzione.Rispettate le procedure parlamentari e costituzionali e la tracciavaloriale segnata dalla Carta, il Parlamento, essendo espressionedella sovranità popolare, è, tuttavia, il solo abilitato a mediare,selezionare e ponderare interessi contrapposti, trasformando inlegge le posizioni sul bene comune, così come individuate in undato momento storico e in rapporto a una data maggioranza;naturalmente, nel rispetto del nucleo minimo dei dirittifondamentali che vengono in rilievo e senza esprimere volontàunilaterali e arbitrarie del tutto separate dalle dinamiche diopinione e dalla diversificazione dei bisogni che percorrono lasocietà civile.diritto, a sua volta limitata dalla necessità che la legge rispetti laCostituzione, al giudice comune spetta il duplice compitodell’interpretazione conforme, così ricercando una composizionepreventiva di eventuali rapporti antinomici, e della prospettazionedell’incidente di legittimità costituzionale, nei casi in cui il testodella legge si opponga alla stessa interpretazione conforme.Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025Il giudice comune ben può attribuire al testo una portata inlinea con l’evoluzione del contesto valoriale emergente dallaCostituzione e dalle Carte sui diritti, ma senza stravolgere isignificati potenzialmente ricavabili dal testo della legge.Nel compiere l’attività interpretativa, il giudice deve, poi, tenereconto della funzione coerenziatrice che l’ordinamento assegna allaCorte di cassazione, e quindi confrontarsi con i precedenti dallastessa elaborati, perché il diritto vivente rappresenta un’opera ditessitura comune.9. – Preme d’altra parte rilevare che, nella situazioneparticolare, il giudice ordinario non poteva, da solo, porre rimedioal riscontrato vuoto di tutela dell’interesse del minore, ancheperché, con la citata sentenza n. 32 del 2021, la Cortecostituzionale aveva attirato, su questa materia eticamentesensibile, l’attenzione del legislatore, perché esso individuasse unragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionalicoinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana.Era il legislatore, pertanto, nell’esercizio della suadiscrezionalità, a dover colmare il denunciato vuoto di tutela, afronte di incomprimibili diritti dei minori, attraverso una disciplinadella materia che, in maniera organica, individuasse le modalitàpiù congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili delminore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, neiconfronti anche della madre intenzionale.10. - Il ricorso è rigettato, previa correzione in diritto dellamotivazione del decreto della Corte d’appello, il cui dispositivo èretto e sostenuto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale(sentenza n. 68 del 2025).Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo le intimatesvolto attività difensiva in questa sede.11. – Va disposto, ricorrendone i presupposti di legge,l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degliinteressati.

P.Q.MRigetta il ricorso, previa correzione della motivazione deldecreto della Corte d’appello.

Dispone l’oscuramento dellegeneralità e dei dati identificativi degli interessati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, il 4 giugno 2025.Il Presidente estensore([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e T.E. quest'ultima inproprio e anche quale esercente la responsabilità genitoriale suU.D. e R.A. ;- intimate-avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia n. 740/2023,depositato in data 30 novembre 2023.Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;udito, per il Ministero dell’interno ricorrente, l’Avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA].1. – T.E. ed C.A. hanno tra loro unarelazione sentimentale, convivono dal 2014 e sono unitecivilmente dal 2018, ai sensi della legge n. 76 del 2016.Le due signore hanno condiviso un progetto genitorialemediante fecondazione eterologa praticata all’estero da T.E.[...] , madre biologica dei minori U.D. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , e R.A. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] .Dopo la nascita dei due bambini, la T.E. e la C.A. sisono rivolte all’ufficiale di stato civile del Comune di Lg_2 perl’iscrizione del riconoscimento delle due madri sui certificati dinascita dei minori.L’ufficiale di stato civile ha rifiutato l’iscrizione della madre nonbiologica.2. – Con ricorso depositato il 13 gennaio 2021, T.E.[...] ed C.A. si sono rivolte al Tribunale diBrescia, chiedendo di dichiarare illegittimo il rifiuto dell’ufficiale distato civile del Comune di Lg_2 , in data 16 dicembre 2020, diOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data ne 05/06/2025ricevere la dichiarazione di riconoscimento dei minori [...]U.D. e R.A. , presentata il 20 novembre 2020 e,per l’effetto, di dare atto del riconoscimento stesso, ordinando larettificazione dell’atto di nascita dei bambini mediante aggiuntadell’indicazione del secondo genitore, C.A.Le ricorrenti, in particolare, hanno ritenuto possibile, alegislazione invariata, il riconoscimento da parte della madred’intenzione e la conseguente annotazione, e ciò in forza dellaprevisione dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004. Secondo questadisposizione, “i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche diprocreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nelmatrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso lavolontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo3. – Il Ministero dell’interno si è costituito nel giudizioconcludendo per il rigetto del ricorso. Ha rilevato che la legge n.40 del 2004, avendo la finalità di porre rimedio a sterilità oinfertilità umana, non può applicarsi alle coppie omosessuali.Conseguentemente, l’art. 8 della medesima legge non potrebberiferirsi ai figli di coppie di sole donne, tanto più che l’art. 5prevede l’accesso alla procreazione medicalmente assistita per lesole coppie di sesso diverso.4. – Con decreto in data 16 febbraio 2023, il Tribunale diBrescia, in composizione collegiale, ha accolto la domanda.Dichiarato illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile, ilTribunale ha ordinato la rettificazione dell’atto di nascita di [...]U.D. e di R.A. mediante aggiuntadell’indicazione del secondo genitore, C.A.Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/20255. – Il provvedimento di primo grado è stato confermato dallaCorte d’appello di Lg_2 , la quale, con il decreto indicato inepigrafe, ha rigettato il reclamo del Ministero.5.1. – La Corte d’appello ha premesso che la questione dellaannotazione, sull’atto di nascita di un minore nato da procreazionemedicalmente assistita eterologa, del riconoscimento sia dellamadre biologica che della madre intenzionale, è a tutt’oggicontroversa a causa della protratta inerzia del legislatore, purdopo il monito, nel 2021, della Corte costituzionale che, con lasentenza n. 32, ha definito “intollerabile” la mancata tutela deifigli nati da quella tecnica.Ad avviso della Corte d’appello, è ben possibile unainterpretazione evolutiva della legge n. 40 del 2004 conriferimento alla parte dedicata alla tutela dei nascituri, in attesache il legislatore disciplini in modo organico la materia. Sarebbe,infatti, “illogico e irragionevole consentire il riconoscimento algenitore intenzionale nei casi di violazione della legge n. 40 daparte di coppie eterosessuali oppure in casi di urgenza (morte delgenitore biologico o anche pericolo di morte imminente delgenitore biologico) o, ancora, nei casi consentiti di PMA eterologaper le coppie eterosessuali, e non consentirlo nel caso del genitoreintenzionale di coppia omosessuale, con ciò determinandosi ancheuna discriminazione e disparità di trattamento dei bimbi nati daPMA”.La Corte del reclamo ha ritenuto il rimedio dell’adozione daparte del genitore non biologico, ai sensi dell’art. 44, lettera d),della legge n. 184 del 1983, strumento insufficiente e inidoneo ditutela del diritto del bambino al celere riconoscimento del proprioOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025status di figlio. I giudici territoriali hanno osservato, in proposito,che l’adozione speciale da parte del genitore intenzionale nonconsente di equiparare la condizione dei minori nati da PMArispetto a quelli che possono, fin dalla nascita, essere riconosciutida entrambi i genitori. L’istituto dell’adozione in casi particolariconsente all’adulto di decidere se adottare o meno; inoltre, nonassicura la piena protezione del bambino fin dalla nascita; si creapoi una discriminazione tra i bambini nati da PMA eterologa incoppia eterosessuale e nati da PMA in coppia omosessuale.L’adozione in casi particolari è uno strumento complesso, lungo eanche costoso per chi vi ricorre.La Corte d’appello ha evidenziato che “non è il comportamentodegli adulti che deve essere valutato, così come non vengonorichieste all’autorità giudiziaria valutazioni di tipo morale osociologico; compito del giudice è valutare, nel caso concretoall’esame, la condizione effettiva di un soggetto debole privo didiritti, ovvero, anzitutto, il diritto a vedere riconosciuto il propriostatus di figlio di due genitori e il conseguente diritto del bambinoalla bigenitorialità, sancito dalle norme nazionali e sovranazionali econtinuamente richiamato in tutte le sentenze in tema di diritto difamiglia, essendo ormai pacifica la formazione crescente difamiglie formate da coppie omosessuali accanto a famiglieeterosessuali, senza alcuna necessità di addentrarsi negli studi eapprofondimenti che la dottrina propone da anni in questamateria, ovvero su cosa sia, oggi, una famiglia, semplicementeperché le famiglie omosessuali sono presenti, in misura crescente,nei casi concreti che i giudici devono esaminare”.La lettera della legge, vincolante per l’interprete, consente, adavviso della Corte d’appello, “la proposta interpretazioneOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025evolutiva”. Difatti, quando la legge n. 40 passa a trattare, in caposeparato (capo III), la tutela del nascituro, cambia anche illessico, giacché si parla, genericamente, di figli della coppia cheha deciso di accedere alla PMA, tutte le coppie, dunque: le coppieeterosessuali che abbiano violato i divieti così come le coppieomosessuali, alle quali non è consentita la PMA. Si tratta – haprecisato la Corte di Lg_2 – di norme che hanno come obiettivosolo la protezione del nascituro e prescindono dai divieti elencatinelle altre norme che, evidentemente, non possono ricadere sulbambino nato, che viene protetto sempre, anche in caso diincesto.6. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello diLg_2 il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, affidato a duemotivi.C.A. e T.E. sono rimaste intimate.7. – Il ricorso è stato fissato in pubblica udienza.8. – All’udienza del 4 giugno 2025 il Pubblico Ministero hachiesto il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. – È controversa la genitorialità di due bambini, U.D. eR.A. , nati in Italia, ma concepiti all'estero a mezzo di pratiche diprocreazione medicalmente assistita (PMA), nell'ambito di unprogetto di genitorialità condivisa posto in essere dalla gestante,madre biologica, e dalla sua partner, la madre intenzionale.L'atto di nascita, per entrambi i bambini, è stato formato con lasola indicazione della madre biologica. È intervenuto ilriconoscimento della madre intenzionale (con il consenso dellaOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025prima). L’ufficiale di stato civile di Lg_2 ha, però, rifiutatol’annotazione del riconoscimento. Di qui il ricorso della coppiagenitoriale, per conseguire la declaratoria di illegittimità di quelrifiuto, e quindi l'annotazione del riconoscimento.Confermando, in sede di reclamo, la pronuncia del Tribunale, ildecreto della Corte d’appello di Lg_2 , oggetto del ricorso percassazione del Ministero dell’interno, ha statuito che il genitoreintenzionale può riconoscere (con il consenso di quello biologico,dello stesso sesso) il minore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], a mezzo di pratiche diprocreazione medicalmente assistita eseguite all’estero,nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa da una coppiadi due donne. La relativa annotazione, a fronte del rifiutoillegittimamente opposto dall'ufficiale di stato civile, va dispostadal tribunale, atteso che l'omogenitorialità, nel caso di nascita daPMA, trova tutela nelle disposizioni della legge n. 40 del 2004.La Corte d’appello considera possibile una interpretazioneevolutiva delle disposizioni vigenti (pur se, in origine, con diversoambito applicativo) al fine di conseguire la piena tutela dei minori.Sull’art. 8 della legge n. 40 del 2004 si fonderebbe un sistema diacquisizione e riconoscimento della filiazione, alternativo a quellodel codice civile, e fondato sul consenso della coppia genitoriale,anche omosessuale.2. – Il ricorso del Ministero si articola in due motivi.Con il primo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5,8, 9 e 12 della legge n. 40 del 2004, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente censura che laCorte d’appello abbia adottato una interpretazione della normativadi riferimento in contrasto con il consolidato orientamento dellaOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025giurisprudenza di legittimità, oltre che della giurisprudenza dellaCorte costituzionale e con le pronunce della giurisdizione euro-convenzionale.La difesa erariale invoca, in particolare, l’indirizzo di questaCorte secondo cui, in caso di concepimento all’estero mediantel'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipoeterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domandavolta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante qualegenitore del bambino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], anche il genitore intenzionale,non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha intesolimitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilitàpatologica, tra le quali non rientra quella della coppia dello stessogenere. L’indicazione della doppia genitorialità non sarebbenecessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, attesoche, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzareappieno il preminente interesse del minore alla creazione di legamiparentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che sianoesclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce diquanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 79 del2022.Secondo l’Avvocatura erariale, anche dalla giurisprudenza dellaCorte costituzionale (in particolare, dalle sentenze n. 230 del2020, n. 32 del 2021 e n. 33 del 2021), si trarrebbe l’indicazionecirca l'impossibilità di una risposta giurisprudenziale alla pretesadel genitore intenzionale di una coppia dello stesso sesso diriconoscere il figlio di cui il partner è genitore biologico, stantel'indispensabilità, a tal fine, di un intervento normativo.Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025Ad avviso del ricorrente, l’art. 8 della legge n. 40 del 2004 nonpotrebbe essere letto in contrasto con le altre norme contenutenella legge, che ha posto un limite di carattere soggettivo allapossibilità di accedere alle suddette tecniche, prevedendoespressamente, all’art. 5, che "possono accedere alle tecniche diprocreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni disesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmentefertile, entrambi viventi".Tale limite sarebbe espressione di quel principio, ancora oggipienamente attuale e consolidato nel nostro ordinamento, cheintende la filiazione quale discendenza da persone di sessodiverso. In tale ambito, particolarmente sensibile dal punto divista etico, una soluzione fondata su un procedimento diermeneutica giurisprudenziale non sarebbe praticabile, apparendoinvece, eventualmente, necessario un intervento del legislatore,unico soggetto, nel quadro ordinamentale, capace di esprimere unapproccio organico ai temi trattati, armonizzando il complessointreccio dei diritti implicati nella vicenda genetica umana.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.29, commi 4 e 8, e 11, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) sisostiene che, per la valutazione del superiore interesse delminore, va considerata la presenza di strumenti legali checonsentano la costituzione di un legame giuridico con il genitorecontestato, che, pur diverso da quello derivante dalriconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantirebbeal minore una adeguata tutela. Inoltre, il Ministero osserva che gliordinamento di stato civile, rileva il ricorrente, gli atti di nascita siOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025formano e si iscrivono nei registri indicando, quali genitori, lamadre partoriente e il padre biologico, nel rispetto delle modalitàdi cui all’art. 30 del d.P.R. n. 396 del 2000. La successivaannotazione negli atti così formati ai fini del riconoscimento difiliazione, di cui al successivo art. 43, richiederebbe in ogni caso laprevia, necessaria verifica, in capo al soggetto che effettua ladichiarazione, della condizione di paternità o maternità,testualmente risultante dalle relative formule, approvate con ildecreto ministeriale 5 aprile 2002.Nel caso di specie, relativo ad una nascita avvenuta fuori dalmatrimonio, non sussisterebbe la condizione richiesta dell’art. 250cod. civ. affinché le due richiedenti possano assumere laresponsabilità genitoriale, ossia la necessaria presenza all'internodella coppia di un "padre" e di una "madre". Da ciò discenderebbe– si osserva conclusivamente nel ricorso – l’impossibilità perl'ufficiale di stato civile di formare un atto di nascita quale quellooggetto del presente giudizio.In questa prospettiva, l’idea, sottesa alla disciplina in esame,che una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sessodiverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile –rappresenti, in linea di principio, il "luogo" più idoneo peraccogliere e crescere il nuovo nato, non potrebbe essereconsiderata, a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale. E ciò aprescindere dalla capacità della donna sola, della coppiaomosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata disvolgere validamente anch'esse, all'occorrenza, le funzionigenitoriali.3. - Il ricorso per cassazione del Ministero dell’interno èinfondato, ma il decreto impugnato, essendo erroneamenteOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025motivato in diritto, deve essere corretto nella motivazione, aisensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.4. – Il ricorso per cassazione è infondato perché èsopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede cheanche il [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ha fatto ricorso all’estero, inosservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazionemedicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciutoanche della donna che, del pari, ha espresso il preventivoconsenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlataassunzione di responsabilità genitoriale.Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 68 del2025, depositata il 22 maggio 2025 (e pubblicata nella GazzettaUfficiale della Repubblica n. 22, serie speciale, del 28 maggio2025).Nell’accogliere e nel ritenere fondato il dubbio di legittimitàcostituzionale sollevato da un giudice di merito (il Tribunale diLucca), la Corte costituzionale ha stabilito che l’attualeimpedimento al [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalla nascita lo statodi figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato il consensoalla pratica fecondativa all’estero insieme alla madre biologica nongarantisca il miglior interesse del minore e costituisca violazione:dell’art. 2 Cost., per la lesione dell’identità personale del nato edel suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno statogiuridico certo e stabile; dell’art. 3 Cost., per la irragionevolezzadell’attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di uncontrointeresse di rango costituzionale; dell’art. 30 Cost., perchélede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita enei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi allaOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confrontidei figli.La dichiarazione di illegittimità costituzionale si fonda su duerilievi: la responsabilità che deriva dall’impegno comune che unacoppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMAper generare un figlio, impegno dal quale, una volta assunto,nessuno dei due genitori, e in particolare la madre intenzionale,può sottrarsi; la centralità dell’interesse del minore a che l’insiemedei diritti che egli vanta nei confronti dei genitori valga, oltre chenei confronti della madre biologica, nei confronti della madreintenzionale.Dalla considerazione di questi fondamenti discende che ilmancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio dientrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore epregiudica sia l’effettività del suo diritto di essere mantenuto,educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispettodelle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sueaspirazioni, sia il suo diritto di mantenere un rapporto equilibratoe continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e diconservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parentidi ciascun ramo genitoriale.5. – Il dispositivo del decreto della Corte d’appello, cheintenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato ilconsenso alla pratica fecondativa, è, dunque, conforme al diritto,e ciò in virtù della sopravvenuta sentenza di accoglimento dellaCorte costituzionale, che ha effetti erga omnes e impedisce diapplicare la norma preclusiva, dichiarata incostituzionale, alleOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025situazioni e ai rapporti, come nella specie, ancora pendenti (artt.136 Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953).Tuttavia, la motivazione del decreto della Corte d’appello deveessere corretta.6. – Alla soluzione favorevole al riconoscimento dellagenitorialità, sin dalla nascita, della madre intenzionale, nonpoteva pervenirsi – prima della pronuncia di incostituzionalità –per via di interpretazione, neppure evolutiva o costituzionalmenteconforme.Interrogandosi sul significato da attribuire al quadro normativonon ancora inciso dalla pronuncia di illegittimità costituzionale,infatti, questa Corte, con orientamento consolidato (Cass., Sez. I,2 agosto 2023, n. 23527; Cass., Sez. I, 20 febbraio 2024, n.4448), aveva stabilito che, in caso di concepimento all'esteromediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmenteassistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettivafemminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un attodi nascita recante quale genitore del bambino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],anche il genitore intenzionale, non potesse trovareaccoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso atali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le qualinon rientra quella della coppia dello stesso genere. Lagiurisprudenza di legittimità aveva, inoltre, escluso chel'indicazione della doppia genitorialità fosse necessaria a garantireal minore la migliore tutela possibile, giacché, in tali casi,l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno ilpreminente interesse del minore alla creazione di legamiparentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che sianoesclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce diOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 79 del2022.L’operazione ermeneutica seguita dalla Corte d’appello trovava,quindi, un insormontabile ostacolo nell'univoco tenore letteraledell'enunciato normativo, letto anche in una logica sistematica.Invero, l’art. 8 della legge n. 40 faceva espresso riferimento alla“coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecnichemedesime ai sensi dell'articolo 6”, e tale ultima disposizione indicachiaramente “i soggetti di cui all’articolo 5”, ossia “coppie dimaggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in etàpotenzialmente fertile, entrambi viventi”. Inoltre, gli articoli 8 e 9formano il Capo III, dedicato alle “Disposizioni concernenti latutela del nascituro”, che segue il Capo I “Principi generali” e ilCapo II “Accesso alle tecniche”, ed è a sua volta seguito dal CapoIV che regolamenta le strutture autorizzate all'applicazione delletecniche di PMA, fornendo una disciplina organica della materiache non permette di scindere, a livello di previsione normativa, ilprofilo dei limiti soggettivi del ricorso alle tecniche di PMA daquello della tutela giuridica del nato. Va anche considerato che laCorte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2021, avevarimesso “alla prioritaria valutazione del legislatore circa lacongruità dei mezzi adatti a raggiungere un finecostituzionalmente necessario”, sottolineando che l'esigenza disalvaguardia del primario interesse del minore, in sintonia con lagiurisprudenza delle Corti europee, imponeva (ed impone) unurgente ripensamento del quadro normativo vigente, rendendoimpellente un intervento del legislatore volto a colmare il divariotra la realtà fattuale e quella legale nel rapporto del minore con lamadre intenzionale.Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/20257. – Alla luce di tali considerazioni, va esclusa, in punto didiritto, la praticabilità del percorso motivazionale seguito daldecreto in questa sede impugnato, anche dopo il monito espressodalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2021.Quel percorso fa leva sul principio di tutela del concepitoenunciato dall'art. 1 della legge n. 40 del 2004, sulla distinzionetra la questione relativa allo stato di figlio e quella relativa allatecnica per farlo nascere, e sulla necessità e possibilità di farericorso a un'interpretazione evolutiva della legge, che evitidisparità di trattamento grazie ad un concetto di famiglia diversorispetto a quello tenuto presente dal legislatore del codice civile.Ma una simile interpretazione era preclusa dal tenore letteraledell'art. 8 e nel dato sistematico, secondo quanto sopra osservato.Ad avviso del Collegio, il giudice del merito poteva superare ilvulnus già evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.32 del 2021, non già (direttamente, per mezzo di interpretazioneconforme, ma) contra legem, valicando cioè i cancelli delle parolein via ermeneutica, bensì sollevando un incidente dicostituzionalità e consegnando le chiavi del giudizio dicostituzionalità alla Corte costituzionale.8. – Nel nostro sistema, infatti, il giudice comune non è uninterprete totalmente libero, ma è soggetto alla legge.Una interpretazione incompatibile con la legge non è dunqueconsentita, perché sostituirebbe inammissibilmente la volontà delgiudice a quella del legislatore democraticamente legittimato.Nel ricercare, alla luce del contesto in cui si colloca, la portatadella disposizione, il giudice deve, certamente, armonizzare unapluralità di fonti sui diritti, ricorrendo, in primo luogo, allaCostituzione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, sono consacrati i principiOscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025idonei a incidere su ogni aspetto della vita sociale. Quei principi,dotati di una vasta portata semantica e con un contenutoassiologico improntato su fini da realizzare, traguardi daconseguire e valori da attuare, non si rivolgono soltanto allegislatore e non hanno soltanto una funzione invalidante. Hannoanche una funzione integrativa e interpretativa.La normatività della Costituzione viene in soccorso al giudicenelle operazioni interpretative. [OSCURATO:PERSONA] non è un testo“separato”, ma è parte irradiante di un più ampio ordinamentocostituzionale, a sua volta alimentato dalla base materiale su cui iltesto poggia e che è in continua evoluzione.Rispettate le procedure parlamentari e costituzionali e la tracciavaloriale segnata dalla Carta, il Parlamento, essendo espressionedella sovranità popolare, è, tuttavia, il solo abilitato a mediare,selezionare e ponderare interessi contrapposti, trasformando inlegge le posizioni sul bene comune, così come individuate in undato momento storico e in rapporto a una data maggioranza;naturalmente, nel rispetto del nucleo minimo dei dirittifondamentali che vengono in rilievo e senza esprimere volontàunilaterali e arbitrarie del tutto separate dalle dinamiche diopinione e dalla diversificazione dei bisogni che percorrono lasocietà civile.diritto, a sua volta limitata dalla necessità che la legge rispetti laCostituzione, al giudice comune spetta il duplice compitodell’interpretazione conforme, così ricercando una composizionepreventiva di eventuali rapporti antinomici, e della prospettazionedell’incidente di legittimità costituzionale, nei casi in cui il testodella legge si opponga alla stessa interpretazione conforme.Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025Il giudice comune ben può attribuire al testo una portata inlinea con l’evoluzione del contesto valoriale emergente dallaCostituzione e dalle Carte sui diritti, ma senza stravolgere isignificati potenzialmente ricavabili dal testo della legge.Nel compiere l’attività interpretativa, il giudice deve, poi, tenereconto della funzione coerenziatrice che l’ordinamento assegna allaCorte di cassazione, e quindi confrontarsi con i precedenti dallastessa elaborati, perché il diritto vivente rappresenta un’opera ditessitura comune.9. – Preme d’altra parte rilevare che, nella situazioneparticolare, il giudice ordinario non poteva, da solo, porre rimedioal riscontrato vuoto di tutela dell’interesse del minore, ancheperché, con la citata sentenza n. 32 del 2021, la Cortecostituzionale aveva attirato, su questa materia eticamentesensibile, l’attenzione del legislatore, perché esso individuasse unragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionalicoinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana.Era il legislatore, pertanto, nell’esercizio della suadiscrezionalità, a dover colmare il denunciato vuoto di tutela, afronte di incomprimibili diritti dei minori, attraverso una disciplinadella materia che, in maniera organica, individuasse le modalitàpiù congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili delminore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, neiconfronti anche della madre intenzionale.10. - Il ricorso è rigettato, previa correzione in diritto dellamotivazione del decreto della Corte d’appello, il cui dispositivo èretto e sostenuto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale(sentenza n. 68 del 2025).Oscuramento disposto Numero registro generale 12390/2024Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 15075/2025Data pubblicazione 05/06/2025Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo le intimatesvolto attività difensiva in questa sede.11. – Va disposto, ricorrendone i presupposti di legge,l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degliinteressati. P.Q.MRigetta il ricorso, previa correzione della motivazione deldecreto della Corte d’appello. Dispone l’oscuramento dellegeneralità e dei dati identificativi degli interessati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, il 4 giugno 2025.Il Presidente estensore([OSCURATO:PERSONA])