CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8046/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 66 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 4121/38/15, depositata il 28 settembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la CTR ha rigettato l'appello della contribuente, confermando pertanto la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato la legittimità dell'atto di contestazione di sanzioni per l'annualità 2006 in ragione di omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura nell'ambito di rapporti infragruppo. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a quattro motivi. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria resa ad esito dell'udienza camerale dell'il maggio 2021, rilevata la nullità della notificazione del ricorso all'Agenzia delle entrate, siccome effettuata presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, ne veniva disposta la rinnovazione, con rinvio della causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 25- c,trA-z-t- 202 -t L'Agenzia delle entrate, con atto datato tirg:~3=Z23Z2, depositava "istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", nel quale dava atto avere la contribuente effettuato la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione - effettivamente figurante in atti - ed essere stata altresì "medio tempore" interpellata la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva comunicato (come da missiva allegata all'istanza stessa) "l'integrale definizione dei carichi tributari costituenti l'oggetto del giudizio pendente": instava, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate. Con "nota di deposito documenti", depositata in data 7 maggio 2024, la contribuente rappresentava che "il giudizio [...] deve intendersi pacificamente estinto a seguito della richiesta di definizione agevolata per cd. 'rottamazione delle cartelle', ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, seguita dall'avvenuto regolare pagamento degli importi dovuti", c:ontestualmente allegando la cartella di pagamento, la comunicazione di [OSCURATO:SOCIETA]. di accoglimento dell'istanza e le quietanze di pagamento delle cinque rate: essa pure instava, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate. In conseguenza di quanto precede, preso atto della concorde richiesta delle parti anche in punto di spese di lite, deve - ai sensi degli artt. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 6, comma 2, d.l.n. 193 del 2016, conv. con nnod. dalla I.n. 225 del 2016, che, richiamato dall'art. 1, comma 4, d.l. n. 148 del 2017, cit., prevede l'impegno del debitore, all'atto della dichiarazione, di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce - dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307-01; Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01), con compensazione tra le parti medesime, come richiesto (e come ritenuto da costante giurisprudenza: cfr. in part. Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01, par. 8.3, p. 5) di dette spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese compe