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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 12806/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità e/o inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è manifestamente infondato poiché dal verbale di udienza del 17/6/2017, risulta chiaramente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti del verbale di denuncia della persona offesa, che, peraltro, non costituisce neanche l'unica fonte di prova, sicché il motivo è generico poiché non supera la prova di resistenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in relazione alla valutazione della prova dichiarativa posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto, già adeguatamente disattesi dal giudice del gravame e finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giuridici di merito con motivazione esente da illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 6-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità e/o inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è manifestamente infondato poiché dal verbale di udienza del 17/6/2017, risulta chiaramente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti del verbale di denuncia della persona offesa, che, peraltro, non costituisce neanche l'unica fonte di prova, sicché il motivo è generico poiché non supera la prova di resistenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in relazione alla valutazione della prova dichiarativa posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto, già adeguatamente disattesi dal giudice del gravame e finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giuridici di merito con motivazione esente da illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 6-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12806/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris