CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione il difensore ha presentato memoria Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Motivi della decisione Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che il 05/11/2021 ha confermato la sentenza del tribunale di Pistoia limitatamente al reato di tentativo di interposizione fittizia contestato al capo B), dichiarando l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A). Deducono i ricorrenti: 1. violazione di legge per mancata declaratoria di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Pistoia per essere competente quella di Firenze; 2. omessa motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il tentativo di interposizione fittizia di cui al capo B); 3. vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche I ricorrenti hanno presentato memoria. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Effettivamente la Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al capo B) che contesta agli imputati il tentativo di operare una nuova intestazione fittizia di impresa per la raccolta di scommesse in concorso con [OSCURATO:PERSONA] che si proponeva quale intestatario di una nuova licenza di PS relativa ad un nuovo punto scommesse in Firenze da avviare unitamente ai fratelli Terracciano che non apparivano formalmente. L'evento non si verificava perché la Questura di Firenze non accoglieva l'istanza. Ciò premesso deve rilevarsi che il reato alla data odierna, tenuto conto anche delle sospensioni, come indicate nella sentenza impugnata, è prescritto. In assenza di elementi di evidenza della innocenza sostanziale degli imputati la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono, infatti, rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (Sez. u. n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244275) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 25/