CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21854/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 maggio 2021 la Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto- ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 99, comma 4, 624 e 625, nn. 4) e 7), 61 n. 2) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto della borsa di [OSCURATO:PERSONA], contenente il portafoglio, la carta di identità e la tessera bancomat di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], mentre la persona offesa, all'interno degli uffici pubblici di una circoscrizione del Comune di Taranto, si recava temporaneamente ad eseguire fotocopie, nonché del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 55 comma 9 d. Igs. 231/2007, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, prelevato con la carta bancomat di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di furto, la somma di euro seicento, nonché effettuato un acquisto del valore di euro ottocentosettanta. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in relazione alla valutazione delle risultanze processuali. Denuncia, altresì, la violazione dei principi inerenti al giusto processo ed ai diritti di difesa, in relazione agli artt. 125, comma 3 e 426, commi 1, lett. d) e 3 cod. proc. pen.. Rileva che il furto, in assenza delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. e 61, n. 7) cod. pen. è perseguibile a querela. Nega la sussistenza dell'aggravante della destrezza, da escludersi secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, quando la sottrazione sia frutto dell'approfittamento della distrazione della vittima, non configurandosi, in tali ipotesi, quel quid pluris necessario rispetto all'azione di impossessamento che connota l'azione dell'agente, consistendo in abilità, astuzia o rapidità che supera l'ordinaria attenzione della vittima, situazione non verificatasi nel caso di specie. 4. Con il secondo motivo si duole dell'errata qualificazione del reato in relazione all'imputazione di cui al capo b), con cui si è contestata la fattispecie dell'art. 55, comma 9, prima parte del d. Igs. 231/2007, in quanto essa non può configurarsi nell'ipotesi di utilizzo di carte bancomat di provenienza furtiva, realizzatasi con digitazione casuale delle sequenze numeriche, da parte di chi non sia in possesso del codice PIN. 5. Con il terzo motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e la violazione del diritto di difesa in relazione alla riqualificazione del reato. Assume che l'introduzione dell'art. 493-ter cod. pen. ha comportato l'abrogazione della precedente normativa di cui all'art. 55 del d. Igs. 231/2007, trattandosi di norma successiva a carattere speciale. Ciò implica che la Corte territoriale, nel riqualificare il reato, avrebbe dovuto contestare la nuova ipotesi e non adottare de plano la nuova disposizione. Invero, se prima si configurava un concorso reale di norme fra il delitto di furto e quello di indebita utilizzazione, ora, con la nuova struttura del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. si stabilisce confronto strutturale fra le due fattispecie, che deve essere necessariamente contestato all'imputato'. Diversamente si integra la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, non essendo riconosciuta all'imputato la possibilità di approntare la necessaria difesa. Nel caso di specie nessuno spazio difensivo è stato assicurato all'imputato. 6. Con il quarto motivo lamenta l'eccessività della pena, anche sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da riconoscersi prevalenti rispetto alle aggravanti contestate. 7. Con il quinto motivo si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 8. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 9. Il ricorso è inammissibile. 10. Il primo motivo è inammissibile. Si tratta di una doglianza non proposta con l'atto di appello, con il quale si faceva valere l'estraneità del ricorrente al delitto di furto, e non l'insussistenza della circostanza della destrezza. 11. Il secondo ed il terzo motivo sono parimenti inammissibili, non essendo stati proposti con il gravame proposto contro la sentenza di primo grado, avendo l'imputato sollecitato solo la riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art.647 cod. pen., esclusa dalla Corte territoriale, essendo la carta utilizzata oggetto del furto commesso dall'imputato. D'altro canto, il motivo è formulato in modo del tutto aspecifico e svincolato dall'ipotesi di specie. 12. Il quarto motivo è egualmente inammissibile, tendendo ad una riconsiderazione dell'entità della pena inflitta, genericamente ritenuta eccessiva, tanto che viene richiesto a questa Corte di rideterminarla, anche a mezzo dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non concesse dal giudice di merito. Si tratta di una richiesta che esula dal controllo di questo giudice di legittimità, cui possono essere sottoposti solo i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e non valutazioni di merito che non si riverberino in una violazione di legge o in un vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, neppure denunciato dal ricorrente. 13. Il quinto motivo è anch'esso inammissibile. La Corte territoriale, infatti, chiarisce che il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità, stante il valore complessivo dei beni sottratti e la ripetitività della condotta illecita, avendo [OSCURATO:PERSONA] dapprima utilizzato il bancomat sottratto per prelevare la somma di euro seicento e poi acquistato con la medesima carta un telefono cellulare, così ponendo in essere un comportamento il cui disvalore non è minimo. 14. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 13/ 4/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] "den