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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 32697/2026

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rato di sorveglianza di Firenze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto, in data 20 aprile 2026,ricorso avverso il provvedimento del 24 marzo 2026 del Magistrato disorveglianza di Firenze;ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalcondannato;considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulatodalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso,le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità,da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez.

U, n. 8914del 21/12/ 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);considerato che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità,riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lettera a) cod. proc. pen. sipuò provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610,comma 5 bis, dello stesso codice;ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementicondanna al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rato di sorveglianza di Firenze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto, in data 20 aprile 2026,ricorso avverso il provvedimento del 24 marzo 2026 del Magistrato disorveglianza di Firenze;ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalcondannato;considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulatodalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso,le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità,da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 8914del 21/12/ 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);considerato che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità,riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lettera a) cod. proc. pen. sipuò provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610,comma 5 bis, dello stesso codice;ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementicondanna al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32697/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris