CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 32010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 7 aprile 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del giorno 8 aprile 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che: 1- il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli art. 129 cod. proc. pen. e 495 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 495 cod. pen. e il vizio di motivazione circa la sussistenza del reato - è manifestamente infondato, in quanto integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca agli operanti, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 - deo. 2015, Sdiri, Rv. 262658 - 01); e, nel resto, prospetta un irritualmente un alternativo apprezzamento di merito senza neppure denunciare il travisamento della prova al riguardo (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il terzo motivo - che adduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte territoriale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi (contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen.) cui ha attribuito rilievo (valorizzando non solo l'intensità del dolo ma anche le modalità della condotta) e il ricorso sollecita un diverso apprezzamento; - il quarto motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 6. cod. pen.- è manifestamente infondato poiché la confessione utile ai fini dell'accertamento del reato, ma priva di incidenza in ordine alla elisione o all'attenuazione delle sue conseguenze dannose e, quindi, dei suoi effetti, non spiega rilevanza ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno o del ravvedimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (Sez. 2, n. 5831 del 28/01/2022, Malvaso, Rv. 282586 - 01); e, comunque, la circostanza attenuante del ravvedimento operoso prevista dalla seconda parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen. ha pacificamente natura soggettiva ed è ravvisabile solo se l'azione è determinata da motivi interni e non influenzata da fattori quali l'arresto e lo stato di detenzione» (Sez. 1, n. 28554 del 09/06/2004, Garibizzo, Rv. 228845 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che anche il motivo in esame è versato in fatto; 2- il quinto motivo - che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge penale, segnatamente con riferimento al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla commisurazione della pena - è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha richiamato i precedenti penali dell'imputato ed ha evidenziato la particolare pervicacia criminale mostrata dall'imputato e la non trascurabile gravità della concreta condotta posta in essere, così dando conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M