CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24173/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quali soci della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliati in Roma, via Padova n. 82, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 105/03/16, depositata il 21 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 105/03/16 del 21/03/2016 la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 71/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Gorizia (di seguito CTP), la quale, previa riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006 e accolto i ricorsi proposti dai soci avverso gli avvisi di accertamento per IRPEF relativa al medesimo anno d’imposta. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositavano memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. con la quale hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. nella l. 4 dicembre 2017, il quale ha esteso i termini di adesione della procedura prevista dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1° dicembre 2016, n. 225. 1.1. Unitamente alla predetta memoria i ricorrenti hanno documentato l’intervenuto pagamento di quanto dovuto, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 1.2. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del cont