CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 04628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ASTInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio riportandosi alla requisitoria già depositata udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza 16 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Asti, in accoglimento del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto di sequestro probatorio della documentazione relativa ad un elicottero nella disponibilità dell'indagato, ritenendo insussistente il fumus del reato di contrabbando ex artt. 216, 250, 282 e 295 del d.P.R. 43/1973 per la sottrazione dei velivoli al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione). Il Procuratore della Repubblica di Asti ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del fumus del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Pubblico ministero ha, nell'imputazione provvisoria, ritenuto sussistente il reato ove i diritti di confine, VIVA all'importazione, siano stati sottratti in misura superiore ad C 49.993,03. Orbene, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], già dall'incolpazione provvisoria, riportata nel ricorso, risulta che i diritti di confine evasi sarebbero di C 25.226, quindi inferiori alla soglia di punibilità indicata dallo stesso ricorrente. Emerge, dunque, dalla stessa incolpazione provvisoria l'insussistenza del fumus del reato, non essendo stata superata la soglia di punibilità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13/01/2022. [OSCURATO:PERSONA](iìli r